Sentenza del 20/04/2016 n. 7852 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’intimazione di pagamento per IRPEF relativa al 2001. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 102/30/09, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole alla società, ritenendo inammissibile il ricorso contro l’intimazione perché la prodromica cartella, notificata il 9 ottobre 2002, non era stata impugnata. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha contestato la motivazione sulla regolarità della notifica, sostenendo che la cartella era stata consegnata a una collaboratrice domestica non riconducibile alla società né al suo legale rappresentante; 2) ha lamentato la mancata motivazione sulla dedotta omissione, nella relata, delle ragioni per cui l’atto non era stato notificato nel luogo stabilito e non era stato consegnato secondo le modalità ordinarie; 3) ha denunciato la mancata motivazione sulla nullità della cartella, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., per assoluta incertezza sull’identità della persona che l’aveva ricevuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la documentazione invocata non era decisiva: se la relazione dell’ufficiale giudiziario attesta che una persona presente nel luogo della notifica ha accettato l’atto, si presume che fosse abilitata a riceverlo, anche in forza di un rapporto informale o precario e anche se non formalmente dipendente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per l’oscura formulazione richiesta dall’art. 366-bis c.p.c., sia perché la censura riguardava la motivazione in diritto e non l’accertamento di un fatto, cui era limitato il vizio denunciato. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carente formulazione ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. e perché investiva una questione giuridica, non un fatto omesso. La pronuncia della CTR resta quindi ferma. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.645,00, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)
per potersi configurare il vizio di motivazione è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità
Il vizio di motivazione è configurabile solo se il fatto asseritamente ignorato è decisivo, ossia se la sua considerazione avrebbe condotto con certezza a un esito diverso; non basta che la circostanza possa rendere plausibile una diversa soluzione.
Art. 366-bis c.p.c.
La censura risulta inammissibile sia per l'oscura formulazione della illustrazione richiesta dalla seconda parte dell'art. 366 bis c.p.c.
Nel regime processuale applicabile, il motivo doveva essere formulato con la chiarezza richiesta dalla norma; una formulazione oscura o carente comportava l’inammissibilità.
Artt. 145 e 148 c.p.c.
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alle modalità e alla documentazione della notificazione, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione autonoma: dichiara inammissibile la censura perché formulata in modo oscuro e perché attinente alla motivazione in diritto, non a un fatto.
Art. 160 c.p.c.
È invocato dalla società per sostenere la nullità della cartella per incertezza assoluta della persona che l’ha ricevuta; la Corte non esamina nel merito tale eccezione, dichiarando inammissibile il motivo per carenze di formulazione e per la natura giuridica della questione.
Massime di principio
- Per contestare in cassazione un’omessa o insufficiente valutazione di un fatto, occorre indicare perché quel fatto sia decisivo e dimostrare che, se considerato, avrebbe determinato con certezza un esito diverso; non è sufficiente prospettare una possibile diversa valutazione.
- La consegna dell’atto a una persona presente nel luogo della notificazione che lo accetta consente di presumere che fosse abilitata a riceverlo, anche in presenza di un rapporto informale o precario e senza un rapporto di lavoro formalizzato; la prova che non fosse dipendente non è, da sola, necessariamente decisiva.
- Il motivo di cassazione fondato sul vizio di motivazione non è lo strumento per censurare una motivazione in diritto o la mancata risposta a una questione giuridica: occorre individuare un fatto storico rilevante e rispettare i requisiti di specificità e chiarezza previsti per il ricorso.
- Quando la cartella prodromica risulta ritualmente notificata e non viene impugnata, la successiva contestazione dell’intimazione può essere dichiarata inammissibile secondo la decisione impugnata; in una controversia analoga è quindi essenziale contestare tempestivamente la cartella e documentare in modo puntuale gli eventuali vizi della notificazione.
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