Sentenza del 20/04/2016 n. 7848 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il silenzio-rifiuto sull'istanza, presentata il 12 gennaio 1999, di rimborso di Lire 678.750.000 versate per l'imposta sul patrimonio relativa al 1996, in ragione dell'agevolazione prevista dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 11. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre censure articolate in quattro motivi: (1) la decadenza dal rimborso, sostenendo che il termine di 18 mesi decorresse dai versamenti in acconto del 1 agosto e del 29 novembre 1996, anziché dal saldo del 29 luglio 1997; (2) la violazione dell'onere probatorio, perché la società avrebbe dovuto dimostrare gli incrementi di capitale in denaro rispetto alle voci del bilancio al 30 settembre 1995 e la sola dichiarazione dei redditi e quietanza non sarebbero state sufficienti; (3) l'omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo agli interessi anatocistici e alla loro disciplina sopravvenuta. La sentenza impugnata era la n. 109/29/08 della C.T.R. del Lazio, che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era generico e non spiegava in modo concreto perché l'eccedenza fosse già indebita, in tutto o in parte, al momento dei singoli acconti; non consentiva quindi di collegare la regola invocata alla specifica controversia. Il secondo motivo è stato rigettato: pur gravando sul contribuente che chiede un rimborso l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, la società aveva prodotto dichiarazione e quietanza, mentre l'Agenzia non aveva allegato né l'omessa presentazione dei bilanci che dovevano accompagnare la dichiarazione né lo smarrimento o la richiesta di nuova produzione di documenti già in suo possesso. Il terzo motivo è stato rigettato perché la C.T.R. aveva esaminato e respinto la doglianza sugli interessi anatocistici: non si poteva imputare alla sentenza di primo grado, pronunciata il 30 maggio 2006, la violazione della norma sopravvenuta, e la genericità della statuizione non impediva all'Amministrazione di applicare la disciplina sopraggiunta nel calcolo degli interessi. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.500,00, oltre spese forfetarie del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
La Corte non ha deciso nel merito quale versamento facesse decorrere il termine di decadenza, perché la censura dell'Agenzia era inammissibile per insufficiente formulazione del quesito. La sentenza richiama il termine di 18 mesi applicabile ratione temporis, ma non enuncia una regola definitiva sulla sua decorrenza nel caso concreto.
Codice civile, art. 2935
La norma è invocata dall'Agenzia in relazione alla decorrenza del termine, ma la Corte non ne esamina il merito, essendo inammissibile il primo motivo.
L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 11
La disposizione è indicata quale fondamento dell'agevolazione richiesta dalla società. La Corte non definisce nel merito la portata dell'agevolazione o la prova degli incrementi di capitale, poiché rigetta la censura probatoria sulla base della documentazione e degli obblighi di acquisizione dell'Amministrazione.
Codice civile, art. 2697
E' vero che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno.
Chi domanda il rimborso è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto. Nel caso concreto, tuttavia, l'obbligo probatorio è stato ritenuto assolto alla luce dei documenti prodotti e del fatto che l'Amministrazione non aveva allegato l'assenza o lo smarrimento della documentazione di bilancio.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18
Tanto premesso, occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità nel processo tributario l'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale.
L'Amministrazione deve acquisire d'ufficio i documenti rilevanti già in suo possesso; questo dovere esprime un principio applicabile anche nel processo tributario e rafforza l'obbligo di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6
Tanto premesso, occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità nel processo tributario l'obbligo dell'Amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 18 e L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale.
Il dovere di acquisire d'ufficio documenti già detenuti dall'Amministrazione vale anche in sede processuale tributaria e concorre a definire l'onere dell'Ufficio di confrontarsi con le prove e i fatti dedotti dal contribuente.
D.L. n. 33 del 2006, art. 37, comma 50
La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina sopravvenuta degli interessi anatocistici e alla data del 4 luglio 2006. La Corte ha stabilito che la norma successiva non poteva essere usata per imputare un errore alla sentenza di primo grado del 30 maggio 2006, senza però impedire all'Amministrazione di applicarla successivamente nel calcolo degli interessi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 55 e 36
L'Agenzia li aveva invocati a sostegno della censura di omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso tale vizio: la C.T.R. aveva esaminato espressamente il motivo relativo agli interessi e lo aveva respinto.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 277
La Corte ha ritenuto infondata la dedotta omissione di pronuncia perché la C.T.R. aveva affrontato il motivo d'appello sugli interessi anatocistici, sebbene con esito sfavorevole all'Agenzia.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il quesito o la censura devono collegare con precisione la regola giuridica invocata ai fatti decisivi del caso; una formulazione astratta, che non chiarisca quando e in quale misura il pagamento fosse indebito, può rendere il motivo inammissibile.
- Chi chiede il rimborso di un tributo deve provare i fatti che fondano il diritto restitutorio. Tuttavia, in materia tributaria, l'Amministrazione deve confrontarsi concretamente con tali elementi e acquisire i documenti rilevanti già in suo possesso, senza addossare al contribuente l'onere di riprodurli senza aver chiarito che non siano disponibili.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice abbia esaminato la questione e l'abbia respinta: il dissenso sulla motivazione o sull'esito non equivale a mancata decisione.
- Una norma sopravvenuta non può fondare la censura di illegittimità di una decisione pronunciata prima della sua entrata in vigore; ciò non impedisce all'Amministrazione di applicare la nuova disciplina agli adempimenti e ai calcoli successivi, nei limiti previsti dalla legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 36 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 140 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 157 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 169 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 170 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 20 apr 2016Sentenza del 20/04/2016 n. 171 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →