Sentenza del 20/04/2016 n. 2359 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FINANZA LOCALE - Tassa automobilistica - Autoveicolo in leasing - Soggetto passivo - Solidarietà passiva - Sussiste - art. 9, comma 9, d.l. n. 78/2015 - Natura interpretativa - Non sussiste - Applicabilità ex nunc - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per un veicolo concesso in leasing e, in particolare, l’applicabilità nel tempo dell’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015. Il ricorrente contestava la pretesa fondata sulla solidarietà passiva prevista dalla disciplina anteriore, sostenendo che la norma del 2015, secondo cui il pagamento spetta esclusivamente all’utilizzatore, avesse natura interpretativa e dovesse quindi applicarsi anche ai periodi precedenti. Il testo fornito non riporta gli importi, le date, l’atto impugnato né i precedenti gradi di giudizio.
La decisione
La decisione qualifica l’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015 come norma innovativa, nonostante l’espressione «si intende», e non come norma di interpretazione autentica. Ne consegue che la disposizione si applica ex nunc e non ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore: per questi ultimi resta applicabile la disciplina previgente, che ammette la solidarietà passiva. La lettura è motivata anche dall’esigenza di evitare un contrasto con gli artt. 3, 102, 103 e 104 Cost. Il testo fornito non indica il dispositivo concreto, l’esito dei singoli motivi, la regolazione delle spese o un eventuale rinvio.
Norme richiamate
Art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015
Nonostante il testo della norma contenga il sintagma "si intende", il comma 9bis dell'art. 9 del d.l. n. 78/2015 - che, intervenendo sull'art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982 (rinovellata dall'art. 7 della legge n. 9/2009), ha stabilito che "il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore" - deve intendersi solo apparentemente interpretativa e bensì innovativa, con conseguente applicabilità ex nunc.
La disposizione del 2015 è innovativa, non interpretativa: la previsione che individua esclusivamente nell’utilizzatore il soggetto tenuto al pagamento modifica la disciplina e opera solo per il futuro.
Art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, come modificato dall’art. 7 della legge n. 9/2009
È la disciplina previgente sulla tassa automobilistica, sulla quale è intervenuta la norma del 2015; per i periodi anteriori all’efficacia di quest’ultima permane la possibilità della solidarietà passiva secondo quanto affermato nella massima fornita.
Artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione
Lo impone una lettura costituzionalmente orientata della norma che ne eviti il contrasto con gli artt. 3, 102, 103 e 104 della Costituzione.
La norma va letta come innovativa e applicabile ex nunc per evitare un’interpretazione retroattiva incompatibile con i principi costituzionali richiamati.
Massime di principio
- La formula «si intende» non basta, da sola, a qualificare una disposizione come interpretazione autentica: occorre valutarne il contenuto e gli effetti rispetto alla disciplina precedente.
- Se una norma modifica il soggetto obbligato al pagamento, senza limitarsi a chiarire un significato già ricavabile dalla disposizione precedente, può essere qualificata come innovativa e applicarsi solo dall’entrata in vigore.
- Per la tassa automobilistica sui veicoli in leasing, la regola che attribuisce esclusivamente all’utilizzatore l’obbligo di pagamento opera ex nunc; per i periodi anteriori resta applicabile il regime previgente, nel quale può sussistere solidarietà passiva.
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