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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 2364 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Obbligazione solidale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassa automobilistica per un veicolo concesso in locazione finanziaria e l’avviso di accertamento notificato alla società proprietaria-concedente. S. L. S.p.A. sosteneva che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 99/2009, l’unico soggetto passivo fosse il locatario-utilizzatore iscritto al P.R.A.; la Regione riteneva invece che l’utilizzatore fosse stato aggiunto al proprietario quale condebitore solidale, ai sensi degli artt. 1292 e 1294 c.c. In subordine, la Regione contestava la legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, nella parte in cui qualificava come esclusivamente tenuto l’utilizzatore e attribuiva alla disposizione efficacia interpretativa retroattiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, con sentenza del 31 marzo 2016, ha accolto integralmente l’appello della Regione Lombardia e riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso della società. Ha ritenuto che, secondo la disciplina applicabile al periodo d’imposta, proprietario e utilizzatore fossero obbligati in solido e ha quindi confermato la legittimità dell’avviso di accertamento notificato alla società. Ha inoltre stabilito che l’art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, pur qualificato come norma interpretativa, è in realtà innovativo e si applica solo per il futuro, non incidendo sulla fattispecie. La questione di costituzionalità sollevata in subordine non è stata rimessa alla Corte costituzionale, essendo stata affrontata attraverso l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma. Le altre questioni ed eccezioni sono rimaste assorbite. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • Artt. 1292 e 1294 c.c.

    Ogni qualvolta che, come nel caso di specie, vi siano più condebitori per la stessa prestazione e nella legge o nel titolo non sia espressamente esclusa, si versa nell'ipotesi dell'obbligazione solidale, a norma degli artt. 1292 e 1294 c.c..

    In presenza di più debitori della stessa prestazione, la solidarietà opera come regola se la legge o il titolo non la escludono espressamente. In ambito tributario essa tutela la riscossione, ferma la possibilità di rivalsa nei rapporti interni tra i condebitori.

  • Art. 7, comma 2, legge 23 luglio 2009, n. 99, e art. 5, commi 29 e 32, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53

    Dal tenore letterale del secondo comma della disposizione in esame si evince dunque con chiarezza che "al pagamento delle tasse ... Sono tenuti coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, del pubblico registro automobilistico, per i veicoli in essi iscritti".

    Per la disciplina applicabile alla controversia, l’inserimento degli utilizzatori tra i soggetti tenuti alla tassa automobilistica non aveva sostituito il proprietario: entrambi risultavano obbligati. La facoltà per le società concedenti di effettuare versamenti cumulativi, in luogo degli utilizzatori, era considerata coerente con tale lettura.

  • Art. 9, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125

    In effetti, non può revocarsi in dubbio che il comma 9 bis dell'art. 9 del D.L. 78/2015 inserito dalla legge di conversione n. 125/2015, stabilendo che "il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore" non possa avere valenza retroattiva perché, modifica innovandola (e non interpreta) la precedente fattispecie di obbligazione tributaria nella misura in cui ora assoggetta al tributo esclusivamente l'utilizzatore mentre prima prevedeva come obbligati al pagamento della tassa sia il proprietario che l'utilizzatore; essendo, quindi, solo apparentemente interpretativa ed in realtà innovativa, con una interpretazione costituzionalmente orientata è applicabile ex nunc.

    La disposizione del 2015 è stata qualificata come innovativa, non come autenticamente interpretativa: restringendo l’obbligo al solo utilizzatore, modifica la disciplina precedente e opera quindi soltanto per il futuro, senza incidere sugli accertamenti relativi ai periodi anteriori.

  • Art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice di appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo dell'intera lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; questo Collegio ritiene che i contrasti giurisprudenziali ancora esistenti consentono di ravvisare le condizioni, previste dall'art. 15, c. 2 d.lgs 546/92, per la compensazione delle spese.

    Quando l’appello riforma la decisione di primo grado, le spese vanno rideterminate considerando unitariamente l’esito complessivo della lite. In questo caso, i contrasti giurisprudenziali hanno giustificato la compensazione delle spese di entrambi i gradi.

  • Art. 56, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza richiama la disposizione in relazione alla riproposizione in appello delle questioni ed eccezioni non accolte in primo grado; le relative questioni sono poi rimaste assorbite dall’accoglimento dell’appello.

Massime di principio

  • Se una disciplina tributaria include più soggetti tra quelli tenuti al pagamento e non esclude espressamente la solidarietà, il giudice può ritenere che il Fisco possa chiedere l’intero pagamento a ciascun condebitore, lasciando ai rapporti interni l’eventuale rivalsa.
  • L’aggiunta di un nuovo soggetto obbligato non equivale necessariamente alla sostituzione del debitore originario: occorre valutare il testo complessivo della disposizione e la finalità della disciplina.
  • Una norma definita interpretativa ma che cambia la platea dei soggetti obbligati, anziché chiarire uno dei significati già possibili della norma precedente, può essere qualificata come innovativa e applicata solo per il futuro.
  • Nel caso deciso, la società di leasing restava raggiungibile dall’accertamento per i periodi anteriori alla decorrenza della modifica del 2015; la sentenza precisa tuttavia che la disciplina successiva prevede la responsabilità solidale della società soltanto se effettua il pagamento cumulativo per gli utilizzatori.
  • La soccombenza in appello non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può compensarle considerando l’esito complessivo della lite e l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.

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