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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16709/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il passaggio esamina la normativa previgente e la giurisprudenza relativa all'esecuzione delle pene pecuniarie: ruolo della cancelleria e del Pubblico Ministero quando la procedura ordinaria di recupero dà esito negativo; distinzione tra "insolvibilità" (impossibilità permanente di pagare) e "meramente insolvenza" (stato transitorio); criteri per la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza per la conversione della pena pecuniaria o per la restituzione alla cancelleria per ripristino della riscossione; e interpretazione dell'art. 136 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all'esclusione dell'effetto estintivo ex art. 445, comma 2 cod. proc. pen. quando il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione, con la precisazione che per "sottrazione volontaria" è necessario un effettivo inizio dell'esecuzione (non basta l'iscrizione a ruolo).

La decisione

La sentenza/argomentazione ricostruisce e conferma il quadro previgente: al PM spettava un controllo formale sugli atti di recupero esauriti negativamente e doveva verificare se l'esito negativo fosse dovuto a una impossibilità permanente (insolvibilità) o a cause superabili (insolvenza transitoria). In caso di insolvenza permanente, gli atti dovevano essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza per valutare la conversione della pena; in caso di semplice insolvenza, gli atti ritornavano alla cancelleria per proseguire la riscossione. Inoltre, viene chiarito che l'ostativo previsto dall'art. 136 disp. att. (escludere l'estinzione quando c'è sottrazione volontaria) richiede l'effettivo avvio dell'esecuzione (esistenza di atti impositivi/di recupero coattivo), mentre la mera iscrizione a ruolo non è sufficiente. Infine, si ricorda che, per le pene pecuniarie anteriori al d.lgs. 10/10/2022 n.150, il termine decennale di estinzione cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione, manifestato anche dall'iscrizione a ruolo.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. proc. pen., secondo comma

    Attribuiva al Pubblico Ministero il controllo formale sugli atti di recupero esauriti negativamente e la conseguente valutazione circa l'esistenza di una impossibilità di esazione definitiva (insolvibilità) per l'eventuale trasmissione al Magistrato di sorveglianza

  • art. 181 disp. att. cod. proc. pen.

    Rilevante nel riparto dei compiti in tema di esecuzione delle pene pecuniarie, in combinato con altre disposizioni, per l'organizzazione delle attività di recupero

  • art. 182 disp. att. cod. proc. pen.

    Parte del complesso normativo che regola le attività della cancelleria e i rapporti con il PM nella procedura di esecuzione delle pene pecuniarie

  • art. 136 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce la causa ostativa all'estinzione prevista dall'art. 445, comma 2, quando il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione; interpretata come operante solo se è effettivamente iniziata la procedura esecutiva (non basta la mera iscrizione a ruolo)

  • art. 445, comma 2 cod. proc. pen.

    Prevede l'estinzione del reato per decorso del tempo della pena pecuniaria salvo le cause ostative (es. sottrazione volontaria all'esecuzione) che, se sussistenti, escludono l'effetto estintivo

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Richiamato per distinguere la disciplina previgente: per le pene antecedenti alla sua entrata in vigore il termine decennale di estinzione cessa con l'inizio dell'esecuzione

  • Sez. 1, n. 26358 del 09/06/2005 (Petrillo)

    Giurisprudenza che distingue nettamente tra insolvibilità permanente (presupposto per conversione) e mera insolvenza transitoria (ammessa per differimento o rateizzazione)

  • Sez. U, n. 35 del 25/10/1995, dep. 1996 (Nikolic)

    Dictum importante per la ripartizione dei compiti in materia di esecuzione delle pene pecuniarie

  • Sez. 1, n. 22515 del 28/02/2024

    Conferma che l'iscrizione a ruolo manifesta la volontà dello Stato di riscuotere il credito e, ai fini previgenti, interrompe il decorso del termine decennale perché costituisce inizio dell'esecuzione

Massime di principio

  • Quando la procedura ordinaria di recupero di una pena pecuniaria fallisce, il PM compie un controllo formale sugli atti ricevuti per verificare se il mancato recupero sia dovuto a impossibilità permanente (insolvibilità) o a cause temporanee (insolvenza).
  • La conversione della pena pecuniaria in altra sanzione è consentita solo se è dimostrabile l'insolvibilità permanente del condannato; in caso contrario bisogna ripristinare la procedura di riscossione (differimento, rateizzazione o ulteriori azioni esecutive).
  • Per escludere l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445(2) per "sottrazione volontaria", è necessario che sia realmente iniziata la procedura esecutiva (esistenza di atti impositivi o azioni di recupero coercitive); la mera iscrizione a ruolo, da sola, non sempre è sufficiente a dimostrare una sottrazione volontaria in senso ostativo salvo che la giurisprudenza consideri l'iscrizione come manifestazione dello Stato di voler procedere alla riscossione (caso previgente).
  • In valutazioni pratiche, raccogliere e documentare le misure effettive di esecuzione (atti della cancelleria, comunicazioni, tentativi di recupero) è fondamentale per stabilire se ci sia stato un inizio di esecuzione o solo una mera iscrizione a ruolo.
  • Per i fatti anteriori al d.lgs. 10/10/2022 n.150, il termine decennale di estinzione delle pene pecuniarie cessa di decorrere con l'inizio dell'esecuzione; pertanto verificare la data e la natura dell'atto che ha avviato l'esecuzione è cruciale per calcolare i termini di estinzione.

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