Ordinanza n. 130/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 2121 del 30 giugno 2026, con la quale il Comune di Udine ha disposto l’aggiudicazione in favore di Codess Sociale Società Cooperativa Sociale del servizio socio assistenziale e socio educativo in ambito scolastico per minori con disabilità e del servizio socio educativo territoriale a favore di bambini e di ragazzi in età evolutiva e delle loro famiglie residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” – CIG: BA9BC2CF7B , dandone comunicazione il 1° luglio 2026 ; - dei verbali della Commissione di gara: - verbale di I seduta pubblica del 13 aprile 2026 ; - verbale di I seduta riservata del 15 aprile 2026 ; - verbale di II seduta riservata del 16 aprile 2026 ; - verbale di III seduta riservata del 17 aprile 2026 ; - verbale di IV seduta riservata n. 4 del 20 aprile 2026 ; - verbale di V seduta riservata del 21 aprile 2026 ; - verbale di II seduta pubblica del 4 maggio 2026 ; - verbale (oscurato) di VI seduta riservata del 4 maggio 2026 ; - verbale di III seduta pubblica del 5 maggio 2026 ; - verbale (oscurato) di VII seduta riservata del 19 maggio 2026 ; - verbale di IV seduta pubblica del 28 maggio 2026 ; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente di accedere integralmente a tutta la documentazione di cui all’art. 36 del d.lgs. 36 del 2023; e per la conseguente condanna della Stazione appaltante a provvedere ex artt. 64 e/o 116 c.p.a. all’immediata esibizione integrale di tutta la documentazione di cui all’art. 36, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 non ancora pubblicata né ostesa; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d’inefficacia del contratto qualora nelle more sottoscritto o, in via subordinata, per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione al gestore concorrente del servizio socio-assistenziale e socio-educativo scolastico per minori con disabilità e del servizio socio-educativo territoriale nell’Ambito Territoriale Friuli Centrale, nonché verbali di gara e omessa ostensione integrale della documentazione di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa sociale ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dal Comune di Udine il 30 giugno 2026 a favore di un’altra cooperativa sociale, insieme ai verbali della procedura, chiedendone la sospensione cautelare. Ha inoltre domandato l’accesso integrale alla documentazione prevista dall’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023, l’esibizione dei documenti e il risarcimento in forma specifica mediante subentro, previa eventuale declaratoria d’inefficacia del contratto, o in subordine per equivalente. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo. La ricorrente ha depositato motivi aggiunti in prossimità della camera di consiglio; la relativa istanza cautelare non è stata decisa in questa ordinanza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare relativa al ricorso introduttivo, rilevando, nella sommaria delibazione propria della fase, l’assenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris e ritenendo condivisibili le controdeduzioni del Comune e dell’aggiudicataria, senza esaminarne analiticamente i contenuti. La decisione non definisce il merito dell’impugnazione né le domande di accesso e risarcimento. Per i motivi aggiunti e la connessa istanza cautelare, il Tribunale ha rinviato la pronuncia a una successiva camera di consiglio, da fissarsi nel rispetto dei termini processuali indicati. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 18 novembre 2026 e riservato al definitivo la decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, conseguentemente, di respingere l’istanza cautelare proposta dalla Universiis con il ricorso su indicato;
La domanda cautelare è respinta all’esito della valutazione sommaria, non essendo stato ravvisato un apprezzabile fumus boni iuris.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Ritenuto di fissare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 5, c.p.a. (“… entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie…”), la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, tenendo, tuttavia, conto anche del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente in limine alla celebrazione dell’odierna udienza camerale, sulla cui istanza cautelare il Tribunale si pronuncerà nella camera di consiglio che sarà fissata nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., come dimidiati ex artt. 119, comma 2, e 120, comma 8, c.p.a.;
Nel rito appalti il giudice fissa l’udienza pubblica entro il termine previsto dall’art. 120, comma 5, c.p.a., rispettando i termini processuali applicabili; nel caso concreto ha coordinato la fissazione con la successiva trattazione cautelare dei motivi aggiunti.
art. 119, comma 2, c.p.a.
Ritenuto di fissare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 5, c.p.a. (“… entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie…”), la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, tenendo, tuttavia, conto anche del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente in limine alla celebrazione dell’odierna udienza camerale, sulla cui istanza cautelare il Tribunale si pronuncerà nella camera di consiglio che sarà fissata nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., come dimidiati ex artt. 119, comma 2, e 120, comma 8, c.p.a.;
Il termine per la trattazione cautelare è applicato con la dimidiazione richiamata per il rito appalti.
art. 120, comma 8, c.p.a.
Ritenuto di fissare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 5, c.p.a. (“… entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie…”), la data dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso, tenendo, tuttavia, conto anche del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ricorrente in limine alla celebrazione dell’odierna udienza camerale, sulla cui istanza cautelare il Tribunale si pronuncerà nella camera di consiglio che sarà fissata nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., come dimidiati ex artt. 119, comma 2, e 120, comma 8, c.p.a.;
Il TAR applica la dimidiazione dei termini processuali del rito appalti anche nel programmare la successiva camera di consiglio per la domanda cautelare sui motivi aggiunti.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del rito appalti, il giudice può respingere la richiesta di sospensione quando, sulla base della sommaria delibazione propria di tale fase, il ricorso non risulti assistito da apprezzabili elementi di fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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