Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14764/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il decreto che ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione cautelare dell'esecuzione della cartella di pagamento (euro 1.000,00) relativa alla pena pecuniaria irrogata congiuntamente a pena detentiva per reato di contraffazione (art. 468 c.p.). Il ricorrente sosteneva di avere diritto, in caso di esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale già disposto, all'estinzione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 47, comma 12, dell'Ordinamento penitenziario, e quindi aveva chiesto la sospensione cautelare dell'esecuzione della cartella in attesa della conclusione della misura alternativa. Due motivi: 1) inosservanza e errata applicazione di legge (art. 47, comma 12 Ord. pen.), per avere il Presidente dichiarato l'inammissibilità in quanto la misura alternativa non si era ancora conclusa; 2) vizio di motivazione per motivazione apodittica e in parte illeggibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la decisione di estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, Ord. pen. può essere oggetto di anticipazione giudiziale mediante provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria e che compete al Tribunale di Sorveglianza decidere su tali istanze cautelari. Ha censurato la totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato, annullandolo senza rinvio e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania per il prosieguo del procedimento.

Norme richiamate

  • Art. 47, comma 12, Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975)

    art. 47, comma 12, Ord. pen.

    La decisione di estinzione della pena pecuniaria prevista da tale norma può essere anticipata giudizialmente mediante sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria; la richiesta cautelare va decisa dal Tribunale di Sorveglianza, che è competente anche per le misure interlocutorie correlate all'esito della misura alternativa.

  • Art. 468 codice penale

    Norma sostanziale che disciplina il reato di contraffazione; nel caso di specie la condanna ha previsto anche una pena pecuniaria la cui esecuzione è stata oggetto di cartella di pagamento.

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019 (De Vanna)

    Sez. 1, n. 12775 del 06/03/2019, De Vanna, Rv. 276388

    Conferma il principio secondo cui, nell'ipotesi di pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla detentiva e di istanza di affidamento in prova, spetta al Tribunale di Sorveglianza la competenza a decidere sulla sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria come anticipazione degli effetti di cui all'art. 47, comma 12.

  • Giurisprudenza Cassazione, Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017 (Albertin)

    Sez. 1, n. 18720 del 12/12/2017, dep. 2018, Albertin

    Principio secondo cui le istanze interlocutorie di natura sospensiva, in mancanza di diversa previsione, devono essere decise dallo stesso giudice che sarà chiamato ad adottare il provvedimento definitivo, perché è quest'ultimo che segue il percorso trattamentale e conosce l'istruttoria.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'esecuzione di una pena pecuniaria connessa a pena detentiva può essere chiesta ed eventualmente concessa prima della conclusione della misura alternativa (anticipazione degli effetti dell'art. 47, comma 12 Ord. pen.).
  • La competenza a decidere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria spetta al Tribunale di Sorveglianza, non al giudice dell'esecuzione, specie quando la decisione è collegata all'esito di una misura alternativa come l'affidamento in prova.
  • Il ricorrente ha interesse concreto a ottenere la sospensione qualora l'esecuzione della pena pecuniaria sia già stata attivata (es. cartella di pagamento dall'Agenzia delle Entrate); lo stato di indigenza e la pendenza/positività della misura alternativa sono elementi decisivi da documentare.
  • Le decisioni di rigetto o inammissibilità devono essere adeguatamente motivate e leggibili; la mancanza o l'illeggibilità della motivazione è vizio che può portare all'annullamento del provvedimento.
  • In casi analoghi è consigliabile rivolgere la richiesta direttamente al Tribunale di Sorveglianza competente, allegando documentazione sul procedimento dell'affidamento in prova, sulla situazione economica e sulla concreta attività di esazione già svolta dall'esattore, nonché segnalare la necessità di una valutazione cautelare in ordine all'estinzione della pena pecuniaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.