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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 8778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche sostenendo che il termine previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12, per la formazione e la resa esecutiva del ruolo ICI non avesse natura perentoria e che, pertanto, non fosse intervenuta la decadenza dall'iscrizione a ruolo relativa alle annualità 1995, 1996 e 1997. La Corte ha esaminato d'ufficio anche l'effetto della disciplina sopravvenuta introdotta dalla L. n. 296 del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ma sulla base della disciplina sopravvenuta. Ha precisato che, secondo la disciplina originaria, il termine dell'art. 12 del D.Lgs. n. 504 del 1992 era effettivamente decadenziale, in quanto la locuzione "non oltre" tutelava il contribuente dall'esposizione indefinita alla riscossione. Tuttavia, la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 171 e 173, ha sostituito la disciplina precedente e previsto che i ruoli per la riscossione coattiva fossero notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo, applicando tale regime anche ai rapporti pendenti. Poiché l'accertamento era stato notificato nel giugno 2001 e non era stato impugnato, era divenuto definitivo; il ruolo era stato reso esecutivo il 14 gennaio 2004 e la cartella notificata il 16 giugno 2004, quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa sezione, per l'esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12

    Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente

    La Corte ribadisce che, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis, il termine aveva natura decadenziale e perentoria, desumibile dall'espressione "non oltre" e dalla finalità di impedire che il contribuente restasse esposto senza limiti temporali alla riscossione.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 171 e 173

    La legge ha soppresso il precedente termine dell'art. 12 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e ha introdotto nuovi termini per gli accertamenti e per la notifica dei ruoli. In base alla disciplina transitoria, tali nuove regole si applicano anche ai rapporti tributari pendenti, inclusi quelli già oggetto di impugnazione e non ancora definiti.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1

    Per la riscossione coattiva dei tributi locali, il ruolo deve essere notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso concreto, il termine è stato rispettato.

Massime di principio

  • Quando una norma tributaria prevede che un atto debba essere compiuto "non oltre" una determinata data, il termine è normalmente decadenziale: il suo superamento può impedire definitivamente la riscossione.
  • Una disciplina successiva può modificare i termini di decadenza e, se una norma transitoria lo prevede, applicarsi anche ai rapporti ancora pendenti, senza che ciò comporti necessariamente la riapertura di rapporti già definitivamente esauriti.
  • Per verificare la tempestività della riscossione occorre individuare la disciplina applicabile ratione temporis, la data di notifica dell'accertamento, la data in cui esso è divenuto definitivo e la data di notifica della cartella o del ruolo.
  • Se l'accertamento non viene impugnato, diventa definitivo e il termine successivo per la riscossione decorre da tale definitività, secondo il regime normativo applicabile.
  • La cassazione con rinvio non definisce tutte le questioni della controversia: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione ed esaminare le ulteriori eccezioni rimaste assorbite.

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