Parere del Garante n. 83 del 22/02/2024
Parere su istanza di accesso civico - 19 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta di parere del RPCT della Regione Lombardia su un diniego parziale di accesso civico riguardante dati dell’Anagrafe vaccinale regionale. La questione nasce dalla domanda di ottenere dati individuali relativi a soggetti vaccinati anti Covid-19, con indicazione di nascita, somministrazioni vaccinali ed eventuale decesso, poi riformulata in riesame in termini di presunta aggregazione/anonomizzazione tramite sola indicazione dell’anno di nascita. L’Autorità richiama il quadro dell’accesso civico generalizzato e il possibile limite derivante dal pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Evidenzia che i dati richiesti, così come formulati, non sono realmente aggregati né anonimizzati, perché restano idonei a consentire la re-identificazione, specie se incrociati con altre banche dati o informazioni ausiliarie. Anche la proposta di mantenere gli altri elementi individuali limitando la data di nascita all’anno non è sufficiente, perché non elimina il rischio di singolarità. Il parere è quindi favorevole solo a condizione che la Regione effettui una concreta valutazione del rischio e comunichi esclusivamente dati aggregati idonei a evitare casi di singolarità, ad esempio generalizzando per anno le date di nascita e decesso e per mese/anno le date di vaccinazione, nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della finalità e accountability.
Parere favorevole con condizioni sul diniego parziale e sulla possibile ostensione, in forma aggregata, di dati dell’Anagrafe vaccinale regionale della Lombardia nell’ambito di un’istanza di accesso civico.
Parere su istanza di accesso civico relativa ai dati dell’Anagrafe vaccinale della Regione Lombardia
Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Lombardia relativa a un diniego parziale di accesso civico generalizzato. Il caso riguarda dati dell’Anagrafe vaccinale regionale riferiti a soggetti vaccinati anti Covid-19 e, in particolare, alla loro data di nascita, alle somministrazioni vaccinali e all’eventuale decesso.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama il GDPR, il Codice privacy, il d.lgs. 33/2013 e le Linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate d’intesa con il Garante. Viene ricordato che l’accesso civico generalizzato incontra limiti quando la sua ostensione determina un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Il Garante sottolinea inoltre che:
- i dati ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e possono essere conosciuti, fruiti, utilizzati e riutilizzati da chiunque, fermo il rispetto della normativa privacy;
- i trattamenti devono rispettare i principi di minimizzazione e limitazione della finalità di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR;
- per i dati delle persone decedute trova applicazione l’art. 2-terdecies del Codice privacy, che consente l’esercizio dei diritti GDPR da parte di soggetti legittimati, confermando la persistenza delle tutele privacy.
Regime dell’Anagrafe nazionale e regionale dei vaccini
Il Garante richiama il D.M. 17 settembre 2018 sull’Anagrafe nazionale vaccini, attuativo dell’art. 4-bis del d.l. 73/2017. L’anagrafe nazionale è alimentata dalle anagrafi regionali e contiene, tra l’altro, dati dei vaccinati, dosi somministrate, tempi di somministrazione, residenza e date di eventuale decesso.
Il regime di accesso ai dati è rigido: per il monitoraggio vaccinale e per le funzioni amministrative, gli uffici regionali e ministeriali competenti accedono ai dati solo in forma aggregata e anonima; in ogni caso, i dati contenuti nell’Anagrafe nazionale vaccini possono essere diffusi esclusivamente in forma anonima.
Valutazione del caso concreto
Il Garante evidenzia che il richiedente non chiede dati nominali, ma un insieme di dati individuali riferiti a singoli assistiti, privi di nome e cognome, combinando comunque informazioni molto granulari: data di nascita, date delle dosi di vaccino e data di eventuale decesso. Si tratta di dati particolarmente sensibili, anche perché l’insieme informativo può indirettamente rivelare condizioni di salute, esoneri o differimenti vaccinali e altre informazioni riconducibili a categorie particolari di dati personali.
L’Autorità ritiene centrale il rischio di re-identificazione, soprattutto perché il richiedente dichiara di voler incrociare i dati ricevuti con altre fonti già in suo possesso e con ulteriori banche dati o dati statistici. Il rischio è ancora maggiore nel contesto regionale, per il bacino territoriale più ristretto, e alla luce del fatto che lo stesso richiedente aveva già ottenuto dati a livello nazionale e aveva formulato richieste analoghe anche ad altre Regioni.
Dati aggregati, dati anonimi e rischio di re-identificazione
Il Garante chiarisce che i dati richiesti nell’istanza originaria non possono essere considerati dati aggregati. L’aggregazione, infatti, richiede una generalizzazione idonea a impedire l’individuazione del soggetto mediante raggruppamento con almeno k altre persone; a tal fine il valore minimo della soglia è pari a tre. Nel caso di specie, la semplice trasmissione di dati individuali, anche senza nome e cognome, non elimina il rischio di singolarità.
Neppure può parlarsi di anonimizzazione. Perché un dato sia anonimo occorre che l’identificazione sia irreversibilmente impedita, tenendo conto di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili per re-identificare i soggetti. Il Garante richiama i criteri europei su single-out, linkability e inference, osservando che il materiale richiesto consente, in concreto, di ricondurre le informazioni a specifici individui attraverso il confronto con altre banche dati o conoscenze accessorie.
Diniego parziale e pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
Alla luce di tali elementi, l’Autorità condivide l’impostazione della Regione Lombardia e ritiene che l’ostensione dei dati in forma disaggregata possa determinare il pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013. La conoscenza delle informazioni richieste, su larga scala e in un contesto che può anche rivelare dati sulla salute o convinzioni personali, costituirebbe un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà dei controinteressati.
Valutazione della richiesta di riesame e aggregazione proposta
In sede di riesame, il richiedente modifica parzialmente la domanda e chiede che i dati siano trasmessi tramite adeguata aggregazione e conseguente anonimizzazione, limitando la data di nascita al solo anno. Il Garante ritiene però che questa soluzione non sia sufficiente, poiché l’aggregazione non riguarda un solo elemento ma l’insieme dei valori che possono generare singolarità. Se restano in forma individuale la data di eventuale decesso e le date delle dosi vaccinali, la sola generalizzazione dell’anno di nascita non basta a neutralizzare il rischio di re-identificazione.
Il Garante osserva inoltre che la proposta di escludere le classi di età estreme, cioè i soggetti con più di 100 anni o con meno di 8 anni, non è di per sé idonea a mitigare in modo adeguato il rischio, anche perché nelle fasce estreme il numero di soggetti è ridotto e quindi più facilmente identificabile mediante incrocio con informazioni reperibili sul web.
Indicazioni operative per la Regione Lombardia
L’Autorità afferma che spetta alla Regione Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, effettuare una valutazione concreta della natura identificativa dei dati richiesti e del rischio di re-identificazione, in base ai principi di accountability degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR. Solo ove la Regione individui forme di aggregazione realmente idonee a evitare ogni singolarità potrà procedere alla comunicazione dei dati.
Il Garante indica, a titolo esemplificativo, che potrebbero essere comunicati:
- dati aggregati per anno con riferimento alle date di nascita e alle date di decesso;
- dati aggregati per mese e anno con riferimento alle date di somministrazione della prima, seconda, terza e quarta dose.
Resta fermo che eventuali ulteriori operazioni sui database finalizzate a re-identificare gli interessati non sarebbero compatibili con la normativa di protezione dei dati personali.
Conclusione
Il Garante esprime parere favorevole alla richiesta del RPCT della Regione Lombardia, ma a condizione che, dopo una valutazione in concreto del rischio di identificazione e di re-identificazione, la Regione comunichi esclusivamente dati aggregati idonei a evitare casi di singolarità. Il parere conferma quindi un orientamento favorevole alla trasparenza solo entro limiti rigorosi di tutela dei dati personali.
Punti principali
Oggetto del quesito e contesto dell’accesso civico
Il RPCT della Regione Lombardia chiede il parere del Garante, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, su un riesame di diniego parziale relativo a un’istanza di accesso civico avente ad oggetto dati dell’Anagrafe vaccinale regionale. L’istanza mira a ottenere dati sui soggetti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19 nel periodo 27/12/2020-26/12/2021 e che siano deceduti entro il 09/01/2022, poi estesi in riesame al periodo 27/12/2020-26/12/2022 con decessi entro il 09/01/2023.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato, l’art. 5-bis sui limiti e le eccezioni, le Linee guida ANAC adottate d’intesa con il Garante, nonché gli artt. 4, 5, 9, 24, 32 e 35 del GDPR e l’art. 2-terdecies del Codice privacy sui dati delle persone decedute. Ricorda inoltre il regime speciale dell’Anagrafe nazionale vaccini previsto dal D.M. 17 settembre 2018 e l’obbligo di diffusione solo in forma anonima.
Dati sanitari, riservatezza e rischio di re-identificazione
I dati richiesti sono considerati particolarmente delicati perché, pur senza nome e cognome, riguardano singoli assistiti e combinano data di nascita, dosi di vaccino ed eventuale decesso. La loro ostensione potrebbe incidere sulle misure di sicurezza, sulle valutazioni di rischio già svolte dal titolare e, soprattutto, consentire il raffronto con altre fonti e banche dati, aumentando il rischio di re-identificazione. Il Garante evidenzia che, nel contesto dell’accesso civico, i dati ottenuti diventano pubblici e quindi accessibili anche a terzi, con un ampliamento significativo del rischio.
Inidoneità della richiesta originaria come dato aggregato o anonimo
Il Garante chiarisce che i dati richiesti non sono dati aggregati, perché non risultano raggruppati secondo soglie idonee a impedire singolarità; richiama a tal fine la soglia minima di tre prevista dai criteri statistici richiamati. Inoltre non possono essere considerati anonimizzati, poiché l’anonimizzazione richiede che l’identificazione sia irreversibilmente impedita alla luce di tutti i mezzi ragionevolmente utilizzabili, compreso l’incrocio con altre informazioni. Nel caso concreto, la combinazione tra nascita, vaccinazioni e decesso rende possibile la re-identificazione.
Insufficienza dell’aggregazione proposta in riesame
Nel riesame il richiedente propone di ricevere i dati con la sola indicazione dell’anno di nascita, mantenendo però gli altri elementi individuali. Il Garante ritiene che ciò non sia sufficiente, perché l’aggregazione deve riguardare tutti i valori rilevanti e non un solo attributo. Se restano non aggregati altri dati individuali, come decesso e date delle somministrazioni, persistono casi di singolarità e il rischio di isolare un soggetto. Anche l’ulteriore proposta di espungere le fasce di età estreme non è considerata idonea a neutralizzare il rischio.
Conclusione e condizioni poste alla Regione
Il parere è favorevole alla richiesta del RPCT della Regione Lombardia solo a condizione che la Regione, dopo una valutazione concreta della natura identificativa dei dati e del rischio di re-identificazione ai sensi degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR, comunichi dati realmente aggregati e privi di singolarità. Il Garante suggerisce, a titolo esemplificativo, aggregazioni per anno per data di nascita e decesso e per mese/anno per le date di somministrazione delle dosi, precisando che eventuali ulteriori operazioni volte a re-identificare gli interessati restano incompatibili con la normativa privacy.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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