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Parere

Parere del Garante n. 124 del 22/02/2024

Parere su istanza di accesso civico - 22 febbraio 2024

Garante Privacy124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Comune di Siena, su due dinieghi di accesso civico generalizzato riguardanti documenti relativi a selezioni per incarichi pubblici. Dopo aver distinto tra i dati dei soggetti nominati, per i quali operano specifici obblighi di pubblicazione, e i dati dei soli candidati non selezionati, il Garante ritiene legittimo il rifiuto dell’accesso ai secondi per il concreto pregiudizio alla protezione dei dati personali. Esclude anche l’accesso parziale con oscuramenti, perché non sufficiente a impedire la re-identificazione degli interessati. Resta salva la diversa disciplina dell’accesso documentale ex l. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti.

Parere su due dinieghi di accesso civico generalizzato del Comune di Siena relativi a curricula ed elenchi di candidati non selezionati in procedure di nomina pubblica

Parere su istanza di accesso civico relativa a selezioni pubbliche del Comune di Siena

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Siena relativa a due dinieghi di accesso civico generalizzato. L’istanza concerneva documenti riferiti a procedure di selezione per incarichi presso la Biblioteca comunale degli Intronati-Istituzione del Comune di Siena e presso l’ASP, in particolare curricula ed elenchi dei candidati.

Quadro normativo di riferimento

Il parere richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy (d.lgs. 196/2003), l’art. 5 e l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013, nonché le Linee guida ANAC sull’accesso civico adottate con determinazione n. 1309 del 28/12/2016, d’intesa con il Garante. Viene inoltre richiamato il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016 sull’intesa relativa a tali linee guida e il precedente provvedimento n. 243 del 15/5/2014 sulle linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicità e trasparenza sul web.

Distinzione tra dati soggetti a pubblicazione e dati dei meri candidati

Il Garante evidenzia che, per i soggetti titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, il d.lgs. 33/2013 prevede specifici obblighi di pubblicazione online, tra cui il curriculum vitae ai sensi dell’art. 14, commi 1, lett. b), e 1-bis. In questi casi, la riservatezza dei controinteressati non può essere opposta, fatti salvi i limiti derivanti dal principio di minimizzazione dei dati personali ex art. 5, par. 1, lett. c), GDPR.

Per i candidati che hanno solo presentato la domanda e non sono stati selezionati, invece, non esiste un analogo obbligo di pubblicazione dei loro dati personali. Il Garante richiama anche precedenti interventi sanzionatori nei confronti di enti locali che avevano diffuso i nomi di partecipanti a concorsi pubblici non vincitori, non ammessi o ritirati, in assenza di base normativa idonea, con violazione dell’art. 2-ter del Codice e dei principi di liceità, minimizzazione e base giuridica di cui agli artt. 5 e 6 GDPR.

Valutazione del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali

Il Garante ricorda che l’accesso civico generalizzato consente la conoscibilità pubblica dei dati e documenti ottenuti, che diventano fruibili e riutilizzabili da chiunque ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 33/2013. Proprio per questo, nella valutazione del diniego deve essere considerata l’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a).

Nel caso esaminato, l’ostensione dell’elenco dei partecipanti non selezionati e dei relativi curricula è ritenuta idonea a determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati. Il Garante sottolinea che la diffusione della notizia della partecipazione a una selezione, soprattutto se non superata, può avere conseguenze sul piano relazionale e professionale, anche rispetto a future opportunità lavorative.

Rilievo dei contenuti dei curricula e della confidenzialità attesa

Il provvedimento osserva che il curriculum vitae può contenere numerosi dati personali e informazioni di dettaglio, quali nominativo, recapiti, dati anagrafici, titoli di studio, esperienze professionali, incarichi, competenze linguistiche, relazionali e organizzative. La loro diffusione a soggetti estranei non è sempre prevedibile né desiderata dagli interessati.

Il Garante richiama inoltre i principi di limitazione della finalità e minimizzazione del trattamento, di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR, nonché le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei candidati al momento della raccolta dei dati da parte dell’amministrazione. In tale prospettiva, la conoscibilità generalizzata tramite accesso civico comporterebbe un trattamento eccedente rispetto alle finalità originarie della raccolta.

Esclusione dell’accesso civico parziale

Il Garante esclude che, nel caso specifico, possa essere accordato un accesso parziale mediante oscuramento dei dati personali. Considerato il contesto della selezione e il contenuto dei documenti, anche una versione ostensibile con dati anonimizzati consentirebbe agevolmente la re-identificazione dei candidati non selezionati, sia all’interno sia all’esterno del contesto lavorativo. È richiamata, in proposito, la nozione europea di identificazione come possibilità di individuazione, correlabilità e deduzione.

Conclusione del parere

Il Garante esprime parere nel senso che il Comune di Siena ha correttamente respinto l’accesso civico ai curricula e all’elenco dei partecipanti che hanno solo presentato la candidatura ma non sono stati selezionati. Resta salva la possibilità di ricorrere all’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.

Punti principali

Oggetto del quesito e procedura esaminata

Il RPCT del Comune di Siena ha chiesto il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013 su due provvedimenti di diniego di accesso civico generalizzato. Le richieste riguardavano i curricula e l’elenco delle domande presentate per la selezione del Presidente e del consiglio di amministrazione della Biblioteca comunale degli Intronati-Istituzione del Comune di Siena, nonché i curricula dei concorrenti al bando per il rinnovo degli organi dell’ASP.

Distinzione tra soggetti nominati e candidati non selezionati

Il Garante richiama gli obblighi di pubblicazione previsti per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013, inclusi i curricula vitae. Per tali soggetti, in linea generale, non possono essere opposte esigenze di riservatezza, salvo il rispetto del principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR. Diversa è invece la posizione dei meri candidati non selezionati, per i quali la normativa sulla trasparenza non prevede obblighi di pubblicazione dei dati personali.

Valutazione sul diniego dell’accesso civico

Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, l’accesso civico generalizzato va rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Il Garante ritiene che la conoscibilità generalizzata dell’elenco dei partecipanti non selezionati e dei relativi curricula possa arrecare un pregiudizio concreto, anche per le possibili ricadute sociali, relazionali e professionali derivanti dalla divulgazione del fatto di aver partecipato a una selezione senza superarla.

Inidoneità dell’accesso parziale

Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso civico parziale ai documenti con oscuramento dei dati identificativi. Nel caso concreto, il contenuto di dettaglio dei curricula e il contesto della selezione consentirebbero comunque la re-identificazione dei candidati non selezionati, rendendo insufficiente l’anonimizzazione parziale.

Tutela residua tramite accesso documentale

Resta ferma la possibilità per l’istante di accedere ai documenti attraverso il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, a condizione che dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazioneprotezione dei dati personalitrasparenzaselezioni pubbliche

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