Parere del Garante n. 92 del 22/02/2024
Parere su quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC – riguardanti gli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42 del d. lgs. n. 33/2013 – ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 33/2013 - 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sui quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC per l’attuazione di vari obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013, ma chiede alcune correzioni per renderli conformi al GDPR e al Codice privacy. In particolare, vengono richiesti aggiustamenti su pubblicazione dei pagamenti e dei beneficiari, dati su concorsi e benefici economici, performance e premi del personale, nonché una correzione redazionale sugli artt. 26 e 27. Il Garante raccomanda inoltre di valutare l’eliminazione dei riferimenti alla Piattaforma Unica della Trasparenza, ancora non istituita, e l’introduzione di un periodo transitorio per l’adeguamento delle amministrazioni.
Parere favorevole con condizioni e osservazioni su quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC per gli obblighi di trasparenza del d.lgs. 33/2013
Parere su quattordici schemi standard di pubblicazione ANAC
Il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sugli schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC per l’attuazione di diversi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013. Il parere è reso ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del medesimo decreto, alla luce del GDPR, del Codice privacy e della disciplina già elaborata dal Garante in materia di pubblicità e trasparenza online.
Quadro normativo e contesto del parere
L’Autorità richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 e il d.lgs. 33/2013, nonché precedenti pareri e linee guida sulla pubblicazione di dati personali in atti e documenti amministrativi. Il parere riguarda schemi standard riferiti agli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42, destinati a regolare la rappresentazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali.
Esito: parere favorevole con condizioni
Il Garante esprime parere favorevole, ma condiziona l’assenso all’introduzione di modifiche puntuali agli schemi. Tali modifiche sono ritenute necessarie per evitare trattamenti non conformi al principio di minimizzazione e alle regole sulla pubblicazione di dati personali, con possibili ricadute anche sul piano sanzionatorio.
Art. 4-bis: trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche
Per lo schema relativo all’art. 4-bis, il Garante ribadisce che la pubblicazione dei pagamenti non può tradursi nella diffusione dei nominativi dei beneficiari persone fisiche quando ciò contrasti con i limiti previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. L’Autorità segnala che lo schema dovrebbe:
- privilegiare la pubblicazione delle sole categorie dei beneficiari;
- in alternativa, escludere comunque i dati identificativi delle persone fisiche quando siano desumibili informazioni sullo stato di salute o su situazioni di disagio economico-sociale;
- escludere la pubblicazione dei pagamenti inferiori a 1000 euro annui per il medesimo beneficiario, mediante adeguate misure tecniche come omissis o oscuramento.
Art. 20: valutazione della performance e premi al personale
Lo schema relativo all’art. 20 viene ritenuto eccessivamente granulare in alcune sue componenti, perché rischia di riferire i dati ai singoli dipendenti invece che a informazioni aggregate. Il Garante ricorda che la norma richiede dati complessivi sull’ammontare dei premi stanziati ed erogati, non dati individualizzanti. Pertanto, lo schema dovrebbe limitarsi a:
- indicare l’ammontare complessivo dei trattamenti accessori/premi, distinguendo tra importo stanziato e importo erogato;
- riportare, per dirigenti e non dirigenti, la distribuzione del trattamento accessorio su base annua;
- indicare il premio medio percepito per ciascuna qualifica;
- evidenziare l’incidenza percentuale dell’erogazione della premialità per ciascuna qualifica;
- pubblicare i criteri utilizzati per la misurazione e la valutazione, come qualità del lavoro, risultati raggiunti, preparazione, osservanza dei doveri d’ufficio, attitudine a maggiori responsabilità e competenze dimostrate, eventualmente con i relativi pesi percentuali.
Artt. 26 e 27: benefici economici e dati sensibili
Per gli schemi relativi agli artt. 26 e 27, il Garante chiede di correggere il refuso contenuto nella formula sugli omissis. Va sostituita l’espressione "e alla situazione di disagio" con "ovvero alla situazione di disagio", in coerenza con l’art. 26, comma 4, del d.lgs. 33/2013, che considera le ipotesi alternative e non cumulative. Inoltre, conferma la necessità di non pubblicare nominativi o dati identificativi quando dalla pubblicazione possano emergere informazioni sullo stato di salute o sul disagio economico-sociale.
Art. 31: organismi indipendenti di valutazione e nuclei di valutazione
Per lo schema relativo all’art. 31, l’Autorità precisa che gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o dei nuclei di valutazione devono essere pubblicati con anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Il riferimento è alla necessità di evitare la diffusione di informazioni personali non necessarie nei documenti resi pubblici.
Art. 32: class action
Nello schema relativo all’art. 32, il Garante chiarisce che, quando la class action coinvolga persone fisiche, non devono essere pubblicati i nomi delle parti. La pubblicazione deve quindi essere limitata a quanto strettamente necessario per l’adempimento dell’obbligo di trasparenza.
Osservazioni ulteriori: Piattaforma Unica della Trasparenza e periodo transitorio
Il Garante osserva che diversi schemi fanno riferimento alla Piattaforma Unica della Trasparenza, ma tale piattaforma non risulta ancora istituita né disciplinata per adempiere a tutti gli obblighi di trasparenza online. Per questo invita ANAC a valutare l’eliminazione di tali richiami, per evitare incertezze nei soggetti obbligati. Suggerisce inoltre di prevedere un periodo transitorio per consentire a pubbliche amministrazioni e altri destinatari degli obblighi di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione.
Conclusione
Il parere si chiude dunque con un assenso favorevole, ma subordinato all’integrazione degli schemi secondo le indicazioni del Garante. La logica complessiva è quella di mantenere la trasparenza amministrativa senza sacrificare il principio di protezione dei dati personali e la proporzionalità della diffusione online.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere riguarda quattordici schemi standard di pubblicazione predisposti da ANAC ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 3, del d.lgs. 33/2013, relativi agli artt. 4-bis, 12, 13, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 39 e 42. Il Garante richiama il GDPR, il Codice privacy e le proprie precedenti linee guida sulla trasparenza online.
Esito del parere
L’Autorità esprime parere favorevole, ma subordinato a condizioni di modifica degli schemi standard e accompagnato da osservazioni ulteriori. L’obiettivo è evitare pubblicazioni eccedenti o non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Correzioni richieste sugli schemi relativi ai dati personali
Per l’art. 4-bis il Garante chiede di limitare la pubblicazione ai dati delle categorie di beneficiari, o comunque di escludere i dati identificativi delle persone fisiche quando siano ricavabili informazioni su salute o disagio economico-sociale, nonché i pagamenti inferiori a 1000 euro annui verso il medesimo beneficiario. Per l’art. 20 chiede dati solo aggregati su premi e trattamenti accessori, senza granularità idonea a identificare i singoli dipendenti. Per gli artt. 26 e 27 chiede la correzione del refuso e l’uso di omissis ove la pubblicazione consenta di desumere salute o disagio economico-sociale. Per l’art. 31 si richiede l’anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti negli atti degli OIV/nuclei di valutazione, e per l’art. 32 l’esclusione dei nomi delle parti persone fisiche nelle class action.
Osservazioni sulla Piattaforma Unica della Trasparenza e sul periodo transitorio
Poiché alcuni schemi fanno riferimento alla futura Piattaforma Unica della Trasparenza, che non risulta ancora istituita né disciplinata come strumento per tutti gli obblighi di pubblicazione, il Garante suggerisce di valutare l’eliminazione di tali richiami per evitare incertezze applicative. Invita inoltre ANAC a prevedere un periodo transitorio, così da consentire a pubbliche amministrazioni e altri soggetti obbligati di adeguarsi progressivamente alle nuove modalità di pubblicazione.
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