Parere del Garante n. 89 del 22/02/2024
Parere su uno schema di decreto legislativo recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato” - 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega n. 227/2021 in materia di disabilità, che riforma definizione, accertamento di base, accomodamento ragionevole, valutazione multidimensionale e progetto di vita personalizzato. Il parere è favorevole, ma subordinato a integrazioni volte a rendere più determinate le basi normative dei trattamenti e a disciplinare con maggiore precisione ruoli, flussi informativi, interoperabilità e misure di sicurezza, anche in considerazione del coinvolgimento di dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR. Le principali richieste riguardano: il previo parere del Garante sugli atti dell’INPS che definiranno le ulteriori modalità del procedimento di base; la disciplina delle modalità di acquisizione dei certificati nel FSE; l’individuazione delle banche dati interoperabili; la puntuale definizione delle responsabilità nel procedimento di valutazione multidimensionale e nella formazione del progetto di vita; e una migliore delimitazione dell’obbligo di rendicontazione del budget.
Parere favorevole con condizioni sullo schema di decreto legislativo sulla definizione della disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole e la valutazione multidimensionale per il progetto di vita personalizzato
Parere sullo schema di decreto legislativo in materia di disabilità, valutazione di base e progetto di vita personalizzato
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere, ai sensi dell’art. 36, par. 4, del GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, sullo schema di decreto legislativo recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, dell’accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Il parere è favorevole, ma subordinato a una serie di integrazioni e precisazioni necessarie a rafforzare la conformità della disciplina alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Contesto della riforma e oggetto dello schema
Lo schema si inserisce nell’attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, di delega per la revisione e il riordino della normativa in materia di disabilità, in coerenza con gli artt. 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con gli indirizzi europei richiamati nella documentazione. Il decreto è strutturato in quattro capi: finalità e definizioni generali; procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole; valutazione multidimensionale e progetto di vita; disposizioni finanziarie, transitorie e finali.
Impianto della disciplina e trattamenti previsti
Il Garante riepiloga che il Capo I ridefinisce la condizione di disabilità e introduce una serie di definizioni rilevanti, tra cui quelle di persona con disabilità, profilo di funzionamento, piano di intervento, valutazione di base, valutazione multidimensionale e progetto di vita. Il Capo II disciplina il procedimento unitario di accertamento della condizione di disabilità, attribuito all’INPS come soggetto unico accertatore, con acquisizione del certificato medico introduttivo e successiva trasmissione delle informazioni anche al fascicolo sanitario elettronico (FSE). Sono inoltre previsti: l’efficacia provvisoria di alcune certificazioni sanitarie, il ruolo dell’INPS nell’interoperabilità delle banche dati, gli obblighi informativi e la disciplina dell’accomodamento ragionevole.
Il Capo III regola invece la valutazione multidimensionale, funzionale alla costruzione del progetto di vita della persona con disabilità, con disposizioni anche sugli aspetti finanziari e sulla continuità dei sostegni al variare dei contesti di vita. L’art. 36 prevede inoltre l’utilizzo dei dati contenuti nel FSE per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.
Profili di protezione dei dati e necessità di maggiore determinatezza
Secondo il Garante, la disciplina proposta necessita di integrazioni per garantire una maggiore conformità al GDPR, soprattutto perché i procedimenti descritti implicano il trattamento di dati rientranti tra le categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR. La normativa deve quindi precisare meglio le attività presupposte, le basi del trattamento, le responsabilità dei soggetti coinvolti, i flussi informativi e le misure di sicurezza, in modo da assicurare determinatezza alla previsione dei trattamenti.
Valutazione di base: richieste puntuali del Garante
Con riferimento alla valutazione di base, il Garante chiede innanzitutto che sia previsto il proprio parere sul provvedimento dell’INPS che, ai sensi dell’art. 6, comma 9, definirà le ulteriori modalità di svolgimento del procedimento. Inoltre, reputa necessario che siano disciplinate, anche con una fonte normativa secondaria da sottoporre a previo parere del Garante, le modalità di acquisizione al FSE dei certificati previste dagli artt. 6, comma 6; 8, comma 5; e 15, comma 2, nonché la realizzazione dei relativi flussi informativi, le linee di responsabilità e le misure di sicurezza proporzionate al rischio.
Il Garante richiede anche l’individuazione delle banche dati da rendere interoperabili ai sensi dell’art. 16, comma 1, e della tipologia di atto che dovrà essere sottoposta al suo parere. Tale precisazione è ritenuta essenziale per evitare una delega eccessivamente indeterminata su aspetti centrali del trattamento.
Valutazione multidimensionale e progetto di vita: ruoli e responsabilità
Per la fase della valutazione multidimensionale e per la formazione del progetto di vita, il Garante osserva che occorre disciplinare in modo chiaro le linee di responsabilità, individuando il titolare del trattamento anche per fasi del procedimento. Ciò vale sia nel caso di domanda al Comune di residenza sia nell’ipotesi di istanza al Punto unico di accesso della Casa di comunità.
La disciplina deve inoltre regolare i flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti, con particolare attenzione al rapporto tra il referente per l’attuazione del progetto di vita di cui all’art. 29 e l’unità di valutazione multidimensionale. Il Garante sottolinea anche l’esigenza di assicurare uniformità alle disposizioni regionali richiamate dall’art. 24, comma 6, nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, richiamata dalla giurisprudenza costituzionale e dal vincolo del rispetto del diritto dell’Unione.
Budget, rendicontazione e ulteriori precisazioni richieste
Un’ulteriore richiesta riguarda l’art. 28, comma 8: il Garante ritiene necessario definire meglio oggetto e destinatari dell’obbligo di rendicontazione del budget previsto per il progetto di vita. Anche questo profilo è considerato rilevante per delimitare correttamente il trattamento e i relativi obblighi organizzativi.
Esito del parere
Il Garante conclude esprimendo parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, ma con condizioni precise, tutte finalizzate a integrare l’articolato sotto il profilo della protezione dei dati personali. Le condizioni riguardano in sintesi: il coinvolgimento del Garante negli atti attuativi dell’INPS; la disciplina delle acquisizioni nel FSE e dei flussi informativi; l’individuazione delle banche dati interoperabili; la definizione di titolari e responsabilità nella valutazione multidimensionale e nel progetto di vita; e la migliore delimitazione dell’obbligo di rendicontazione del budget.
Punti principali
Oggetto del parere e quadro normativo
Il Garante è chiamato a rendere parere, ai sensi dell’art. 36, par. 4, GDPR e dell’art. 154, comma 5, del Codice privacy, sullo schema di decreto legislativo recante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, dell’accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Il testo si colloca nell’ambito della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, in attuazione degli artt. 2, 3, 31 e 38 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della strategia europea 2021-2030.
Contenuto dello schema e impianto della riforma
Lo schema, composto da 38 articoli in quattro capi, aggiorna la definizione di disabilità, introduce nuove definizioni operative, disciplina il procedimento unitario di valutazione di base affidandolo all’INPS, regola l’accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita, oltre a prevedere sperimentazioni territoriali e l’uso dei dati del FSE per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.
Esigenze di maggiore determinatezza del trattamento
Il Garante osserva che la disciplina dei principali procedimenti amministrativi deve essere integrata sotto il profilo privacy, per garantire adeguata determinatezza ai trattamenti di dati personali, tenuto conto che sono coinvolti dati particolari ex art. 9 GDPR. Occorre quindi dettagliare meglio presupposti, finalità, soggetti coinvolti, flussi informativi e responsabilità dei trattamenti.
Valutazione di base: richieste di integrazione
Con riferimento alla valutazione di base, il Garante chiede: il parere dell’Autorità sul provvedimento INPS che stabilirà le ulteriori modalità del procedimento ex art. 6, comma 9; la disciplina, anche con fonte secondaria da sottoporre a previo parere del Garante, delle modalità di acquisizione dei certificati nel FSE e dei relativi flussi informativi, con indicazione delle responsabilità e di misure di sicurezza adeguate; l’individuazione delle banche dati da rendere interoperabili ex art. 16, comma 1, e della tipologia di atto che dovrà essere sottoposto al parere del Garante.
Valutazione multidimensionale e progetto di vita
Per la fase di valutazione multidimensionale e per la formazione del progetto di vita, il Garante richiede di disciplinare le linee di responsabilità del trattamento, individuando il titolare anche per fasi, sia quando la domanda sia presentata al Comune di residenza sia quando sia presentata al Punto unico di accesso della Casa di comunità. Devono inoltre essere regolate, anche sul piano della sicurezza, le modalità dei flussi informativi e i rapporti tra referente per l’attuazione del progetto di vita e unità di valutazione multidimensionale, assicurando uniformità anche rispetto alle disposizioni regionali richiamate dallo schema.
Budget e conclusioni
Il Garante chiede infine di meglio definire oggetto e destinatari dell’obbligo di rendicontazione del budget previsto dall’art. 28, comma 8. Il parere è complessivamente favorevole, ma condizionato alle integrazioni indicate nel corpo del provvedimento.
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