Parere del Garante n. 129 del 22/02/2024
Parere sugli schemi di convenzione del Ministero della giustizia con, rispettivamente, Agenzia delle entrate, INPS e Unioncamere per la definizione delle modalità di accesso, da parte degli uffici giudiziari, alle banche dati contenenti le informazioni utili per la gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza - 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sugli schemi di convenzione del Ministero della giustizia con Agenzia delle entrate, INPS e Unioncamere, relativi alle modalità di accesso degli uffici giudiziari alle banche dati utili per le istruttorie nella crisi d’impresa e nell’insolvenza, ai sensi dell’art. 367 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il parere è favorevole ma subordinato ad alcune condizioni, soprattutto sui flussi di dati via PEC: conservazione limitata e sicura di messaggi, allegati, metadati e ricevute; cifratura degli allegati INPS; corretta designazione di responsabili e autorizzati nel rapporto con l’Agenzia delle entrate. Per Unioncamere non vi sono rilievi, perché le indicazioni del Garante risultano recepite, anche in ordine alla corretta qualificazione dei ruoli privacy.
Parere favorevole con condizioni sugli schemi di convenzione tra Ministero della giustizia, Agenzia delle entrate, INPS e Unioncamere per l’accesso degli uffici giudiziari alle banche dati utili alla gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza
Schemi di convenzione per l’accesso alle banche dati nella crisi d’impresa e dell’insolvenza
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 367, comma 5, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, sugli schemi di convenzione del Ministero della giustizia con Agenzia delle entrate, INPS e Unioncamere. Le convenzioni disciplinano le modalità di accesso, da parte degli uffici giudiziari, alle banche dati pubbliche contenenti informazioni utili per le istruttorie relative alla gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Quadro normativo di riferimento
Il parere è reso anche ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR. Il Garante richiama in particolare l’art. 367 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che prevede la trasmissione di dati e documenti dalle banche dati del Registro delle imprese, dell’Anagrafe tributaria e dell’INPS alla cancelleria, tramite cooperazione applicativa, e, in via transitoria o quando manchino i sistemi necessari, mediante convenzione a titolo gratuito e senza nuovi oneri, sentito il Garante.
Contenuto degli schemi di convenzione esaminati
Gli schemi disciplinano tre distinti flussi informativi:
- con Agenzia delle entrate, l’accesso da parte delle cancellerie alle dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi precedenti, all’elenco degli atti soggetti a imposta di registro e ai debiti fiscali, con indicazione di interessi, sanzioni e anni di insorgenza del debito;
- con INPS, l’accesso alle informazioni sui debiti contributivi dell’impresa;
- con Unioncamere, l’accesso e l’estrazione dei dati dei Registri delle imprese previsti dall’art. 367, comma 2, del CCI, tramite le Camere di commercio e InfoCamere S.c.p.A., attraverso il servizio Telemaco.
Per Agenzia delle entrate sono previste sia modalità di accesso diretto ai dati presenti in SIATEL v2.0 PuntoFisco, sia richieste via PEC per i debiti fiscali. Per INPS la trasmissione avviene via PEC, con certificazioni in file protetto da password. Per il Registro delle imprese l’accesso avviene tramite il sistema telematico già utilizzato per la consultazione delle informazioni camerali.
Valutazioni del Garante sui flussi via PEC
Il Garante rileva che i flussi di dati personali veicolati via PEC richiedono specifiche cautele. In particolare, nello schema con Agenzia delle entrate occorre prevedere che messaggi, allegati, metadati e ricevute di accettazione e consegna siano conservati con modalità idonee a garantire integrità e riservatezza e per un periodo massimo proporzionato alle finalità del trattamento. Inoltre, la cifratura prevista deve applicarsi anche ai file contenuti nelle richieste provenienti dal personale autorizzato del Ministero della giustizia quando contengano dati personali, ad esempio nel caso delle ditte individuali.
Analoghe prescrizioni sono poste per la convenzione con INPS: gli allegati al messaggio PEC inviato dall’Istituto devono essere cifrati e anche qui i messaggi, unitamente a metadati e ricevute, devono essere conservati con modalità adeguate e per un tempo massimo proporzionato alle finalità. Il Garante richiama i principi di cui all’art. 5, par. 1, lett. e) e f), e par. 2, e gli artt. 24, 25 e 32 del GDPR.
Ruoli privacy e istruzioni agli incaricati/autorizzati
Nello schema con Agenzia delle entrate il Garante chiede espressamente che l’accesso alle informazioni avvenga da parte di responsabili del trattamento e di persone autorizzate specificamente designate e istruite, in coerenza con gli artt. 28 e 29 GDPR.
Per lo schema con Unioncamere non sono invece formulate osservazioni ulteriori: il Garante ritiene che siano state recepite le indicazioni fornite in fase interlocutoria sulla corretta individuazione dei ruoli privacy nel trattamento dei dati dei Registri delle imprese. In tale ambito, il Registro è qualificato come registro pubblico con finalità di pubblicità legale, con titolarità in capo alle Camere di commercio competenti e InfoCamere S.c.p.A. quale responsabile del trattamento.
Esito del parere e condizioni imposte
Il parere è favorevole, ma subordinato a precise condizioni relative ai trattamenti via PEC:
- nello schema Ministero della giustizia/Agenzia delle entrate, i messaggi con allegati, metadati e ricevute devono essere conservati in modo sicuro e per un tempo massimo proporzionato;
- nello stesso schema deve essere stabilito che l’accesso alle informazioni avvenga da parte di responsabili del trattamento e persone autorizzate specificamente designate;
- nello schema Ministero della giustizia/INPS, gli allegati PEC inviati dall’Istituto devono essere cifrati;
- nello stesso schema, messaggi, metadati e ricevute devono essere conservati con modalità idonee e per un periodo massimo proporzionato.
Osservazioni sulle future modalità di cooperazione applicativa
Il Garante segnala infine che, qualora in futuro Ministero della giustizia e soggetti convenzionati adottassero modalità di accesso basate su cooperazione applicativa tra sistemi informatici, in sostituzione degli scambi via PEC, dovranno essere previste misure tecniche e organizzative adeguate a garantire integrità e riservatezza e il rispetto degli obblighi di sicurezza. Tra gli esempi indicati figurano istruzioni al personale autorizzato, tracciamento delle operazioni, rilevazione e segnalazione di accessi anomali, controlli anche a campione e adeguate forme di comunicazione reciproca tra amministrazioni e gestori delle banche dati.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il parere riguarda tre schemi di convenzione tra Ministero della giustizia, Agenzia delle entrate, INPS e Unioncamere per definire le modalità di accesso, da parte degli uffici giudiziari, alle banche dati contenenti informazioni utili alla gestione della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Garante si pronuncia ai sensi dell’art. 367, comma 5, del d.lgs. n. 14/2019 e degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del GDPR.
Trattamenti previsti nelle convenzioni
Le convenzioni disciplinano l’accesso a dati presenti in Anagrafe tributaria, ai debiti contributivi e ai dati del Registro delle imprese. Per Agenzia delle entrate sono previsti accessi diretti ai dati sulle dichiarazioni dei redditi e sugli atti soggetti a imposta di registro tramite SIATEL v2.0 PuntoFisco, mentre per i debiti fiscali la richiesta avviene via PEC. Per INPS l’acquisizione delle certificazioni avviene via PEC con file protetto da password. Per Unioncamere l’accesso ai dati dei Registri delle imprese avviene tramite il servizio Telemaco.
Rilievi privacy su PEC, conservazione e sicurezza
Il Garante chiede garanzie specifiche per i flussi via PEC: conservazione di messaggi, allegati, metadati e ricevute in modo da assicurare integrità e riservatezza, per un periodo massimo proporzionato alle finalità; cifratura degli allegati inviati da INPS; estensione della cifratura anche ai file delle richieste del Ministero quando contengano dati personali, come nel caso di ditte individuali. Tali indicazioni richiamano i principi di limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, accountability, privacy by design e by default e gli obblighi di sicurezza di cui agli artt. 5, 24, 25 e 32 GDPR.
Ruoli privacy e accessi autorizzati
Per la convenzione con Agenzia delle entrate il Garante richiede che l’accesso alle informazioni sia riservato a responsabili del trattamento e persone autorizzate specificamente designate e istruite, in linea con gli artt. 28 e 29 GDPR. Per Unioncamere non sono formulate osservazioni, avendo il Garante ritenuto recepite le indicazioni sui ruoli dei soggetti coinvolti nei trattamenti relativi ai Registri delle imprese, con titolarità delle Camere di commercio e ruolo di responsabile del trattamento per InfoCamere S.c.p.A.
Esito finale e condizioni poste
Il parere è favorevole, ma condizionato al recepimento di quattro prescrizioni: conservazione sicura e limitata dei messaggi PEC e dei relativi metadati/ricevute nella convenzione con Agenzia delle entrate; designazione corretta di responsabili e autorizzati nella medesima convenzione; cifratura degli allegati PEC inviati da INPS; conservazione sicura e limitata dei messaggi PEC nella convenzione con INPS. Il Garante aggiunge che, qualora in futuro si adottassero modalità di cooperazione applicativa in luogo delle PEC, dovranno essere previste ulteriori misure tecniche e organizzative di sicurezza, tracciamento e controllo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Parere · 22 feb 2024Parere del Garante n. 83 del 22/02/2024
- Parere · 22 feb 2024Parere del Garante n. 82 del 22/02/2024
- Parere · 22 feb 2024Parere del Garante n. 92 del 22/02/2024
- Parere · 22 feb 2024Parere del Garante n. 124 del 22/02/2024
- Parere · 22 feb 2024Parere del Garante n. 89 del 22/02/2024
- Parere · 22 feb 2024Parere del Garante n. 96 del 22/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →