Parere del Garante n. 96 del 22/02/2024
Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali - 22 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina la trasmissione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali detraibili e deducibili agli enti del Terzo Settore, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. Il parere si colloca nel quadro dell’attuazione del decreto ministeriale previsto dalla normativa fiscale e conferma le misure di tutela già validate in precedenti provvedimenti, con particolare riguardo all’opposizione dell’interessato e alla conservazione/cancellazione dei dati. Il Garante rileva che il trattamento può coinvolgere anche categorie particolari di dati e lo ritiene compatibile, in presenza di base giuridica adeguata e misure specifiche di protezione.
Parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulla comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali per la dichiarazione precompilata
Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali
Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, nell’ambito dell’attuazione della disciplina sulla dichiarazione dei redditi precompilata e delle trasmissioni telematiche dei dati fiscali.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante ricostruisce il contesto regolatorio partendo dal d.lgs. 175/2014, che prevede la messa a disposizione della dichiarazione precompilata e demanda a decreti ministeriali l’individuazione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica di dati relativi a spese detraibili o deducibili. Vengono richiamati:
- il d.m. 30 gennaio 2018, che aveva introdotto in via sperimentale e facoltativa la trasmissione dei dati sulle erogazioni liberali a favore di specifiche categorie di enti;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, che aveva disciplinato le modalità tecniche e le misure di garanzia, incluse le modalità di opposizione;
- il d.m. 3 febbraio 2021, che ha portato la disciplina "a regime" a partire dall’anno d’imposta 2020;
- il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2021, che ha confermato le misure di tutela;
- lo schema di decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze sul Terzo Settore, già oggetto di parere favorevole del Garante il 24 gennaio 2024, che ricollega la disciplina alle modifiche apportate dal d.l. 73/2022 all’art. 104 del d.lgs. 117/2017.
Contenuto dello schema di provvedimento esaminato
Lo schema trasmesso dall’Agenzia delle entrate il 16 gennaio 2024, integrato il 5 febbraio 2024, riguarda le modalità di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata. In particolare, prevede che:
- gli enti del Terzo Settore interessati trasmettano telematicamente, a partire dai dati dell’anno d’imposta 2023, le comunicazioni previste dallo schema di decreto ministeriale;
- la trasmissione avvenga secondo le modalità del provvedimento del 9 febbraio 2018 e le specifiche tecniche allegate;
- l’opposizione all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata possa essere esercitata sia presso il soggetto destinatario dell’erogazione, al momento del versamento o entro il 31 dicembre dell’anno di effettuazione, sia presso l’Agenzia delle entrate nel periodo 1° gennaio-20 marzo dell’anno successivo;
- siano confermate le misure di tutela già adottate, con particolare riguardo alla conservazione e alla cancellazione dei dati dei soggetti che si siano opposti.
Valutazioni del Garante sul trattamento dei dati
Il Garante evidenzia che il trattamento disciplinato dallo schema può riguardare anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 GDPR, poiché dalle erogazioni liberali possono emergere informazioni idonee a rivelare convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, stato di salute e vita sessuale. Tuttavia, il trattamento è ritenuto compatibile con il quadro europeo e nazionale perché fondato su un interesse pubblico rilevante, proporzionato alla finalità fiscale perseguita e corredato da misure appropriate e specifiche di tutela, come richiesto dall’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. i), del Codice privacy.
Garanzie confermate e profili di continuità
Nel motivare il proprio assenso, l’Autorità sottolinea che lo schema conferma le garanzie già previste nei precedenti provvedimenti in materia di erogazioni liberali e già positivamente vagliate dal Garante. Il nucleo delle tutele resta l’effettività del diritto di opposizione e la disciplina della conservazione/cancellazione dei dati, così da evitare trattamenti non necessari per i contribuenti che non intendano far confluire tali informazioni nella precompilata.
Esito
Per i profili di competenza, il Garante conclude che non vi sono rilievi da formulare sullo schema di provvedimento e rende parere favorevole sul testo trasmesso dall’Agenzia delle entrate.
Punti principali
Oggetto dello schema e contesto normativo
Lo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate attua il decreto del MEF che disciplina la trasmissione telematica, a regime, dei dati sulle erogazioni liberali detraibili e deducibili agli enti del Terzo Settore per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il Garante richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare il d.lgs. 175/2014, il d.m. 3 febbraio 2021 e il d.lgs. 117/2017 come modificato dal d.l. 73/2022.
Garanzie per gli interessati
Lo schema conferma le misure di tutela già previste in precedenti discipline sperimentali e poi a regime, in particolare per quanto riguarda l’opposizione all’inserimento delle erogazioni liberali nella dichiarazione precompilata. Sono inoltre ribadite le regole su conservazione e cancellazione dei dati, soprattutto per i contribuenti che esercitano l’opposizione.
Trattamento di categorie particolari di dati
Il Garante osserva che i dati trattati possono includere categorie particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR, in quanto dalle erogazioni liberali possono desumersi convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale. Il trattamento è ritenuto ammissibile in quanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, sulla base dell’art. 9, par. 2, lett. g), GDPR e dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. i), del Codice privacy.
Esito del parere
Poiché lo schema mantiene le garanzie già valutate positivamente in passato e non presenta criticità ulteriori per i profili di competenza del Garante, viene espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.
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