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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33465/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva confermato la condanna al risarcimento nei confronti del Ministero per la mancata esecuzione del lodo arbitrale del Collegio di disciplina, che aveva sostituito il licenziamento con la sospensione di sei mesi. Il danno era stato quantificato nelle retribuzioni non percepite da novembre 2004 a dicembre 2007 e in Euro 25.000 per danno esistenziale. Il Ministero deduceva: (i) violazione del principio ne bis in idem e inammissibilità dell'azione; (ii) assenza di illecito civile per mancata esecuzione del lodo; (iii) errata quantificazione del danno patrimoniale per mancata prova del mancato reperimento di altra occupazione (aliunde perceptum); (iv) illegittimità del ristoro del danno non patrimoniale. Inoltre il Ministero produsse una sentenza di annullamento del lodo (Tribunale di Roma 8916/2019), sostenendo che un eventuale giudicato di annullamento farebbe venire meno la responsabilità risarcitoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. In diritto la Corte ha ritenuto inadempiuto l'obbligo di specificità dei motivi richiesto dall'art. 366 c.p.c. e ha escluso un riesame di merito. Ha inoltre rilevato che la sentenza prodotta dal Ministero (annullamento del lodo) era priva della attestazione di passaggio in giudicato e quindi non idonea a determinare l'automatica caducazione della sentenza di condanna; ha però osservato in via teorica che, se si formasse un giudicato di annullamento del lodo, ciò determinerebbe la caducazione della sentenza di risarcimento ai sensi dell'art. 336 c.p.c. La Corte ha condannato il Ministero alle spese di giudizio (Euro 200 per spese e Euro 4.000 per compensi, oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma che individua il motivo di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia rispettato l'onere di specificità richiesto per questa censura

  • art. 113 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione all'onere probatorio e alla regolazione del processo; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia specificato come la sentenza impugnata violi tale norma

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente circa la valutazione delle prove; la Corte ha osservato che il ricorso non ha indicato in modo specifico le affermazioni della sentenza contrastanti con la norma

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Citato in relazione a oneri processuali e procedimento d'impugnazione; contestualmente la Corte ha rilevato insufficiente specificità delle censure mosse

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Richiamato per distinguere la pregiudizialità in senso tecnico-giuridico: la Corte ha precisato che il rapporto fra impugnazione del lodo e azione di risarcimento è di pregiudizialità logica, non tecnica

  • art. 336, ultimo comma, cod. proc. civ.

    La Corte ha richiamato questa norma per affermare che la riforma o la cassazione della sentenza pregiudicante determina l'automatica caducazione della sentenza pregiudicata, così che un eventuale giudicato di annullamento del lodo farebbe cadere la condanna al risarcimento

  • art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

    Norma che impone l'onere di specificità dei motivi in cassazione; la Corte ha dichiarato inadempiuto tale onere e ne ha tratto la conseguenza dell'inammissibilità

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n.137, conv. con mod. nella L. 18 dicembre 2020, n.176

    Richiamato solo per rappresentare l'atto del P.M. nel deposito delle conclusioni scritte; non incide sul merito sostanziale della controversia

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in tema di esenzione dell'Amministrazione dello Stato dal pagamento di imposte e tasse processuali mediante prenotazione a debito; la Corte ne prende atto in ordine agli oneri fiscali del processo

Massime di principio

  • In azioni di risarcimento per mancata esecuzione di un lodo arbitrale la validità e la definitività del lodo sono elementi strutturali: un successivo annullamento del lodo con giudicato definitivo fa venir meno il presupposto della responsabilità risarcitoria (art.336 c.p.c.).
  • In Cassazione il motivo deve essere specifico: chi impugna ai sensi dell'art.360 c.p.c. deve indicare le singole statuizioni della sentenza impugnata, la norma ritenuta violata e il contrasto; l'omissione di tale specificità rende il ricorso inammissibile (art.366 c.p.c.).
  • La produzione in sede di legittimità di provvedimenti nuovi è ammissibile solo se attiene a nullità della sentenza impugnata, all'ammissibilità del ricorso o al maturare di un giudicato successivo: una sentenza priva di attestazione di passaggio in giudicato non basta a determinare effetti relativi al giudicato.
  • Quando una sanzione disciplinare di licenziamento è sostituita con una sanzione conservativa, il diritto alle retribuzioni successive al periodo sostitutivo è immediato; l'onere di provare percezioni 'aliunde' (redditi alternativi) grava sull'amministrazione/employer che contesta il quantum del danno.
  • Per la liquidazione del danno non patrimoniale occorrono elementi di fatto che giustifichino il pregiudizio morale o esistenziale (es. stato di assoluto bisogno, assistenza di terzi); la mera perdita di retribuzioni può costituire base se adeguatamente provata.
  • La morte della controricorrente, dopo l'instaurazione del giudizio di cassazione, non interrompe il procedimento di legittimità e non ne determina automaticamente l'estinzione.

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