Circolare numero 25 del 4-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’entrata in vigore dal 1° agosto 2002 della Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Slovenia e del relativo Accordo amministrativo, che sostituiscono integralmente la precedente convenzione con la Jugoslavia nei rapporti con la Slovenia. Vengono riepilogate le regole su campo di applicazione, legislazione applicabile, distacco, prestazioni sanitarie e di disoccupazione, totalizzazione dei periodi assicurativi, pensioni, integrazione al minimo, trattazione delle domande e prestazioni familiari. Particolare rilievo è dato alle nuove durate massime di distacco, alla soglia minima di 52 settimane per la totalizzazione, al riconoscimento dei periodi nella ex Zona B di Trieste e alle modalità di gestione delle domande e dei formulari.
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Slovenia e relativo Accordo amministrativo
Convenzione di sicurezza sociale Italia-Slovenia
La circolare illustra l’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra Repubblica italiana e Repubblica di Slovenia, firmata il 7 luglio 1997, ratificata con legge n. 199 del 27 maggio 1999 e operativa, insieme al relativo Accordo amministrativo, dal 1° agosto 2002. Il testo chiarisce che la nuova convenzione sostituisce integralmente, nei rapporti con la Slovenia, la precedente convenzione con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, mantenuta invece in vigore con gli altri Stati indicati.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La Convenzione si applica ai cittadini italiani e sloveni assicurati in uno o in entrambi gli Stati, ai profughi e agli apolidi residenti in Italia o Slovenia che siano o siano stati assicurati in uno o entrambi gli Stati, nonché ai familiari e ai superstiti di tali soggetti, indipendentemente dalla cittadinanza.
Sul piano oggettivo, per l’Italia sono ricompresi:
- l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i regimi speciali sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria;
- l’assicurazione per malattia, maternità e tubercolosi;
- l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- le prestazioni familiari.
Sono espressamente escluse la pensione sociale, le altre prestazioni non contributive a carico dei fondi pubblici e l’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto previsto dall’articolo 21 per i residenti in Italia.
Per la Slovenia la Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:
- assicurazione per le pensioni e l’invalidità;
- assicurazione sanitaria;
- assegni per i figli e tutela della maternità;
- assicurazione per la disoccupazione.
Legislazione applicabile e distacchi
La circolare ribadisce il principio generale della territorialità, ma segnala le deroghe previste dalla nuova disciplina rispetto alla precedente convenzione con la Jugoslavia. In particolare, vengono richiamati gli articoli 6 e 7 della Convenzione e gli articoli 4 e 5 dell’Accordo amministrativo.
Per il lavoratore dipendente cittadino italiano o sloveno, temporaneamente distaccato nell’altro Stato da un’azienda con sede in uno degli Stati contraenti, resta applicabile la legislazione dello Stato della sede aziendale per un massimo di 36 mesi. Il lavoratore riceve un attestato con l’indicazione della data fino alla quale permane l’assoggettamento alla legislazione dello Stato di origine. Se il distacco deve protrarsi oltre il limite, il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore, può chiedere la proroga di ulteriori 36 mesi all’Autorità competente dello Stato in cui si svolge temporaneamente l’attività.
Per il lavoratore autonomo che eserciti abitualmente in uno Stato e svolga temporaneamente attività nell’altro, la permanenza nella legislazione dello Stato di provenienza è ammessa per 24 mesi, prorogabili di ulteriori 24 mesi, con le stesse modalità di attestazione e proroga previste per i dipendenti.
La circolare evidenzia che, rispetto alla convenzione precedente, la durata massima del distacco dei dipendenti passa da 12 a 36 mesi, mentre la proroga viene ora definita in ulteriori 36 mesi; per gli autonomi la durata sale da 12 a 24 mesi e la proroga da 12 a 24 mesi. I distacchi e le proroghe con data iniziale anteriore al 1° agosto 2002 restano disciplinati dalla circolare n. 1501 del 31 agosto 1970.
Categorie particolari di lavoratori
Per i dipendenti di imprese di telecomunicazioni e di trasporto con sede in uno Stato e succursale o rappresentanza permanente nell’altro, inviati temporaneamente a lavorare nel secondo Stato, si applica la legislazione dello Stato in cui l’impresa ha la sede principale, senza limiti massimi di durata del distacco. Le stesse disposizioni possono essere estese ad altre tipologie di imprese mediante scambio di note tra gli Stati.
Il personale viaggiante delle imprese di trasporto aereo, su strada e per ferrovia è soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa.
Per il personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari non appartenente ai ruoli, nonché per il personale domestico al servizio dei membri di tali rappresentanze e uffici, la regola è l’assoggettamento alla legislazione dello Stato in cui si trova la rappresentanza o l’ufficio consolare. I cittadini dello Stato di invio possono optare per la legislazione di tale Stato entro 3 mesi dall’inizio dell’attività o dall’entrata in vigore della Convenzione, comunicando l’opzione tramite la rappresentanza diplomatica o l’ufficio consolare alle istituzioni competenti dei due Stati.
Restano invariate le regole per:
- membri dell’equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati;
- personale addetto a verifica, carico e scarico della nave in porto;
- personale degli uffici pubblici e membri delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
Prestazioni sanitarie, esportabilità e prosecuzione volontaria
Per le prestazioni in denaro per malattia, maternità e tubercolosi, il diritto è accertato secondo la legislazione dello Stato di provenienza, al quale il lavoratore resta assoggettato, con eventuale totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e sloveni. Le prestazioni sono corrisposte direttamente dall’Istituzione competente dello Stato di provenienza come se il lavoratore svolgesse lì la propria attività.
La Convenzione conferma inoltre l’esportabilità delle prestazioni in denaro spettanti a carico di uno Stato nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Per la prosecuzione volontaria, i periodi assicurativi italiani sono totalizzabili con quelli sloveni solo se i periodi italiani raggiungono complessivamente almeno 52 settimane. Per le domande presentate dal 1° agosto 2002, tale requisito è condizione necessaria per l’autorizzazione.
Parità di trattamento
L’articolo 4 ribadisce il principio della parità di trattamento: i lavoratori italiani in Slovenia e i lavoratori sloveni in Italia, insieme ai rispettivi familiari, hanno pari diritti e obblighi rispetto ai cittadini dello Stato ospitante.
Pensioni: totalizzazione e requisiti
La circolare dedica ampio spazio alla totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto a pensione. I periodi italiani insufficienti per il diritto possono essere totalizzati con quelli sloveni non sovrapposti, purché il periodo minimo di contribuzione sia pari a 52 settimane. Il medesimo criterio vale in senso inverso per i periodi sloveni.
La soglia di 52 settimane costituisce una modifica rispetto alla convenzione italo-jugoslava. I periodi italiani inferiori a 52 settimane sono comunque considerati nell’assicurazione slovena per il diritto e per la misura della pensione; analogamente, i periodi sloveni inferiori a 52 settimane vengono considerati nell’assicurazione italiana. La circolare precisa che tale limite non incide sulle pensioni con decorrenza anteriore al 1° agosto 2002, per le quali continuano a valere le norme precedenti.
In presenza dei requisiti per il diritto a pensione nell’ambito del solo regime nazionale, non è possibile procedere alla totalizzazione con periodi esteri.
Regimi speciali e totalizzazione con Stati terzi
Per i regimi speciali italiani compresi nel campo di applicazione della Convenzione, i periodi assicurativi del regime speciale italiano si totalizzano, se necessario, con quelli del corrispondente regime speciale sloveno, oppure, se in Slovenia non esiste un regime corrispondente, con periodi riferiti ad attività lavorativa analoga. Se il diritto non risulta comunque perfezionato, i periodi sloveni possono essere totalizzati con quelli italiani del regime generale.
La circolare ammette anche la totalizzazione con periodi compiuti in Stati terzi legati a Italia e Slovenia da accordi di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione ai fini pensionistici. Gli Stati indicati sono Austria, Belgio, Canada e Québec, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera. L’istituzione che riceve la domanda deve trasmettere all’altra il prospetto dei periodi maturati nello Stato terzo.
Periodi non collocabili temporalmente e lavori nella ex Zona B
I periodi assicurativi relativi a uno Stato contraente non collocabili temporalmente si presumono non sovrapposti ai periodi dell’altro Stato. Le Sedi possono quindi totalizzarli solo se si tratta di periodi sloveni equiparabili, ai fini pensionistici, a quelli italiani.
È inoltre previsto che i periodi di assicurazione obbligatoria compiuti fino al 4 ottobre 1956 nei territori della ex Zona B di Trieste siano totalizzabili per il diritto a pensione con effetto dal 1° agosto 2002. La circolare precisa che tali periodi non erano totalizzabili con la precedente convenzione italo-jugoslava.
Riconoscimento dei periodi assicurativi nella ex Zona B
La Convenzione consente il riconoscimento dei periodi assicurativi obbligatori maturati nei territori dell’ex Zona B, oggi appartenenti alla Slovenia, in favore del lavoratore cittadino italiano o jugoslavo alla data del 3 aprile 1978. Il riconoscimento ha effetto dal 1° agosto 2002.
Per l’accreditamento dei periodi ancora non considerati ai fini pensionistici, l’interessato deve presentare specifica domanda. Le Sedi, verificata la cittadinanza italiana al 3 aprile 1978, devono chiedere all’Istituzione slovena:
- il prospetto dei periodi assicurativi;
- l’indicazione delle località di lavoro;
- la dichiarazione che tali periodi non siano stati utilizzati per il diritto o per la misura della pensione slovena.
Se invece la richiesta proviene dall’Istituzione slovena per periodi italiani anteriori al 1° maggio 1945, le Sedi trasmettono i dati richiesti e, accertato l’accreditamento nell’assicurazione slovena, provvedono alla cancellazione dei periodi italiani dalla posizione assicurativa.
La circolare precisa che i periodi già utilizzati per una pensione, oppure oggetto di riscatto o di contribuzione volontaria, restano acquisiti nell’assicurazione in cui sono stati valorizzati e non possono essere riconosciuti nell’altro Stato.
Per i periodi già considerati ai fini di una pensione diretta in favore di un pensionato deceduto, il riconoscimento nell’altro Stato è possibile su domanda del superstite, con effetto dal 1° agosto 2002 o da data successiva. Tale possibilità vale solo per pensioni di reversibilità con decorrenza dal 1° agosto 2002 o successiva. Anche in questo caso è necessario lo scambio di informazioni tra istituzioni competenti.
Integrazione al trattamento minimo e decorrenze anteriori
La pensione liquidata con cumulo dei contributi può essere integrata al trattamento minimo previsto dallo Stato di residenza, se ne sussistono i requisiti di legge. Per i residenti in Italia, l’integrazione è quindi possibile se ricorrono i requisiti reddituali e contributivi previsti dalla normativa italiana.
Diversamente dalla precedente convenzione, l’importo dell’integrazione è totalmente a carico dello Stato di residenza ed è inesportabile, quindi non può essere corrisposto a soggetti residenti in un altro Stato.
Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° agosto 2002 restano interamente regolate dalla convenzione con la Jugoslavia.
Presentazione delle domande di pensione e documentazione
Le domande di pensione possono essere presentate indifferentemente all’Istituzione dello Stato di residenza oppure a quella dell’altro Stato; la data di presentazione presso una di esse vale anche per l’altra. Le attestazioni di autenticità rilasciate da Autorità, istituzioni e organismi di collegamento di uno Stato devono essere riconosciute dall’altro, e i documenti allegati alle domande sono esenti da legalizzazione consolare.
Le domande presentate dal 1° agosto 2002 con decorrenza originaria non anteriore a tale data sono trattate secondo la nuova Convenzione; quelle presentate dalla stessa data ma con decorrenza originaria anteriore continuano a essere esaminate con la disciplina italo-jugoslava, senza variazioni al 1° agosto 2002.
Prestazioni di disoccupazione
Le prestazioni di disoccupazione sono a carico dell’assicurazione dello Stato in cui il lavoratore è stato iscritto per ultimo, purché siano soddisfatti i requisiti della relativa legislazione. Per verificarli, se necessario, si totalizzano i periodi assicurativi italiani e sloveni.
L’Istituzione che paga l’indennità determina la durata dell’erogazione secondo la propria legislazione, tenendo conto anche di quanto già pagato dall’Istituzione dell’altro Stato nell’anno precedente la domanda.
Se il beneficiario si trasferisce nell’altro Stato contraente, l’indennità continua a essere corrisposta per un periodo non superiore a 6 mesi, ridotto del periodo in cui il lavoratore ha percepito prestazioni di disoccupazione nello Stato di trasferimento.
Sul piano finanziario, le prestazioni sono pagate al lavoratore dall’Istituzione dello Stato in cui si è trasferito e poi rimborsate dall’Istituzione dell’altro Stato. La circolare richiama, per gli adempimenti delle Sedi e la rendicontazione, le istruzioni già contenute nelle circolari n. 36 del 18 febbraio 1999 e n. 151 del 29 agosto 2000.
Per i lavoratori frontalieri, il diritto alle prestazioni di disoccupazione spetta a carico dell’assicurazione dello Stato di residenza abituale, con eventuale totalizzazione dei periodi italiani e sloveni. Per i frontalieri in disoccupazione parziale, il diritto sussiste soltanto se la legislazione dell’altro Stato prevede tale tipo di prestazione; la circolare rinvia a successivi chiarimenti applicativi.
Prestazioni familiari
I lavoratori che svolgono attività in uno Stato contraente hanno diritto alle prestazioni familiari anche se i familiari risiedono nell’altro Stato contraente. La regola non si applica ai disoccupati e ai pensionati.
Il lavoratore deve presentare domanda all’Istituzione competente allegando un certificato relativo ai familiari residenti nell’altro Stato e deve rinnovarlo ogni anno, comunicando anche le variazioni della situazione familiare che incidano sul diritto. Il diritto alle prestazioni per i familiari residenti nell’altro Stato è sospeso se nasce un diverso diritto a prestazioni familiari in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare, secondo la legislazione dello Stato di residenza.
L’Istituzione dello Stato di residenza dei familiari deve comunicare all’altra Istituzione le prestazioni familiari erogate.
Per i pensionati, in assenza di norme convenzionali specifiche, il diritto alle prestazioni familiari è regolato dalla normativa comune. Se il beneficiario della pensione convenzionale risiede in Italia, il diritto non sussiste qualora i familiari risiedano in Slovenia; non sussiste neppure per il titolare di pensione italiana convenzionale residente in Slovenia.
Formulari di collegamento
Poiché i formulari necessari all’applicazione della nuova disciplina sono ancora in corso di definizione con l’Istituzione slovena, le Sedi devono continuare a utilizzare quelli previsti dalla precedente Convenzione, in attesa della disponibilità dei nuovi modelli.
Punti principali
Entrata in vigore e sostituzione della convenzione precedente
Dal 1° agosto 2002 sono in vigore la Convenzione Italia-Slovenia del 7 luglio 1997 e il relativo Accordo amministrativo dell’11 settembre 2001. La nuova disciplina sostituisce integralmente, per la Slovenia, la Convenzione italo-jugoslava del 4 novembre 1957, che resta invece applicabile agli altri Stati ex jugoslavi indicati nella circolare.
Campo di applicazione soggettivo e oggettivo
La Convenzione si applica a cittadini italiani e sloveni assicurati in uno o in entrambi gli Stati, ai profughi e agli apolidi residenti in Italia o Slovenia che siano o siano stati assicurati in uno o entrambi gli Stati, nonché ai familiari e superstiti di tali soggetti a prescindere dalla cittadinanza. Per l’Italia copre IVS, regimi speciali sostitutivi, malattia, maternità, tubercolosi, infortuni sul lavoro e malattie professionali, disoccupazione involontaria e prestazioni familiari; restano escluse pensione sociale, altre prestazioni non contributive e integrazione al minimo, salvo quanto previsto per i residenti in Italia. Per la Slovenia riguarda pensioni e invalidità, assicurazione sanitaria, assegni per i figli e tutela della maternità, disoccupazione.
Legislazione applicabile, distacco e categorie particolari
Resta fermo il principio della territorialità, ma la Convenzione introduce regole specifiche. Il lavoratore dipendente distaccato temporaneamente può restare soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza per massimo 36 mesi, prorogabili di ulteriori 36 mesi con autorizzazione dell’Autorità competente; il lavoratore autonomo può restare assoggettato per 24 mesi, prorogabili di altri 24. Per i dipendenti di imprese di telecomunicazioni e trasporto, nonché per il personale viaggiante, si applica la legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa. Il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari è soggetto alla legislazione dello Stato della rappresentanza, con facoltà di opzione per la legislazione dello Stato di invio entro 3 mesi. Sono richiamate anche le deroghe concordate tra Autorità competenti in presenza di particolari condizioni.
Prestazioni sanitarie, esportabilità e totale per volontaria
Le prestazioni in denaro per malattia, maternità e tubercolosi sono riconosciute secondo la legislazione dello Stato di provenienza e, se necessario, con totalizzazione dei periodi assicurativi. Le prestazioni in denaro spettanti a carico di uno Stato sono esportabili nell’altro Stato o in uno Stato terzo, nel rispetto del principio di parità di trattamento. Per la prosecuzione volontaria, i periodi assicurativi italiani sono totalizzabili con quelli sloveni solo se i periodi italiani raggiungono almeno 52 settimane; per le domande dal 1° agosto 2002 tale soglia è necessaria.
Pensioni: totalizzazione, regimi speciali e Stati terzi
Per il diritto a pensione i periodi italiani possono essere totalizzati con quelli sloveni non sovrapposti, con soglia minima di 52 settimane; i periodi inferiori a 52 settimane vengono comunque considerati nell’altro Stato sia per il diritto sia per la misura della pensione. La stessa logica vale per i periodi sloveni. Nei regimi speciali italiani, i periodi si totalizzano con quelli del corrispondente regime speciale sloveno o, se inesistente, con periodi di attività analoga; se non basta, si passa al regime generale. È ammessa anche la totalizzazione multipla con periodi di Stati terzi con accordi di sicurezza sociale, tra cui Austria, Belgio, Canada e Québec, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera.
Ex Zona B di Trieste e riconoscimento dei periodi assicurativi
La Convenzione consente, con effetto dal 1° agosto 2002, il riconoscimento e l’accredito nell’assicurazione dell’altro Stato dei periodi di assicurazione obbligatoria svolti nei territori dell’ex Zona B del Territorio Libero di Trieste, per il lavoratore cittadino italiano o jugoslavo alla data del 3 aprile 1978. I comuni sloveni interessati sono Capodistria, Isola d’Istria, Maresego, Monte di Capodistria e Pirano. La circolare distingue tra periodi non ancora utilizzati per pensione, periodi già utilizzati o coperti da contributi volontari/riscatto, e periodi riferiti a pensionati deceduti, per i quali il riconoscimento può avvenire su domanda del superstite, con effetti solo per pensioni di reversibilità decorrenti dal 1° agosto 2002 o successivamente.
Integrazione al trattamento minimo e pensioni anteriori al 1° agosto 2002
Le pensioni liquidate con cumulo dei contributi possono essere integrate al trattamento minimo del Paese di residenza se sono soddisfatti i relativi requisiti. Per i residenti in Italia l’integrazione è possibile secondo la normativa italiana ed è interamente a carico dello Stato di residenza, con carattere inesportabile. Alle pensioni con decorrenza anteriore al 1° agosto 2002 continuano ad applicarsi le norme della precedente convenzione con la Jugoslavia.
Domande di pensione e validità degli atti
Le domande di pensione possono essere presentate indifferentemente all’Istituzione dello Stato di residenza o a quella dell’altro Stato; la data di presentazione presso un’Istituzione vale anche per l’altra. Le attestazioni di Autorità, istituzioni e organismi di collegamento di uno Stato sono riconosciute dall’altro, e la documentazione allegata alle domande è esente da legalizzazione consolare. Per le domande presentate dal 1° agosto 2002, se la decorrenza originaria non è anteriore a tale data, si applica la nuova Convenzione; se la decorrenza è anteriore, continua ad applicarsi la convenzione italo-jugoslava.
Prestazioni di disoccupazione e lavoratori frontalieri
Le prestazioni di disoccupazione sono a carico dello Stato di ultima iscrizione, con eventuale totalizzazione dei periodi italiani e sloveni. L’Istituzione erogatrice determina la durata tenendo conto anche delle prestazioni già corrisposte dall’altra Istituzione nell’anno precedente la domanda. Se il disoccupato si trasferisce nell’altro Stato, l’indennità continua per un massimo di 6 mesi, al netto di quanto già percepito nello Stato di trasferimento. Per i frontalieri, le prestazioni spettano nello Stato di residenza abituale; per la disoccupazione parziale, il diritto esiste solo se la legislazione dell’altro Stato la prevede.
Prestazioni familiari e formulari
I lavoratori occupati in uno Stato hanno diritto alle prestazioni familiari anche per familiari residenti nell’altro Stato, ma la norma non si applica a disoccupati e pensionati. Il lavoratore deve presentare domanda con certificato annuale dei familiari residenti all’estero e comunicare le variazioni della situazione familiare. Il diritto può essere sospeso se sorge un diverso diritto a prestazioni familiari in base all’attività lavorativa del lavoratore o di altro familiare nello Stato di residenza dei familiari. In attesa dei nuovi formulari concordati con l’Istituzione slovena, le Sedi devono continuare a utilizzare quelli della precedente Convenzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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