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Circolare

Circolare numero 23 del 3-2-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga gli aumenti delle aliquote contributive IVS dovute al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per il 2003, distinguendo tra diversi comparti e categorie di datori di lavoro. In particolare, disciplina l’incremento biennale dello 0,50% per i casi soggetti al trasferimento delle aliquote ex TBC, maternità e CUAF, l’aumento per il settore agricolo e pesca, l’adeguamento per le aziende agricole di tipo industriale da luglio 2003 e l’applicazione alle cooperative ex DPR 602/1970 che versano sulla retribuzione effettiva.

Aliquote contributive IVS per il FPLD: variazioni per l’anno 2003

Aliquota contributiva IVS dovuta per il finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: variazioni per l’anno 2003

La circolare illustra gli aggiornamenti delle aliquote contributive IVS per il 2003, con riferimento al finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Le variazioni discendono da diverse disposizioni legislative e riguardano sia i datori di lavoro ordinari sia specifici comparti agricoli, pesca e cooperative.

Quadro normativo e criteri di aggiornamento

La circolare richiama innanzitutto il meccanismo di riallineamento delle aliquote introdotto dal decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, che ha portato l’aliquota di finanziamento del FPLD al 32% (27,57 + 4,43), con riduzione contestuale delle aliquote per TBC, maternità e CUAF.

Nei casi in cui tale riallineamento non ha potuto produrre immediatamente l’intero aumento di 4,43 punti percentuali, la legge n. 30/1997, art. 27, comma 2-bis, ha previsto una progressione biennale dell’onere a carico dei datori di lavoro, mediante incrementi di 0,50 punti percentuali ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 1997.

Datori di lavoro soggetti allo scaglionamento biennale ex art. 27, comma 2-bis, legge n. 30/1997

Per i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della norma, la circolare stabilisce che dal periodo di gennaio 2003 deve essere applicato un aumento di 0,50 punti percentuali dell’aliquota FPLD. L’aumento va effettuato con cadenza biennale fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, alla quale si aggiunge, ove dovuto, lo 0,70% ex GESCAL.

La circolare richiama, a titolo esemplificativo, alcune categorie interessate:

  • amministrazioni statali ed enti pubblici non soggetti alla disciplina CUAF;
  • settori esclusi dal contributo per l’indennità economica di maternità;
  • settori esclusi sia dal contributo maternità sia dall’ex contributo TBC;
  • datori di lavoro esonerati dalla CUAF (codice 1C);
  • aziende che occupano personale all’estero assicurato in regime di legge n. 398/1987 o personale distaccato in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, nei casi di esenzione CUAF;
  • cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958;
  • piloti dei porti.

Per ciascuna di queste fattispecie la circolare riporta le aliquote IVS da gennaio 2003, con differenziazione tra importi comprensivi o meno di GESCAL e con indicazione della quota a carico del lavoratore. Viene inoltre precisato che, per la piccola pesca, con l’ultimo incremento dello 0,05% l’aliquota è definitivamente fissata al 14,60%.

Settore agricolo e settore pesca

In applicazione dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 146/1997, le aliquote dei contributi dovuti al FPLD dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e determinato, nonché per le aziende del settore pesca relative agli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, sono incrementate annualmente dello 0,20% a carico del datore di lavoro.

Per le aziende agricole con operai a tempo determinato e indeterminato, la circolare precisa che, dal 1° gennaio 2003, la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto l’aliquota piena dell’8,54%, mentre resta applicabile solo l’incremento datoriale. Le aliquote risultano pertanto fissate al 26,20% complessivo, comprensivo della quota base dello 0,11%.

Per il medesimo settore viene inoltre confermata la misura del contributo apprendisti, pari al 5,54%.

Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, richiamando l’art. 9 della legge n. 413/1984, la circolare applica le stesse regole di adeguamento previste per il settore agricolo. Dal 1° gennaio 2003 le aliquote sono fissate al 26,90% complessivo, comprensivo dello 0,70% ex GESCAL, con quota a carico del marittimo pari all’8,89%.

Aziende agricole e alimentari con processi produttivi di tipo industriale

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, l’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146/1997 prevede un adeguamento di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997.

La circolare chiarisce che, per tali aziende, la quota del lavoratore ha già raggiunto l’aliquota piena dell’8,54% al 1° luglio 2001; pertanto, dal 1° gennaio 2003 e poi dal 1° luglio 2003, restano dovuti solo gli incrementi del datore di lavoro. Le aliquote risultano fissate:

  • al 28,60% dal 1° gennaio 2003, comprensivo dello 0,11% di quota base;
  • al 29,20% dal 1° luglio 2003, comprensivo dello 0,11% di quota base.

Cooperative ex DPR n. 602/1970 che versano sulla retribuzione effettiva

Per le cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970 che, ai sensi dell’art. 6, ultimo comma, hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la circolare ribadisce che la contribuzione previdenziale per i soci è calcolata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili:

  • sulla retribuzione effettiva si applica l’aliquota dovuta al FPLD;
  • sulla retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento delle prestazioni minori.

Per il 2003 tali cooperative devono incrementare l’aliquota FPLD sulla retribuzione effettiva di 0,50 punti percentuali, in linea con lo scaglionamento biennale previsto dalla legge n. 30/1997. La quota residua da applicare sulla differenza tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale, determinata ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 423/2001, è pari a 2,43 punti percentuali e deve essere recuperata nel quadro D del modello DM10/2 con il codice R250.

Rinvii alle circolari precedenti

La circolare richiama numerose precedenti istruzioni INPS, tra cui le circolari n. 194 del 22 settembre 1997, n. 196 del 23 settembre 1997, n. 45 del 25 febbraio 1998, n. 23 del 9 febbraio 1999, n. 12 del 20 gennaio 2000, n. 35 del 15 febbraio 2001 e n. 47 del 5 marzo 2002, a conferma della continuità degli aggiornamenti applicativi in materia di aliquote contributive IVS.

Punti principali

Aggiornamento generale delle aliquote IVS per il 2003

La circolare individua le variazioni delle aliquote contributive IVS per il finanziamento del FPLD con decorrenze diverse nel 2003. Le modifiche riguardano, tra l’altro, i datori di lavoro soggetti al trasferimento delle aliquote ex TBC, maternità e CUAF, le aziende agricole, il settore pesca, le aziende agricole di tipo industriale e le cooperative che versano sulla retribuzione effettiva.

Incremento biennale dello 0,50% ex art. 27, comma 2-bis, legge n. 30/1997

Per i datori di lavoro interessati dalla norma che ha scaglionato l’aumento contributivo derivante dal D.I. 21 febbraio 1996, la circolare ricorda che l’incremento dello 0,50% si applica con cadenza biennale a partire dal 1° gennaio 1997. Dal periodo di gennaio 2003 tali datori di lavoro devono quindi aumentare l’aliquota FPLD di 0,50 punti percentuali, fino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% più lo 0,70% ex GESCAL, ove dovuto.

Settori con trasferimento dell’aumento di 4,29 o 4,43 punti percentuali

Per le amministrazioni statali ed enti pubblici non soggetti alla CUAF e per altri settori esclusi dal contributo maternità e/o dall’ex contributo TBC, la circolare indica le aliquote IVS vigenti da gennaio 2003, con distinzione tra casi con e senza GESCAL e con quota a carico del lavoratore differenziata. Sono richiamati anche i piloti dei porti, per i quali resta in corso il trasferimento dell’aumento di 4,29 punti percentuali.

Esonero CUAF, personale all’estero e cooperative della piccola pesca

Per i datori di lavoro esonerati dalla CUAF, per le aziende con personale all’estero assicurato in regime di legge n. 398/1987 o distaccato in Paesi con accordi parziali, e per le cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958, la circolare fissa le nuove aliquote IVS da gennaio 2003. Per la piccola pesca viene precisato che, con l’ultimo incremento dello 0,05%, l’aliquota risulta definitivamente fissata al 14,60%.

Settore agricolo e pesca: incremento dello 0,20% dal 1° gennaio 2003

Per le aziende agricole con operai a tempo determinato e indeterminato, nonché per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, si applica l’aumento annuale dello 0,20% a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 146/1997. La quota a carico del lavoratore è già al livello pieno, per cui resta invariata. La circolare riporta le aliquote aggiornate da gennaio 2003 e il contributo apprendisti per il settore agricolo.

Aziende agricole di tipo industriale: aumento dello 0,60% dal 1° luglio 2003

Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale, la circolare applica l’adeguamento di cui all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146/1997. L’incremento è di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro con decorrenza 1° luglio 2003; la quota del lavoratore è già piena e resta ferma.

Cooperative ex DPR n. 602/1970 con contribuzione sulla retribuzione effettiva

Per le cooperative che hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la circolare conferma l’applicazione dello scaglionamento biennale dell’aumento scaturente dal trasferimento di 4,43 punti percentuali. Per il 2003 l’incremento è di 0,50 punti percentuali sulla retribuzione effettiva; la quota residua da calcolare sulla differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale è pari a 2,43 punti percentuali e va recuperata nel quadro D del DM10/2 con codice R250.

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