Circolare numero 26 del 6-2-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2003 i principali parametri retributivi e contributivi utilizzati per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. Definisce il minimale giornaliero generale, le retribuzioni convenzionali, i valori per il part-time, il massimale annuo contributivo, il limite per l’accredito dei contributi, gli importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, il regime di decontribuzione, i contributi dovuti per gli apprendisti, il massimale per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato e l’importo della maternità obbligatoria a carico dello Stato. Indica inoltre le modalità di regolarizzazione delle differenze relative al mese di gennaio 2003.
Determinazione per il 2003 dei minimali di retribuzione, dei valori contributivi aggiornati e della contribuzione per gli apprendisti
Determinazione dei valori contributivi e previdenziali per il 2003
La circolare definisce, per l’anno 2003, i principali parametri da utilizzare per il calcolo delle contribuzioni previdenziali e assistenziali. Oltre agli aggiornamenti dei minimali di retribuzione e dei valori convenzionali, disciplina alcune fattispecie particolari, tra cui cooperative, part-time, apprendisti, lavoratori dello spettacolo e regolarizzazioni per il mese di gennaio 2003.
Premessa e ambito di applicazione
La disciplina si applica dal 2003 anche ai dirigenti di aziende industriali, in conseguenza della soppressione dell’INPDAI disposta dall’art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I titolari delle posizioni assicurative e dei trattamenti pensionistici del soppresso Istituto sono confluiti nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.
Minimale di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Per la generalità dei lavoratori, la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi fissati dalla legge n. 389/1989 e dalla disciplina sui minimali giornalieri. La variazione ISTAT 2002 per la perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,4%; di conseguenza, dal periodo di paga in corso all’1 gennaio 2003 il minimale giornaliero è pari a euro 38,20, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile FPLD, indicato in euro 402,12.
Retribuzioni convenzionali e lavoratori a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere, il limite minimo giornaliero per il 2003 è fissato in euro 21,22. Per i lavoratori a domicilio il medesimo importo di euro 21,22 deve comunque essere ragguagliato a euro 38,20. La circolare ricorda che per tali categorie continua ad applicarsi anche l’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989.
Cooperative ex DPR n. 602/1970: fase di adeguamento della base imponibile
Per i soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970 prosegue la seconda e ultima fase del processo di riforma introdotto dal D.Lgs. n. 423/2001, finalizzato all’equiparazione della contribuzione a quella dei lavoratori dipendenti da impresa. Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 l’imponibile giornaliero viene annualmente aumentato secondo le percentuali stabilite.
Per il 2003:
- l’imponibile giornaliero convenzionale ai fini IVS è pari a euro 26,81;
- la percentuale di incremento retributivo è pari al 25%;
- il minimo contrattuale giornaliero va individuato sulla base degli elementi di paga-base, contingenza ed EDR, dividendo la retribuzione mensile per 26 giornate;
- eventuali rinnovi contrattuali intervenuti in corso d’anno non producono effetti immediati sui valori contributivi, ma solo dall’anno successivo.
La circolare riporta anche un esempio di calcolo con CCNL pulizia del 25 maggio 2001, da cui risulta un imponibile giornaliero IVS di euro 30,50 e un imponibile mensile di euro 793,00; per il Mezzogiorno il valore mensile indicato è euro 610,00.
Imponibile minimo ai fini IVS e contribuzioni minori nelle cooperative
Quando il minimo contrattuale risulti inferiore al limite minimo giornaliero, l’incremento del 25% va calcolato sulla differenza tra l’imponibile di riferimento e il minimo giornaliero. In tale ipotesi, per il 2003 l’imponibile giornaliero minimo convenzionale ai fini IVS è pari a euro 29,66, con imponibile mensile convenzionale di euro 771,00 e imponibile mensile per il Mezzogiorno di euro 593,00.
Lo stesso valore di euro 29,66 si applica ai fini delle assicurazioni minori quando ricorre la medesima fattispecie. In tal caso, per il versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, viene a determinarsi un unico parametro retributivo.
Periodi di occupazione media mensile nelle cooperative
L’art. 4 del D.Lgs. n. 423/2001 conferma sino al 31 dicembre 2006 il periodo di occupazione media mensile di 26 giornate lavorative. Per i territori del Mezzogiorno e per le regioni Campania e Basilicata è previsto un percorso graduale di elevazione:
- 2003: 20 giornate;
- 2004: 22 giornate;
- 2005: 24 giornate;
- 2006: 26 giornate.
Le cooperative possono optare per i periodi di occupazione previsti per il restante territorio nazionale quando vi siano condizioni socio-economiche più favorevoli.
Cooperative sociali
Per le cooperative sociali operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali ed educativi, in assenza dei decreti ministeriali previsti, l’obbligo contributivo si assolve sulle retribuzioni effettive, con applicazione della disciplina generale sui minimali. Il D.M. 22 settembre 2000 stabilisce che, dal 1° gennaio 2001, l’imponibile medio giornaliero non può essere inferiore al limite necessario a garantire 52 settimane utili ai fini pensionistici.
Poiché per il 2003 il trattamento minimo è pari a euro 402,12, il 40% corrisponde a euro 160,85 settimanali e l’imponibile giornaliero convenzionale è pari a euro 26,81. Il corrispondente imponibile mensile convenzionale è indicato in euro 698,00. Rimangono salve le determinazioni di miglior favore adottate con decreto ministeriale.
Il periodo di occupazione media mensile per questa categoria è pari a 26 giornate lavorative; eventuali periodi inferiori sono elevati a 26.
Altre retribuzioni convenzionali specifiche
Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984 la circolare rinvia a una successiva circolare. Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne ex legge n. 250/1958, la retribuzione convenzionale per il 2003 è fissata in euro 531,00 mensili, calcolata sulla base di euro 21,22 per 25 giornate.
Lavoro a tempo parziale
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale continua ad applicarsi l’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989, fermo restando il criterio di retribuzione imponibile definito dal D.Lgs. n. 314/1997. Esistono inoltre specifici minimali di settore, ai quali la retribuzione deve essere adeguata se inferiore.
Il limite minimo di retribuzione oraria ai fini contributivi, in via generale e con orario normale di 40 ore settimanali, è pari a euro 5,73, calcolato come euro 38,20 × 6 / 40. Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative la circolare rinvia ai criteri della circolare n. 247 del 29 novembre 1997.
Aliquota aggiuntiva dell’1% sulla prima fascia pensionabile
Ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992, dal 1° gennaio 1993 è dovuta un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, per i regimi pensionistici in cui l’aliquota a carico del lavoratore sia inferiore al 10%.
Per il 2003 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a euro 36.959,00 annui, corrispondenti a euro 3.080,00 mensili. La circolare ribadisce che il contributo aggiuntivo va calcolato secondo il criterio della mensilizzazione.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, rivalutato del 2,4%, è pari per il 2003 a euro 80.391,00. Viene inoltre ricordato che, dal 1° gennaio 2003, è soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione utile all’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2003 il valore è pari a euro 160,85 settimanali, con limite annuo di euro 8.364,20.
La circolare precisa che l’art. 7 del D.L. n. 463/1983 non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958, richiamando anche la disciplina applicativa già definita per effetto della legge n. 448/2001.
Importi che non concorrono al reddito di lavoro dipendente
Sono riportati gli importi 2003 che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, già previsti dal D.Lgs. n. 314/1997. La circolare elenca, tra gli altri:
- erogazioni liberali e fringe benefit fino a lire 500.000, pari a euro 258,23;
- valore delle prestazioni e indennità sostitutive della mensa per lire 10.240, pari a euro 5,29;
- indennità di trasferta, trasferimento e azionariato dei dipendenti entro i limiti indicati.
Per gli approfondimenti la circolare rinvia alle precedenti istruzioni richiamate nel testo.
Decontribuzione delle erogazioni di secondo livello
In applicazione dell’art. 43, comma 2, lettera b), della legge n. 448/2001, l’importo massimo della decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello è fissato nella misura del 3% della retribuzione annua.
Contributi fissi per gli apprendisti
Dal 1° gennaio 2003 sono aggiornati i contributi fissi dovuti per gli apprendisti. La circolare indica:
- contributo settimanale base FPLD: euro 0,0816;
- contributo settimanale di adeguamento: euro 2,59;
- CUAF: euro 0,0326 settimanali;
- maternità: euro 0,0165 settimanali;
- INAIL: euro 0,0930 settimanali;
- totale contributo settimanale esclusa INAIL: euro 2,72;
- totale comprensivo di INAIL: euro 2,81.
Per le aziende artigiane resta fermo il contributo maternità a carico del datore di lavoro pari a euro 0,02 settimanali. L’aliquota a carico dell’apprendista dovuta al FPLD è fissata al 5,54%.
Lavoratori dello spettacolo a tempo determinato e maternità obbligatoria
Il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato è confermato per il 2003 in euro 67,14.
L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001, è rivalutato per il 2003 in euro 1.671,76.
Regolarizzazione delle differenze per gennaio 2003
Le aziende che non hanno potuto applicare subito i nuovi valori per il mese di gennaio 2003 possono procedere alla regolarizzazione entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993.
Per la compilazione del modello DM10/2:
- le differenze tra retribuzioni imponibili vigenti all’1 gennaio 2003 e quelle già assoggettate a contribuzione vanno calcolate e portate in aumento nella regolarizzazione;
- per i soci delle cooperative ex DPR n. 602/1970, le differenze IVS vanno indicate con dicitura "Diff. IVS" e codice "M188";
- le differenze per contribuzioni diverse dall’IVS vanno indicate con dicitura "Diff. ex art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 423/2001" e codice "M301";
- per le differenze sul contributo apprendisti va usato il codice "M189" con dicitura "Diff. Appr.";
- per la quota a credito dell’azienda derivante dalla regolazione della quota soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1% si utilizzano i codici già previsti dalla circolare n. 178 del 12 dicembre 2002.
Tabelle allegate
L’allegato 1 riporta le tabelle A e B dei valori espressi in euro per i diversi settori e qualifiche. Le tabelle contengono i minimali giornalieri e le retribuzioni convenzionali da adeguare, in alcuni casi, a euro 38,20 oppure a euro 21,22 secondo i richiami normativi indicati in nota. Tali valori servono come base per l’applicazione dei criteri descritti nei paragrafi precedenti.
Punti principali
Premessa e ambito soggettivo
La disciplina illustrata si applica dal 2003 anche ai dirigenti di aziende industriali, a seguito della soppressione dell’INPDAI disposta dall’art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. I titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici del soppresso Istituto sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti.
Minimale di retribuzione per la generalità dei lavoratori
Per il 2003 la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai valori minimi previsti dalla legge n. 389/1989 e dalla normativa sui minimali giornalieri. La variazione ISTAT 2002 per la perequazione automatica delle pensioni è pari al 2,4% e comporta un minimale giornaliero di euro 38,20, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile FPLD di euro 402,12.
Retribuzioni convenzionali e lavoratori a domicilio
Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero per il 2003 è pari a euro 21,22. Per i lavoratori a domicilio il limite minimo giornaliero è anch’esso pari a euro 21,22, ma deve comunque essere ragguagliato a euro 38,20. Resta ferma l’applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 389/1989.
Cooperative ex DPR n. 602/1970: contribuzione IVS e minori
Per i soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal DPR n. 602/1970 prosegue dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 la seconda fase di adeguamento della base imponibile contributiva prevista dal D.Lgs. n. 423/2001. Per il 2003 l’imponibile giornaliero convenzionale ai fini IVS è fissato in euro 26,81. L’incremento retributivo da applicare è pari al 25% della differenza tra tale importo e il minimo contrattuale giornaliero vigente al 1° gennaio 2003. Per le contribuzioni minori vale lo stesso meccanismo di incremento, con imponibile giornaliero 2003 pari a euro 29,66 nei casi in cui si applica il comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 423/2001.
Cooperative sociali
Per i soci delle cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali ed educativi, in assenza dei decreti ministeriali previsti, l’imponibile giornaliero convenzionale per il 2003 è pari a euro 26,81 e l’imponibile mensile convenzionale a euro 698,00. Il periodo di occupazione media mensile è pari a 26 giornate lavorative, con eventuale elevazione dei periodi inferiori ai sensi del D.M. 22 settembre 2000.
Altre retribuzioni convenzionali specifiche
Per i soci delle cooperative della piccola pesca la retribuzione convenzionale mensile per il 2003 è fissata in euro 531,00. Per gli equipaggi delle navi da pesca si conferma il rinvio a successiva circolare. Per i rapporti di tempo parziale si applicano i criteri generali di minimale e, in via ordinaria, il limite minimo orario è pari a euro 5,73, calcolato su 40 ore settimanali.
Quota soggetta all’aliquota aggiuntiva dell’1%
Ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992, per il 2003 l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, fissata in euro 36.959,00 annui, pari a euro 3.080,00 mensili. Il criterio da utilizzare è quello della mensilizzazione.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2003 è pari a euro 80.391,00. La circolare ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2003 è soppresso il massimale contributivo previsto per i dirigenti di aziende industriali dall’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/1997.
Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi
Il limite di retribuzione utile all’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio, cioè euro 160,85 settimanali per il 2003, con limite annuo pari a euro 8.364,20. La circolare precisa inoltre che l’art. 7 del D.L. n. 463/1983 non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958.
Importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente
Per il 2003 restano invariati gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, già previsti dal D.Lgs. n. 314/1997. Tra i principali valori indicati figurano: erogazioni liberali e fringe benefit fino a lire 500.000 (euro 258,23), mensa e indennità sostitutive per lire 10.240 (euro 5,29), varie indennità di trasferta, trasferimento e azioni offerte ai dipendenti entro i tetti specificati.
Decontribuzione delle erogazioni di secondo livello
L’importo massimo della decontribuzione per le erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello è fissato nel 3% della retribuzione annua, ai sensi dell’art. 43, comma 2, lettera b), della legge n. 448/2001.
Contributi fissi per gli apprendisti
Con decorrenza 1° gennaio 2003 sono aggiornati i contributi fissi dovuti per gli apprendisti: contributo settimanale base FPLD euro 0,0816, contributo settimanale di adeguamento euro 2,59, CUAF euro 0,0326, maternità euro 0,0165, INAIL euro 0,0930. Il totale è euro 2,72 settimanali esclusa INAIL ed euro 2,81 comprensiva di INAIL. Per le aziende artigiane resta fisso il contributo maternità a carico del datore di lavoro pari a euro 0,02 settimanali. L’aliquota a carico dell’apprendista per il FPLD è fissata al 5,54%.
Lavoratori dello spettacolo a tempo determinato e maternità obbligatoria
Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato il massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità è confermato per il 2003 in euro 67,14. L’importo della maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è rivalutato a euro 1.671,76.
Regolarizzazione delle differenze per gennaio 2003
Le aziende che non abbiano applicato subito i nuovi valori per il mese di gennaio 2003 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. Per le differenze retributive relative ai punti 2-4 va utilizzato il modello DM10/2 con calcolo delle differenze tra imponibili e con specifici codici: M188 per le differenze IVS dei soci delle cooperative ex DPR n. 602/1970 e M301 per le differenze relative alle contribuzioni diverse dall’IVS. Per le differenze sul contributo apprendisti va usato il codice M189 con dicitura "Diff. Appr.". Per la quota a credito dell’azienda relativa alla prima fascia pensionabile si rinvia ai codici previsti dalla circolare n. 178 del 12 dicembre 2002.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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