Circolare numero 04 del 03-02-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica il completamento del rinnovo delle pensioni per il 2003, con applicazione della perequazione automatica, delle nuove regole fiscali introdotte dalla legge finanziaria 2003 e degli aggiornamenti a integrazione al minimo, cumuli, addizionali e certificazioni. Vengono inoltre richiamati i nuovi importi e limiti di reddito, le modalità di calcolo provvisorio e i conguagli che saranno effettuati quando disponibili i dati definitivi del Casellario centrale dei pensionati.
Rinnovo pensioni 2003: perequazione, nuove regole IRPEF e limiti di reddito
Rinnovo delle pensioni per l’anno 2003
La circolare illustra il completamento del rinnovo delle pensioni per il 2003, con applicazione della perequazione automatica, degli adeguamenti fiscali previsti dalla legge finanziaria 2003 e degli aggiornamenti dei principali istituti collegati ai trattamenti pensionistici. Il documento è rivolto a chiarire criteri di calcolo, importi, limiti di reddito e modalità operative per la liquidazione e il successivo conguaglio.
Perequazione automatica
Dal 1° gennaio 2003 è stato applicato l’aumento perequativo provvisorio del 2,4%, stabilito dal D.M. 20 novembre 2002 pubblicato nella G.U. n. 285 del 5 dicembre 2002. Il medesimo decreto conferma anche la perequazione del 2,7% per l’anno 2002 già riconosciuta in via previsionale.
La rivalutazione è stata effettuata sulle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003, in base ai criteri introdotti dalla L. 388/2000, che prevedono:
- aumento pieno per la quota di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- aumento ridotto al 90% per la fascia compresa tra il triplo e il quintuplo del minimo;
- aumento ridotto al 75% per la parte eccedente il quintuplo del minimo.
La circolare richiama inoltre l’applicazione dell’art. 34 della L. 448/1998, che impone il calcolo della rivalutazione sul cumulo dei trattamenti erogati dall’ENPALS e da altri enti presenti nel Casellario centrale dei pensionati. Per il 2003 gli aumenti sono stati calcolati in via provvisoria sulla base dei dati contabili disponibili; i conguagli saranno eseguiti quando il Casellario comunicherà i dati definitivi.
Nell’allegato A sono indicati gli importi definitivi del trattamento minimo 2002 e quelli previsionali 2003, nonché le modalità di applicazione della perequazione.
Aumento delle pensioni a 516,46 euro
La L. 289/2002 (finanziaria 2003), all’art. 39, comma 8, fornisce l’interpretazione autentica della L. 448/2001 in materia di incremento delle pensioni elevate a 516,46 euro. La circolare precisa che, per l’anno successivo al 2002, l’incremento deve essere pari alla variazione dell’importo del trattamento minimo delle pensioni dell’AGO rispetto all’anno precedente.
Ne consegue che alle pensioni portate a 516,46 euro dal 1° gennaio 2003 spetta un ulteriore aumento pari alla differenza tra il trattamento minimo 2003 e quello vigente nel 2002. Il ricalcolo degli importi aggiornati sarà effettuato con la mensilità di febbraio, unitamente agli arretrati.
Cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro
L’art. 44, comma 1, della legge finanziaria 2003 estende, dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro ai lavoratori con anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni, a condizione che abbiano compiuto 58 anni di età.
La circolare evidenzia che i requisiti devono essere posseduti al momento del pensionamento. Le pensioni di anzianità che rispettano tali condizioni risultano quindi totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2003. È inoltre annunciata una successiva circolare per illustrare i commi ulteriori dell’art. 44.
Nuovo regime IRPEF per il 2003
La parte più ampia della circolare riguarda l’applicazione delle nuove regole IRPEF introdotte dall’art. 2 della L. 289/2002. La norma introduce deduzioni dall’imponibile, nuovi scaglioni di reddito, nuove aliquote e nuove detrazioni d’imposta.
La circolare chiarisce la distinzione tra:
- deduzioni, che riducono il reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta;
- detrazioni, che si sottraggono dall’imposta lorda già determinata.
Ai fini della base imponibile, si deve tenere conto anche:
- degli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del TUIR;
- delle somme trattenute ai sensi della L. 29/1979;
- degli assegni alimentari corrisposti all’ex coniuge per effetto di sentenza.
Deduzione per la progressività dell’imposizione
La circolare descrive la nuova deduzione per assicurare la progressività del prelievo:
- deduzione base di 3.000 euro per tutti i contribuenti;
- ulteriore deduzione di 4.000 euro per i possessori di reddito da pensione, da rapportare al periodo di pensione nell’anno.
Il testo riporta il meccanismo di calcolo della deduzione effettivamente spettante, basato sul rapporto tra il reddito complessivo e la soglia di 26.000 euro, aumentata della deduzione teorica e degli oneri deducibili. Se il rapporto è pari o superiore a 1 la deduzione spetta per intero; se è pari o inferiore a 0 non spetta; negli altri casi si considerano le prime quattro cifre decimali senza arrotondamenti.
L’importo così determinato va sottratto dal reddito complessivo per ottenere il reddito imponibile.
Nuovi scaglioni e aliquote IRPEF
Per il periodo d’imposta iniziato il 1° gennaio 2003 gli scaglioni e le aliquote sono così definiti:
- 23% da 0 a 15.000 euro;
- 29% da 15.000 a 29.000 euro;
- 31% da 29.000 a 32.600 euro;
- 39% da 32.600 a 70.000 euro;
- 45% oltre 70.000 euro.
La circolare precisa che la revisione degli scaglioni per gli emolumenti arretrati avrà effetto solo dal 1° gennaio 2005.
No tax area e detrazione per redditi da pensione
Per i titolari di redditi da pensione è introdotta una specifica agevolazione fiscale. L’imposta non è dovuta se al reddito complessivo concorrono esclusivamente:
- redditi da pensione non superiori a 7.500 euro;
- redditi di terreni non superiori a 185,92 euro;
- reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Se il reddito da pensione è compreso tra 7.500 e 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro. La circolare sottolinea che non sono previste condizioni di età per tale disciplina.
Inoltre, per i redditi da pensione, spetta una detrazione specifica d’imposta lorda per determinate fasce di reddito, con importi differenziati da 70 a 25 euro. La detrazione, a differenza del precedente sistema, non va rapportata al periodo di pensione nell’anno e spetta in misura piena se sono rispettati i requisiti.
Addizionali IRPEF regionali e comunali
L’art. 2, comma 4, stabilisce che la deduzione introdotta dalla finanziaria non rileva ai fini della base imponibile per il calcolo delle addizionali IRPEF. Perciò:
- se, anche per effetto della deduzione, l’IRPEF non è dovuta, non sono dovute neppure le addizionali;
- se la deduzione riduce solo l’imposta, le addizionali restano dovute e la base imponibile va calcolata al lordo della deduzione.
Per l’addizionale regionale 2003, la circolare indica la regola generale dello 0,9% sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, per i residenti nelle Regioni che non hanno modificato l’aliquota. Per Piemonte, Lombardia, Puglia, Marche, Veneto e Umbria si applicano le rispettive leggi regionali. La trattenuta avviene in undici rate mensili da gennaio 2003.
Anche l’addizionale comunale è stata calcolata per i Comuni che hanno deliberato l’aliquota ai sensi del D.Lgs. 360/1998, con le stesse modalità di trattenuta dell’addizionale regionale.
Integrazione al minimo e limiti di reddito
La circolare segnala l’innalzamento dei limiti reddituali utili alla concessione dell’integrazione al trattamento minimo, rinviando all’allegato D per i valori 2003. Lo stesso allegato riporta i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità in applicazione dell’art. 1 della L. 222/1984.
Incumulabilità di pensioni ai superstiti e assegni di invalidità
Richiamando l’art. 1, commi 41 e 42, della L. 335/1995, la circolare ricorda:
- l’incumulabilità di una quota della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, salvo i casi in cui il nucleo familiare comprenda figli minori, studenti o inabili;
- l’incumulabilità di una quota degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario.
Le percentuali di riduzione sono quelle delle tabelle F e G della legge di riforma, e per i trattamenti con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 resta salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, inclusi gli aumenti perequativi. Gli allegati F e F/1 riportano le percentuali e i limiti di reddito per gli anni indicati.
Tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2003
Il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2003 è fissato in 36.960 euro, valutabile in pensione all’80%, corrispondente a 2.274,46 euro mensili in presenza di 40 anni di contribuzione.
La circolare ricorda che tale soglia costituisce il riferimento per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare in pensione secondo aliquote decrescenti, in applicazione dell’art. 21, comma 6, della L. 67/1988 e dell’art. 12 del D.Lgs. 503/1992, per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.
Certificati di pensione e certificazione fiscale
I nuovi certificati di pensione sono già stati predisposti e spediti. In essi sono evidenziati gli importi delle addizionali regionale e comunale nella colonna crediti/debiti. L’arrotondamento dell’importo delle pensioni è stato effettuato all’unità di euro superiore, con recupero mensile dell’arrotondamento precedente.
Sul modello 20/b sono riportate, per i pensionati interessati, le informazioni relative all’integrazione al minimo, al conguaglio e all’eventuale maggiorazione sociale, nonché i benefici per gli ex combattenti previsti dalle leggi richiamate.
La certificazione fiscale dei redditi 2002, predisposta secondo la nuova disciplina e ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 600/1973, sarà inviata entro il 31 marzo 2003. Per i trattamenti soggetti all’art. 8 del D.Lgs. 314/1997 sarà inserita una comunicazione specifica con i trattamenti considerati ai fini della tassazione. I modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.
Punti principali
Perequazione automatica 2003
Dal 1° gennaio 2003 è stato applicato l’aumento perequativo previsionale del 2,4%, disposto dal D.M. 20 novembre 2002, pubblicato in G.U. n. 285 del 5 dicembre 2002. Il decreto conferma anche il 2,7% già applicato per il 2002. La rivalutazione riguarda le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2003 ed è calcolata secondo le fasce previste dalla normativa richiamata: aumento pieno fino a tre volte il minimo, al 90% tra tre e cinque volte il minimo, al 75% oltre cinque volte il minimo. Per i trattamenti presenti nel Casellario centrale dei pensionati il calcolo è provvisorio, in attesa dei dati definitivi per i conguagli.
Incremento delle pensioni a 516,46 euro
La legge finanziaria 2003, tramite interpretazione autentica dell’art. 38, comma 5, lett. d), della L. 448/2001, stabilisce che l’incremento successivo al 2002 va aumentato in misura pari all’incremento del trattamento minimo dell’AGO rispetto all’anno precedente. Ne deriva che alle pensioni elevate a 516,46 euro dall’1 gennaio 2003 spetta un ulteriore aumento pari alla differenza tra il minimo 2003 e quello 2002. Gli importi aggiornati saranno corrisposti con il pagamento di febbraio, insieme agli arretrati.
Cumulo pensione di anzianità e redditi da lavoro
Dal 1° gennaio 2003 il cumulo totale tra pensione di anzianità e redditi da lavoro è esteso anche ai soggetti con almeno 37 anni di contribuzione, purché abbiano compiuto 58 anni di età. I requisiti devono essere posseduti al momento del pensionamento. Le pensioni che soddisfano tali condizioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2003.
Nuova disciplina IRPEF e deduzioni
L’art. 2 della finanziaria 2003 introduce deduzioni dall’imponibile, nuovi scaglioni, nuove aliquote e nuove detrazioni. Viene chiarito che le deduzioni riducono il reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta, mentre le detrazioni si sottraggono dall’imposta lorda. La base imponibile tiene conto anche degli oneri deducibili ex art. 10 TUIR, delle trattenute ex L. 29/1979 e degli assegni alimentari corrisposti all’ex coniuge. È prevista una deduzione base di 3.000 euro, incrementata di 4.000 euro per i titolari di reddito da pensione, con un meccanismo di riproporzionamento in funzione del reddito complessivo.
Aliquote, no tax area e detrazioni per pensionati
Per il 2003 gli scaglioni IRPEF sono: 23% fino a 15.000 euro, 29% da 15.000 a 29.000 euro, 31% da 29.000 a 32.600 euro, 39% da 32.600 a 70.000 euro, 45% oltre 70.000 euro. È prevista una no tax area per i soli redditi da pensione fino a 7.500 euro, con ulteriori regole per i redditi tra 7.500 e 7.800 euro. Per i redditi di pensione è introdotta anche una detrazione specifica, non rapportata al periodo di pensione, con importi differenziati per fasce di reddito da 24.500 a 52.000 euro.
Addizionali IRPEF regionali e comunali
La deduzione introdotta dalla nuova disciplina non rileva ai fini del calcolo delle addizionali IRPEF. Le addizionali non sono dovute se l’IRPEF non è dovuta per effetto delle nuove deduzioni; se invece la deduzione riduce solo l’imposta, le addizionali restano dovute e la base imponibile è calcolata al lordo della deduzione. L’addizionale regionale 2003 è calcolata, in via generale, con aliquota dello 0,9% e trattenuta in undici rate da gennaio 2003, con adattamenti per le Regioni che hanno deliberato aliquote diverse. Anche l’addizionale comunale è trattenuta con le medesime modalità, per i Comuni che hanno deliberato l’aliquota.
Limiti di reddito per integrazione al minimo e assegni di invalidità
Sono aggiornati i limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo ai sensi dell’art. 6 L. 638/1983 e i limiti di reddito che escludono l’integrazione degli assegni di invalidità ex L. 222/1984. Per il 2003 i nuovi limiti sono riportati negli allegati dedicati, con valori distinti per pensionato solo e pensionato coniugato. Viene inoltre richiamata la disciplina dell’incumulabilità di pensioni ai superstiti e assegni di invalidità con i redditi del beneficiario, secondo la L. 335/1995 e le tabelle di riduzione.
Tetto di retribuzione pensionabile e certificazioni
Per il 2003 il tetto di retribuzione annua pensionabile è fissato in 36.960 euro, valutabile in pensione all’80%, pari a 2.274,46 euro mensili in presenza di 40 anni di contribuzione. La circolare informa anche che i nuovi certificati di pensione sono stati predisposti e spediti, con evidenza delle addizionali IRPEF e delle altre informazioni rilevanti; la certificazione fiscale dei redditi 2002 sarà inviata entro il 31 marzo 2003. I modelli CUD saranno spediti al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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