Circolare numero 07 del 06-02-2003 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, per l’anno 2003, gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro restano invariati rispetto alla disciplina del D. Lgs. n. 314/1997. Vengono richiamati i principali limiti di esenzione fiscale e previdenziale per trasferte, trasferimenti, liberalità, beni e servizi, mensa, prestiti e azionariato dei dipendenti. Inoltre, si conferma anche per il 2003 il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua di ciascun lavoratore.
Importi esclusi dal reddito di lavoro e regime contributivo delle erogazioni di secondo livello per il 2003
Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro e regime contributivo delle erogazioni di secondo livello per il 2003
La circolare riepiloga i principali importi e fattispecie che, per l’anno 2003, non concorrono a formare il reddito di lavoro ai sensi dell’art. 48 del T.u.i.r., come modificato dal D. Lgs. n. 314/1997. Inoltre, conferma la prosecuzione del regime contributivo agevolato per le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello.
Invariabilità degli importi per il 2003
La circolare chiarisce che gli importi esenti non subiscono rivalutazioni per il 2003. Il riferimento è al meccanismo previsto dal comma 9 dell’art. 48 del T.u.i.r., che consente l’adeguamento solo al ricorrere di determinate condizioni legate all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo. Per l’anno considerato, tuttavia, gli importi restano fermi nella misura stabilita dal D. Lgs. n. 314/1997.
Indennità di trasferta
Le indennità di trasferta non concorrono a formare il reddito imponibile entro i seguenti limiti:
- 46,48 euro al giorno per le trasferte nel territorio nazionale;
- 77,47 euro al giorno per le trasferte all’estero.
I limiti si riducono:
- di un terzo, cioè a 15,49 euro, se il datore rimborsa le spese di alloggio oppure di vitto, ovvero fornisce gratuitamente vitto o alloggio;
- di due terzi, cioè a 30,99 euro, se sono rimborsate sia le spese di alloggio sia quelle di vitto.
Indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti
Le indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti non concorrono al reddito nella misura del 50% del loro ammontare, entro un tetto annuo complessivo pari a:
- 1.549,37 euro per trasferimenti all’interno del territorio nazionale;
- 4.648,11 euro per trasferimenti all’estero o a destinazione estera.
Liberalità, beni e servizi, mensa
Le erogazioni a titolo di liberalità non concorrono al reddito se non superano 258,23 euro nel periodo d’imposta.
Per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, il valore non è imponibile se complessivamente non supera 258,23 euro; se tale soglia è superata, l’intero valore diventa imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini previdenziali.
Per le prestazioni e indennità sostitutive della mensa aziendale, i buoni pasto e i tickets restaurant sono esclusi fino a 5,29 euro al giorno.
Trattamento previdenziale della mensa sostitutiva
La circolare precisa che l’indennità sostitutiva della mensa non concorre all’imponibile previdenziale fino a 5,29 euro giornalieri solo nei casi espressamente previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 56/1998. Se l’erogazione avviene al di fuori di tali ipotesi, l’importo è integralmente soggetto a contribuzione.
Somme per finalità sociali e prestiti ai dipendenti
Per effetto delle modifiche richiamate dalla circolare, non concorrono al reddito soltanto le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per:
- frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del T.u.i.r.;
- borse di studio a favore dei medesimi familiari.
È inoltre esclusa dalla base imponibile l’utilizzazione di opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto, nei limiti dell’art. 65, comma 1, del T.u.i.r.
Per i prestiti concessi ai dipendenti, l’imponibile fiscale e previdenziale è determinato nella misura del 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente alla fine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato.
Azionariato dei dipendenti
La circolare riepiloga anche il regime dell’azionariato dei dipendenti. Non concorrono a formare il reddito:
- il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti entro 2.065,83 euro complessivi per periodo d’imposta, a condizione che le azioni non siano riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente e non siano cedute prima di tre anni;
- la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’importo corrisposto dal dipendente, purché tale importo sia almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta.
Se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente superano il 10% dei diritti di voto o della partecipazione al capitale o al patrimonio, la differenza diventa comunque interamente imponibile. Le disposizioni si applicano solo alle azioni emesse dall’impresa con cui il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o da società che la controllano, ne sono controllate o sono sottoposte al comune controllo.
Regime contributivo delle erogazioni di secondo livello
La seconda parte della circolare conferma che, anche per il 2003, il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello continua ad applicarsi entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento. Il richiamo normativo è all’art. 43, comma 2, lettera b), della legge n. 448/2001, che ha confermato il regime già previsto dall’art. 2 del D.L. n. 67/1997.
Punti principali
Invariabilità per il 2003 degli importi esclusi dal reddito di lavoro
Gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro, ai sensi dell’art. 48 del T.u.i.r. come modificato dal D. Lgs. n. 314/1997, non subiscono variazioni per l’anno 2003. Restano quindi fermi i valori già previsti dalla normativa e richiamati nelle precedenti circolari, in assenza di rivalutazione.
Limiti di esenzione per trasferte, trasferimenti, liberalità, beni e mensa
Per le indennità di trasferta, i limiti di esenzione sono pari a 46,48 euro giornalieri per le trasferte in Italia e 77,47 euro per quelle all’estero; tali importi si riducono a un terzo in caso di rimborso di alloggio o di vitto, e a due terzi in caso di rimborso sia di vitto sia di alloggio. Le indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti non concorrono al reddito nella misura del 50% fino a 1.549,37 euro annui per trasferimenti in Italia e fino a 4.648,11 euro per quelli all’estero. Le erogazioni liberali sono escluse fino a 258,23 euro annui. Beni e servizi forniti al lavoratore restano esclusi entro 258,23 euro complessivi; se il limite è superato, l’intero valore diviene imponibile. Per la mensa, i buoni pasto e le prestazioni sostitutive non concorrono al reddito fino a 5,29 euro giornalieri.
Trattamento previdenziale della mensa sostitutiva
L’indennità sostitutiva della mensa non concorre all’imponibile previdenziale fino a 5,29 euro giornalieri solo nei casi espressamente previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 56/1998. Se erogata fuori da tali casi, l’intero importo concorre all’imponibile previdenziale.
Somme per finalità sociali e concessione di prestiti
Non concorrono al reddito le somme erogate alla generalità o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e colonie climatiche dei familiari indicati nell’art. 12 del T.u.i.r. e per borse di studio a favore dei medesimi familiari. È esclusa anche l’utilizzazione di opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione o culto nei limiti previsti dall’art. 65 del T.u.i.r. Per la concessione di prestiti, l’imponibile fiscale e previdenziale è pari al 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente a fine anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato.
Azionariato dei dipendenti
Per le azioni offerte alla generalità dei dipendenti, non concorre a formare il reddito il valore fino a 2.065,83 euro per periodo d’imposta, a condizione che le azioni non siano riacquistate o cedute prima di tre anni; in caso di cessione anticipata, l’importo escluso in origine diventa imponibile nell’anno della cessione. Per l’assegnazione di azioni con pagamento da parte del dipendente, resta esclusa la differenza tra valore delle azioni e somma corrisposta, se quest’ultima è almeno pari al valore delle azioni alla data dell’offerta. Se la partecipazione del dipendente supera il 10% dei diritti di voto o del capitale/patrimonio, la differenza è interamente imponibile. Le regole si applicano solo alle azioni emesse dall’impresa datrice di lavoro o da società controllanti/controllate collegate alla medesima impresa.
Regime contributivo delle erogazioni di secondo livello
Per il 2003 resta confermato il regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita da ciascun lavoratore nell’anno solare di riferimento, come confermato dalla legge n. 448/2001.
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