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Circolare

Circolare numero 05 del 03-02-2003 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2003 i valori contributivi da utilizzare per la previdenza e l’assistenza sociale, applicando l’indice ISTAT 2002 del 2,4% in attesa del decreto ministeriale. Fissa il minimale giornaliero imponibile a 38,20 euro e il minimale orario per il part-time, richiama le regole sui contratti collettivi comparativamente più rappresentativi e illustra i massimali, i contributi di solidarietà e l’aliquota aggiuntiva dell’1% per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti. Indica inoltre il contributo fisso per gli apprendisti e le modalità/termine per regolarizzare il mese di gennaio 2003.

Aggiornamento 2003 dei minimali e massimali contributivi per lavoro dipendente, spettacolo, sportivi professionisti e apprendisti

Aggiornamento 2003 dei minimali e massimali contributivi

La circolare definisce i valori contributivi da applicare per l’anno 2003 in materia di previdenza e assistenza sociale, in attesa del decreto ministeriale previsto, utilizzando l’indice ISTAT 2002 pari al 2,4%. Il documento aggiorna il minimale di retribuzione giornaliera, i criteri di calcolo per il part-time e i massimali/contributi per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti, oltre al contributo fisso per gli apprendisti e alle regolarizzazioni per il mese di gennaio 2003.

Quadro generale sulla retribuzione imponibile

La circolare richiama l’art. 1 del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, secondo cui i limiti minimi di retribuzione giornaliera, compresa la misura minima dei salari medi convenzionali, sono rivalutati annualmente in base alle variazioni delle pensioni. Il riferimento operativo è l’andamento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Viene inoltre ricordato l’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che impone come base contributiva una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli.

La circolare richiama anche l’art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che chiarisce come, in presenza di più contratti collettivi per la stessa categoria, debba assumersi quello stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Infine, ricorda che il limite minimo di retribuzione giornaliera non può essere inferiore al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente al 1° gennaio di ciascun anno.

Minimale di retribuzione giornaliera e part-time

Per consentire gli adempimenti contributivi sui valori aggiornati del 2003, la circolare stabilisce che il minimale di retribuzione giornaliera, dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2003, è pari a 38,20 euro per tutti i settori produttivi e senza distinzione tra categorie di lavoratori. Il valore tiene conto del fatto che, per il settore dello spettacolo, delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, il minimale rivalutato risultava inferiore al 9,5% del trattamento minimo di pensione 2003, fissato in 402,12 euro.

La medesima variazione incide sulla retribuzione oraria minima da utilizzare per la denuncia e il versamento della contribuzione nei rapporti a tempo parziale. La circolare conferma il criterio già in uso dall’1 gennaio 1989: il minimale orario si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo il risultato per il numero di ore lavorative settimanali previste dal contratto collettivo applicato. A titolo esemplificativo, con un orario di 40 ore settimanali la paga minima oraria è pari a 5,73 euro.

Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato del 2,4%, è fissato per il 2003 in 80.391,00 euro.

Per i lavoratori già iscritti all’Enpals al 31 dicembre 1995, nonché per quelli iscritti successivamente ma con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a 586,00 euro. La circolare riporta inoltre le fasce di retribuzione giornaliera e i corrispondenti massimali giornalieri imponibili con accredito progressivo dei giorni di contribuzione fino al massimo di 8 giornate per la fascia più alta.

Il contributo di solidarietà si applica:

  • per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, sulla parte di retribuzione annua eccedente 80.391,00 euro;
  • per gli altri lavoratori dello spettacolo, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale giornaliero imponibile della fascia di appartenenza.

Quanto all’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992, essa si applica:

  • per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, sulla parte di retribuzione annua eccedente 36.959,00 euro e fino a 80.391,00 euro;
  • per gli altri lavoratori dello spettacolo, sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 118,46 euro e fino al massimale giornaliero imponibile della relativa fascia.

La circolare specifica infine che l’aliquota aggiuntiva dell’1% non è dovuta qualora l’aliquota contributiva a carico del lavoratore sia superiore al 10%.

Sportivi professionisti

Per gli sportivi professionisti iscritti all’Enpals dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2003 è anch’esso pari a 80.391,00 euro.

Per gli sportivi professionisti già iscritti all’Enpals al 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente con precedente anzianità contributiva in altre gestioni previdenziali obbligatorie, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è fissato in 257,66 euro.

Il contributo di solidarietà, introdotto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto:

  • sulla parte di retribuzione annua eccedente 80.391,00 euro e fino a 586.157,69 euro per gli sportivi iscritti dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva;
  • sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 257,66 euro e fino a 1.878,71 euro per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995 o con precedente anzianità contributiva in altre gestioni.

Anche per questa categoria l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica:

  • sulla parte di retribuzione annua eccedente 36.959,00 euro e fino a 80.391,00 euro, per gli iscritti dopo il 31 dicembre 1995 senza anzianità contributiva;
  • sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 118,46 euro e fino a 257,66 euro, per gli altri sportivi professionisti.

Contributo apprendisti

Per gli apprendisti, il contributo settimanale a carico del datore di lavoro, limitatamente alla quota IVS, è determinato per il 2003 in 2,67 euro, corrispondenti a 0,45 euro giornalieri.

Regolarizzazione del mese di gennaio 2003

La circolare prevede che eventuali regolarizzazioni relative al mese di gennaio 2003, dovute alla mancata applicazione dei nuovi importi, vadano effettuate tramite mod. 031/RC1 entro il 16 marzo 2003. Nello spazio riservato alle comunicazioni impresa deve essere inserita la dicitura: "regolarizzazione a seguito nuovi importi comunicati con la circolare n. 5 del 3 febbraio 2003".

Punti principali

Minimale di retribuzione giornaliera imponibile

Per il 2003 i minimali di retribuzione giornaliera sono rivalutati sulla base della variazione ISTAT 2002 pari al 2,4%. Poiché per alcuni settori il minimale rivalutato risultava inferiore al 9,5% del trattamento minimo pensionistico 2003, il limite minimo di retribuzione giornaliera per tutti i settori produttivi è fissato in 38,20 euro dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2003. Per il part-time la retribuzione minima oraria si calcola moltiplicando il minimale giornaliero per sei e dividendo per le ore settimanali previste dal contratto; con 40 ore settimanali la paga oraria è 5,73 euro.

Regole generali sulla base imponibile contributiva

La circolare richiama che la retribuzione imponibile ai fini contributivi non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, o da accordi/contratti individuali se più favorevoli. In caso di pluralità di contratti collettivi per la stessa categoria, conta quello stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Lavoratori dello spettacolo: massimali e contributi

Per gli iscritti Enpals dopo il 31 dicembre 1995 senza anzianità contributiva, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per il 2003 è 80.391,00 euro. Per gli altri lavoratori dello spettacolo il massimale giornaliero imponibile è 586,00 euro, con fasce progressive di accredito contributivo fino a 4.688,30 euro per la fascia più alta. Il contributo di solidarietà si applica sulla quota eccedente i limiti indicati, e l’aliquota aggiuntiva dell’1% opera tra 36.959,00 euro e il massimale annuo, oppure tra 118,46 euro e il massimale giornaliero; l’1% non è dovuto se l’aliquota contributiva a carico del lavoratore supera il 10%.

Sportivi professionisti: massimali, contributo di solidarietà e aliquota aggiuntiva

Per gli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995 senza anzianità contributiva il massimale annuo 2003 è 80.391,00 euro. Per gli iscritti già presenti all’Enpals al 31 dicembre 1995, o con precedente anzianità in altre gestioni, il massimale giornaliero imponibile è 257,66 euro. Il contributo di solidarietà si applica sulla quota annua eccedente 80.391,00 euro fino a 586.157,69 euro per i primi, e sulla quota giornaliera eccedente 257,66 euro fino a 1.878,71 euro per i secondi. Anche per tale categoria l’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica tra 36.959,00 euro e il massimale annuo, oppure tra 118,46 euro e 257,66 euro.

Apprendisti e regolarizzazione gennaio 2003

Il contributo settimanale fisso a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, limitatamente alla quota IVS, è determinato per il 2003 in 2,67 euro, pari a 0,45 euro al giorno. Le eventuali regolarizzazioni relative al mese di gennaio 2003, dovute alla mancata applicazione dei nuovi importi, devono essere effettuate con mod. 031/RC1 entro il 16 marzo 2003, indicando nelle comunicazioni impresa la dicitura prevista dalla circolare.

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