Sentenza del 28/09/2016 n. 19085 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.G. aveva percepito un'indennità di accompagnamento all'esodo volontario sulla quale era stata applicata l'aliquota IRPEF ordinaria, poiché non aveva raggiunto l'età richiesta dalla normativa allora vigente per beneficiare dell'aliquota ridotta del 50%. Dopo la sentenza della Corte di giustizia UE nel caso Vergani, che aveva dichiarato incompatibile con il principio di parità tra uomini e donne il trattamento fiscale differenziato, il contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% delle ritenute. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale, sostenendo che il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorresse dalla data delle singole ritenute e non dalla pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito. Ha stabilito che il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 decorre dalla data del versamento o dell'effettuazione della ritenuta, anche quando l'imposta sia stata applicata in base a una norma successivamente dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea. Di conseguenza, il contribuente ha diritto al rimborso del 50% delle ritenute soltanto per quelle effettuate nel periodo riconosciuto tempestivo dalla Commissione tributaria provinciale, mentre è stata respinta la richiesta relativa alle ritenute anteriori alla data limite indicata nella sentenza. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 4-bis
Prevedeva un'aliquota IRPEF ridotta del 50% sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, subordinandola a requisiti di età differenziati in base al sesso. Tale differenziazione è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
Direttiva 76/207/CEE, art. 1
Imponeva il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro. La Corte di giustizia ha ritenuto incompatibile con tale principio una disciplina fiscale che riconosceva il beneficio sulla base di requisiti anagrafici diversi per uomini e donne.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Il termine decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".
Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data della ritenuta o del versamento, non dalla successiva pronuncia giudiziale che dichiari illegittima o incompatibile la norma applicata. La retroattività della pronuncia europea non riapre i rapporti già esauriti per intervenuta decadenza.
Sentenza della Corte di giustizia UE 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani
Ha stabilito che una disciplina nazionale che applica un trattamento fiscale differenziato all'indennità di incentivazione all'esodo in ragione del sesso del lavoratore è contraria al principio europeo di parità di trattamento.
Principio affermato dalle Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014
L'efficacia retroattiva delle pronunce che rilevano l'illegittimità di una norma incontra il limite dei rapporti giuridici ormai esauriti, inclusi quelli definiti dalla maturazione di termini di prescrizione o decadenza, posti a tutela della certezza del diritto.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente pagata, ma deve rispettare il termine di decadenza previsto dalla disciplina applicabile.
- Il termine per chiedere il rimborso decorre normalmente dalla data del versamento o della ritenuta, non dalla data della successiva sentenza che accerta l'illegittimità della norma.
- Una pronuncia europea retroattiva non consente di riaprire rapporti già definitivamente esauriti per decorso del termine di decadenza.
- La tempestività della domanda deve essere verificata separatamente per ciascun versamento o ritenuta, distinguendo le somme ancora rimborsabili da quelle ormai definitivamente non recuperabili.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare le spese processuali, anche se una delle parti risulta soccombente.
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