Sentenza del 28/09/2016 n. 2383 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - accertamento con adesione - successivo ricorso presso la Commissione tributaria - inammissibilità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa tributaria e le sanzioni anche dopo aver definito la controversia mediante accertamento con adesione, beneficiando della consistente riduzione delle sanzioni prevista dalla procedura. La questione riguardava quindi se fosse ancora possibile impugnare l'accertamento davanti alla Commissione tributaria dopo il perfezionamento dell'adesione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso tributario successivo all'accertamento con adesione, quando l'accordo abbia riguardato sia l'imposta sia le sanzioni e il contribuente abbia già beneficiato della riduzione di queste ultime. La definizione perfezionata preclude la successiva contestazione della pretesa oggetto dell'accordo. Non è stato ritenuto applicabile, in materia di ICI, l'articolo 16 del d.lgs. n. 472/1997, anche perché tale disposizione riguarda l'acquiescenza alle sanzioni e non l'acquiescenza alla pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
La disciplina speciale dell'ICI regola gli effetti dell'accertamento con adesione e della definizione delle sanzioni, impedendo, una volta perfezionato l'accordo, una successiva impugnazione della pretesa compresa nella definizione.
Art. 16, d.lgs. n. 472/1997
La norma non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie ICI, sia per la specialità della disciplina dell'imposta, sia perché concerne l'acquiescenza alle sanzioni e non la rinuncia a contestare la pretesa tributaria principale.
Cassazione, sentenza n. 10778/2015
La Corte ha affermato l'inammissibilità del ricorso proposto dopo il perfezionamento dell'accertamento con adesione relativo a imposta e sanzioni, quando il contribuente abbia beneficiato della riduzione delle sanzioni.
Massime di principio
- Il perfezionamento di un accertamento con adesione produce un effetto definitorio e, di regola, impedisce di contestare successivamente in giudizio gli elementi della pretesa inclusi nell'accordo.
- Quando l'adesione riguarda sia il tributo sia le sanzioni e il contribuente usufruisce della loro riduzione, la successiva proposizione del ricorso può essere dichiarata inammissibile.
- Prima di sottoscrivere e perfezionare un accordo con l'amministrazione fiscale occorre verificare attentamente l'oggetto della definizione, poiché i benefici ottenuti possono comportare la rinuncia alla successiva impugnazione.
- Le norme generali sulle sanzioni non si applicano automaticamente quando esiste una disciplina speciale dell'imposta: occorre prima verificare il coordinamento tra la normativa speciale e quella generale.
- La definizione delle sole sanzioni non deve essere confusa con la definizione o l'acquiescenza alla pretesa tributaria principale; gli effetti processuali dipendono dall'effettivo contenuto dell'accordo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 618 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 1643 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 1651 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 2386 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 19073 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 28 set 2016Sentenza del 28/09/2016 n. 19074 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →