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Sentenza

Sentenza del 28/09/2016 n. 618 - Comm. Trib. Prov. Aquila

IMPOSTE DIRETTE - Revoca agevolazioni fiscali Incentivi alle imprese - perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 del D.I. 26 giugno 2012 - legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale con cui il Ministero ha revocato l’agevolazione fiscale di euro 20.774,21, chiedendo anche la restituzione di euro 9.640,49 già utilizzati, oltre interessi. La revoca era stata disposta perché la S.a.s. beneficiaria era stata cancellata dal Registro delle imprese per cessazione dell’attività e non era stata comunicata tempestivamente la perdita dei requisiti previsti dalla normativa. La ricorrente sosteneva che non vi fosse stata una reale cessazione dell’attività, ma soltanto una continuità operativa sotto forma di ditta individuale intestata alla socia accomandataria, nello stesso luogo e per la medesima attività. Il Ministero sosteneva invece che la ditta individuale fosse un soggetto giuridico distinto dalla S.a.s. e che l’omessa comunicazione della cancellazione comportasse la perdita dei requisiti e la revoca automatica del beneficio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che la S.a.s. beneficiaria e la successiva ditta individuale fossero soggetti giuridici diversi e che la cancellazione della società dal Registro delle imprese costituisse una vicenda rilevante ai fini della permanenza dei requisiti agevolativi. La ricorrente non ha dimostrato di aver comunicato tempestivamente il mutamento all’Agente della riscossione, al Ministero, all’Agenzia delle entrate e all’INPS, come richiesto dall’articolo 15, comma 2, del D.I. 26 giugno 2012. È stata quindi confermata la revoca dell’agevolazione e la richiesta di restituzione delle somme già fruite, maggiorate degli interessi. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità e l’incertezza delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • Decreto interministeriale 26 giugno 2012, articolo 2, comma 1, lettere c) e d)

    Le disposizioni individuano requisiti necessari per l’accesso e il mantenimento dell’agevolazione. La perdita successiva di tali requisiti rileva anche quando l’attività economica prosegua sotto una diversa forma giuridica.

  • Decreto interministeriale 26 giugno 2012, articolo 15, comma 2

    I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente al competente agente della riscossione e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico, all’Agenzia delle entrate e all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, pena la revoca delle agevolazioni concesse, l’eventuale perdita, successivamente all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) e d).

    L’obbligo di comunicazione è posto a carico del beneficiario e la sua violazione può determinare la revoca del beneficio. La continuità sostanziale dell’attività non esonera dall’adempimento quando il beneficiario cambia soggetto giuridico.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7 e 8

    Le norme disciplinano il preavviso e la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo di revoca. Nel caso esaminato il Ministero ha inviato il preavviso di revoca prima dell’adozione del provvedimento definitivo.

  • Codice civile, articolo 2272, comma 1, n. 4

    La norma è stata richiamata in relazione allo scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine previsto. Tale vicenda ha comportato la cancellazione della S.a.s. e la conseguente rilevanza della perdita dei requisiti agevolativi.

  • Codice di procedura civile, articolo 92, comma 2

    In presenza di gravi motivi, anche di natura equitativa, il giudice può compensare integralmente le spese di lite. La disposizione è stata applicata in considerazione dell’incertezza e della novità della questione.

Massime di principio

  • Nei regimi di incentivo pubblico, il beneficio è normalmente collegato al soggetto giuridico formalmente indicato nel provvedimento di concessione, non soltanto alla prosecuzione materiale dell’attività.
  • La trasformazione, cessazione, cancellazione o sostituzione del soggetto beneficiario deve essere comunicata tempestivamente agli enti indicati dalla normativa, anche quando l’attività prosegua senza interruzioni e con le stesse persone, sede e modalità operative.
  • La continuità economica dell’impresa non comporta automaticamente il trasferimento del contributo o del credito d’imposta al nuovo soggetto: occorre una specifica previsione normativa o un’autorizzazione dell’amministrazione concedente.
  • L’omessa comunicazione della perdita dei requisiti può comportare la revoca dell’agevolazione e la restituzione delle somme già utilizzate, oltre agli interessi, anche se non vi è stata un’intenzione fraudolenta.
  • In situazioni analoghe è prudente comunicare preventivamente ogni modifica societaria o soggettiva a tutti gli enti indicati dal bando o dalla norma e chiedere conferma scritta della possibilità di conservare o trasferire il beneficio.
  • La compensazione delle spese per ragioni equitative non incide sulla legittimità della revoca né elimina l’obbligo di restituzione dell’agevolazione.

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