Sentenza del 28/09/2016 n. 2386 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - accertamento con adesione - riduzione sanzioni - art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/92 - versamento integrale del tributo - è necessario - inammissibilità d'impugnazione - consegue - acquiescenza fondatezza pretesa impositiva - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa scelta di aderire alla definizione agevolata e pagare integralmente il tributo entro il termine per proporre ricorso è stata considerata espressione di acquiescenza alla fondatezza della pretesa impositiva. Di conseguenza, l'impugnazione successivamente proposta è stata dichiarata inammissibile. Il pagamento integrale richiesto per ottenere la riduzione delle sanzioni rende quindi irreversibile la scelta del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli effetti del pagamento integrale dell'ICI eseguito per ottenere la riduzione delle sanzioni prevista dall'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992. Il contribuente sosteneva che tale pagamento non comportasse acquiescenza alla pretesa tributaria, richiamando l'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997, secondo cui il pagamento della sanzione entro il termine per ricorrere non implica rinuncia all'impugnazione del tributo. La Corte ha ritenuto non applicabile tale principio generale, poiché la disciplina ICI è speciale e richiede, per la riduzione delle sanzioni, non solo il pagamento della sanzione ma anche quello integrale del tributo.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4, d.lgs. n. 504/1992
La riduzione delle sanzioni ICI è collegata alla scelta del contribuente di aderire alla pretesa e versare integralmente il tributo entro il termine per proporre ricorso. Tale pagamento comporta acquiescenza alla pretesa tributaria e preclude l'impugnazione.
Art. 16, d.lgs. n. 472/1997
La regola generale secondo cui il pagamento della sanzione entro il termine per ricorrere non implica acquiescenza al tributo non è estensibile alla speciale disciplina ICI, che richiede anche il pagamento integrale dell'imposta.
Cassazione n. 10778/2015
Conferma che, nella fattispecie ICI, il pagamento integrale del tributo effettuato per beneficiare della riduzione delle sanzioni determina acquiescenza e rende inammissibile il successivo ricorso.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale collega la riduzione delle sanzioni al pagamento integrale del tributo entro il termine per ricorrere, tale pagamento può essere interpretato come rinuncia all'impugnazione e acquiescenza alla pretesa.
- Le regole generali in materia di sanzioni tributarie non prevalgono necessariamente sulle disposizioni speciali previste per una singola imposta o procedura.
- Prima di effettuare un pagamento agevolato occorre verificare se la normativa richieda anche il versamento integrale del tributo: in tal caso, il pagamento potrebbe rendere irreversibile la scelta e impedire il successivo ricorso.
- Il pagamento della sola sanzione può avere effetti diversi dal pagamento congiunto di sanzione e tributo; quest'ultimo può manifestare una volontà definitiva di accettare la pretesa impositiva.
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