Corte di giustizia, Sentenza C-586/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 30 gennaio 2025. — Giovanni Frajese contro Commissione europea. — Impugnazione – Sanità pubblica – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio – Spikevax – Comirnaty – Ricorso di annullamento – Indipendenza e imparzialità dei giudici dell’Unione – Inosservanza delle norme procedurali – Difetto di motivazione e motivazione contraddittoria – Interesse ad agire – Legittimazione ad agire – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa C-586/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di Giovanni Frajese contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro le AIC di Spikevax e Comirnaty. Ha escluso vizi di imparzialità del giudice relatore, ha ritenuto tempestiva l’eccezione di irricevibilità della Commissione e ha confermato che il ricorrente non era né direttamente né individualmente interessato dalle decisioni contestate. Ha inoltre escluso che l’articolo 47 della Carta imponesse di superare i limiti di ricevibilità previsti dall’articolo 263 TFUE.
Impugnazione respinta contro l’ordinanza di irricevibilità del ricorso volto ad annullare le AIC dei vaccini Spikevax e Comirnaty: assenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire del ricorrente, medico vaccinatore.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel dichiarare irricevibile il ricorso del sig. Frajese per carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, nonché se vi siano state violazioni delle norme procedurali del Tribunale, del dovere di motivazione, dell’indipendenza e imparzialità del giudice relatore e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che un medico vaccinatore non ha, di per sé, interesse ad agire né legittimazione ad agire contro decisioni della Commissione che rilasciano AIC a medicinali destinati ai produttori, quando tali decisioni non gli impongono alcun obbligo giuridico né incidono direttamente sulla sua situazione giuridica; l’eventuale responsabilità professionale o l’obbligo di informazione derivano, semmai, da norme nazionali o da circostanze del caso concreto, non dalle AIC. Inoltre, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non consente di disapplicare i requisiti di ricevibilità dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, essendo in via generale disponibile anche il controllo incidentale di validità tramite rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 18 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 263, quarto comma, TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 254 TFUE
- Regolamento (CE) n. 726/2004
- Regolamento (UE) 2019/5
- Articolo 14-bis del regolamento (CE) n. 726/2004
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 62 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 81, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Decisione del Tribunale dell’11 luglio 2018 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante e-Curia
Impugnazione contro l’irricevibilità del ricorso sulle AIC di Spikevax e Comirnaty
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta dal sig. Giovanni Frajese contro l’ordinanza del Tribunale che aveva respinto come irricevibile il suo ricorso di annullamento avverso due decisioni di esecuzione della Commissione relative alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali Spikevax e Comirnaty. La Corte esamina quattro motivi di impugnazione: imparzialità del giudice relatore, tempestività dell’eccezione di irricevibilità, interesse e legittimazione ad agire, e tutela giurisdizionale effettiva.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva rilasciato, nel 2022, nuove autorizzazioni all’immissione in commercio per i due vaccini a mRNA contro il COVID-19, sostituendo precedenti decisioni. Il sig. Frajese aveva impugnato tali decisioni dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 263 TFUE. La Commissione aveva sollevato eccezione di irricevibilità per difetto di interesse ad agire e di legittimazione ad agire; il Tribunale aveva accolto l’eccezione e dichiarato il ricorso irricevibile.
Primo motivo: indipendenza e imparzialità del Tribunale
Il ricorrente aveva contestato l’imparzialità del giudice relatore per la sua precedente carriera nella Commissione e per la prospettiva di un futuro ritorno a tale istituzione. La Corte ha respinto il motivo come irricevibile, rilevando che il ricorrente non aveva chiesto la ricusazione davanti al Tribunale e non aveva dedotto alcuno dei motivi di ricusazione previsti dall’articolo 18 dello Statuto. Inoltre, non aveva fornito elementi concreti idonei a dimostrare una parzialità soggettiva o oggettiva.
Secondo motivo: tempestività dell’eccezione di irricevibilità
La Corte ha confermato che l’eccezione di irricevibilità presentata dalla Commissione era stata depositata tempestivamente. La notifica del ricorso, effettuata via e-Curia, si è perfezionata il 22 dicembre 2023, quando la Commissione ha chiesto di visionarlo; il termine scadeva il 4 marzo 2023, prorogato al 6 marzo poiché il 4 era sabato. Ne consegue che il deposito dell’eccezione il 6 marzo 2023 era regolare.
Terzo motivo: interesse ad agire
La Corte ha ribadito che l’interesse ad agire esige che l’annullamento dell’atto sia idoneo a procurare un vantaggio concreto e attuale al ricorrente. Esaminando il contenuto delle decisioni controverse, ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale secondo cui tali atti erano rivolti esclusivamente ai produttori e non imponevano obblighi ai medici vaccinatori. In particolare:
- non sorgeva alcun obbligo di somministrare i vaccini;
- non nasceva un obbligo autonomo di verificarne sicurezza ed efficacia;
- l’eventuale responsabilità civile o penale del medico dipendeva da circostanze del trattamento individuale e non dalle AIC;
- l’obbligo di informazione dei pazienti era estraneo al contenuto delle decisioni. La Corte ha quindi confermato che l’annullamento delle decisioni non avrebbe apportato alcun vantaggio giuridico al sig. Frajese.
Terzo motivo: legittimazione ad agire
Quanto alla legittimazione ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE, la Corte ha ricordato i criteri della diretta e individuale incidenza, nonché l’ipotesi dell’atto regolamentare privo di misure di esecuzione. Ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui le decisioni non producevano direttamente effetti sulla situazione giuridica del ricorrente e lasciavano comunque alle autorità nazionali discrezionalità nell’eventuale imposizione di obblighi ai medici. Inoltre, il sig. Frajese non aveva dimostrato di essere individualmente interessato in quanto membro di una categoria professionale sufficientemente distinta. La Corte ha anche escluso che le decisioni potessero essere qualificate come atti regolamentari ai fini della via di ricorso invocata.
Quarto motivo: tutela giurisdizionale effettiva
La Corte ha respinto l’argomento secondo cui il ricorso ex articolo 263 TFUE sarebbe stato l’unico rimedio disponibile. Ha richiamato il principio secondo cui l’articolo 47 della Carta non consente di disapplicare i requisiti di ricevibilità espressamente previsti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ha inoltre ricordato che il sistema dell’articolo 267 TFUE offre un controllo incidentale di validità degli atti dell’Unione attraverso i giudici nazionali, i quali, ricorrendone i presupposti, devono o possono investire la Corte.
Decisione e spese
Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è stato accolto, la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione. Il sig. Frajese è stato condannato a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- l’interesse ad agire richiede un vantaggio concreto, attuale e personale derivante dall’annullamento dell’atto;
- la legittimazione ad agire di soggetti non destinatari resta subordinata ai rigorosi criteri dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
- le AIC di medicinali rilasciate ai produttori non impongono, di regola, obblighi ai medici prescrittori o vaccinatori;
- il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non elimina i limiti processuali del ricorso di annullamento, ma si coordina con il controllo di validità tramite rinvio pregiudiziale.
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