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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-334/22

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 29 gennaio 2025. — Danske Fragtmænd A/S contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Settore postale – Conferimento di capitale a favore della Post Danmark – Decisione che accerta l’insussistenza di un aiuto di Stato – Conferimenti di capitale a favore della PostNord – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Mancanza di incidenza individuale – Mancanza di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Irricevibilità. — Causa T-334/22

Giurisprudenza europea62022TJ0334

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso della Danske Fragtmænd contro la decisione della Commissione relativa ai conferimenti di capitale a favore di PostNord e Post Danmark. Pur riconoscendo che la ricorrente era un concorrente del gruppo postale interessato e aveva partecipato al procedimento amministrativo, il Tribunale ha ritenuto non dimostrata una lesione sostanziale della sua posizione concorrenziale. Per questo motivo ha escluso l’incidenza individuale e dichiarato il ricorso irricevibile.

Ricorso di annullamento contro una decisione in materia di aiuti di Stato nel settore postale dichiarato irricevibile per difetto di legittimazione ad agire della concorrente ricorrente.

La questione giuridica

Se una concorrente di un beneficiario di misure pubbliche nel settore postale fosse legittimata ad agire contro una decisione della Commissione che: i) esclude l’esistenza di un aiuto di Stato per un conferimento di capitale della controllante alla figlia operativa, e ii) qualifica come aiuti illegali e incompatibili altri conferimenti di capitale effettuati dagli Stati azionisti, in particolare dimostrando un’incidenza individuale per lesione sostanziale della propria posizione concorrenziale.

Principio di diritto

Un concorrente di un beneficiario di misure statali impugnabili ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE è legittimato ad agire contro una decisione della Commissione solo se dimostra, con elementi concreti e sufficientemente circostanziati, che la decisione lo riguarda individualmente perché la misura è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione concorrenziale sul mercato interessato. La mera partecipazione al procedimento amministrativo, la semplice esistenza di concorrenza e l’allegata perdita di clienti o di quota di mercato non bastano, se non è provato un nesso plausibile tra tali effetti e le misure contestate; in mancanza di tale prova, il ricorso è irricevibile senza esaminare l’incidenza diretta.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Ricorso di annullamento contro la decisione sugli aiuti di Stato nel settore postale

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Danske Fragtmænd A/S contro la decisione (UE) 2022/459 della Commissione relativa a diversi conferimenti di capitale a favore di PostNord AB e Post Danmark A/S. Il Tribunale, in composizione di Quarta Sezione ampliata, si è concentrato sulla ricevibilità del ricorso, in particolare sulla legittimazione ad agire di un concorrente nel settore postale.

Fatti e procedimento amministrativo

Danske Fragtmænd opera nel mercato danese del trasporto merci su strada e della distribuzione di pacchi. PostNord AB, detenuta al 40% dalla Danimarca e al 60% dalla Svezia, controlla PostNord Group AB; Post Danmark A/S è la società operativa attiva sul mercato postale danese ed estero. Nel 2017 Danimarca e Svezia hanno concluso un accordo bilaterale relativo a PostNord, che prevedeva misure di sostegno, tra cui due conferimenti di capitale a favore di PostNord e un conferimento interno da parte di PostNord Group a favore di Post Danmark. Nel 2019 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, con la decisione impugnata, ha concluso che il conferimento di capitale a favore di Post Danmark non integrava un aiuto di Stato, mentre i conferimenti di Danimarca e Svezia a favore di PostNord costituivano aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Domanda di annullamento e posizione delle parti

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione e la condanna alle spese della Commissione, della Danimarca e della Svezia. La Commissione, sostenuta dagli Stati membri e dalle società del gruppo PostNord, eccepiva l’irricevibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, sostenendo che la ricorrente non aveva provato una lesione sostanziale della propria posizione concorrenziale. Danske Fragtmænd sosteneva invece che i conferimenti di capitale avessero consentito a Post Danmark di praticare prezzi di dumping, provocando la perdita di numerosi clienti e una riduzione delle sue quote di mercato del 30%.

Quadro normativo richiamato dal Tribunale

Il Tribunale richiama l’articolo 263, quarto comma, TFUE, che consente ai soggetti diversi dai destinatari di un atto di impugnarlo solo se esso li riguarda direttamente e individualmente, oppure se si tratta di un atto regolamentare che li riguarda direttamente e non comporta misure di esecuzione. Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sulla nozione di incidenza individuale e, nel settore degli aiuti di Stato, sul requisito della lesione sostanziale della posizione concorrenziale del ricorrente sul mercato interessato. In materia di spese, applica gli articoli 134, paragrafo 1, e 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura.

Ragionamento sulla ricevibilità: destinatario dell’atto e atto regolamentare

In primo luogo, il Tribunale osserva che la decisione impugnata aveva come unici destinatari Danimarca e Svezia, non la ricorrente; dunque il ricorso non era ricevibile come impugnazione di un atto indirizzato alla ricorrente. In secondo luogo, esclude che la decisione potesse qualificarsi come atto regolamentare, poiché le misure esaminate erano individuali e specifiche; di conseguenza, anche la terza ipotesi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE era esclusa. Rimaneva quindi soltanto la possibilità di provare che la decisione riguardasse la ricorrente direttamente e individualmente.

Nozione di incidenza individuale e lesione sostanziale della posizione concorrenziale

Il Tribunale ribadisce che, in materia di aiuti di Stato, un concorrente deve dimostrare uno status particolare, normalmente provando che la misura è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione concorrenziale. Tale lesione non richiede un’analisi economica completa, ma deve emergere almeno prima facie da elementi concreti. La sola qualità di concorrente non basta; neppure la partecipazione al procedimento amministrativo, pur attiva, è sufficiente a fondare l’incidenza individuale.

Valutazione delle prove addotte dalla ricorrente

Il Tribunale esamina gli elementi prodotti da Danske Fragtmænd, in particolare:

  • elenchi di clienti asseritamente persi a favore di PostNord tra il 2016 e il 2021;
  • l’allegazione di una perdita di circa il 30% delle quote di mercato;
  • la tesi del dumping dei prezzi praticato da Post Danmark grazie ai conferimenti di capitale.

Il Tribunale respinge anzitutto l’affermazione sulla perdita del 30% di quota di mercato, ritenendola priva di principio di prova. Quanto agli elenchi clienti, osserva che i dati mostrano una perdita di clientela relativamente stabile tra il 2016 e il 2019, quindi non idonea a dimostrare un nesso causale con le misure del 2017. Inoltre, gli elenchi non dimostrano che il mutamento di comportamento dei clienti sia dipeso dai conferimenti di capitale, e non da altri fattori.

Mancanza di nesso causale tra le misure e la perdita di clientela

Il Tribunale sottolinea che la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a collegare la perdita di clienti ai conferimenti di capitale del 2017, né a dimostrare la pratica di prezzi di dumping da parte di Post Danmark. Non risultano, ad esempio, denunce comprovate, decisioni di autorità nazionali o documenti probatori sulla pretesa pratica anticoncorrenziale. Viene inoltre rilevato che altri fattori potevano spiegare la perdita di clientela nel 2018, tra cui un sovrapprezzo di capacità introdotto dalla stessa ricorrente e una qualità insoddisfacente delle consegne di pacchi. La ricorrente non ha dimostrato che, nonostante tali fattori alternativi, la lesione della sua posizione fosse riconducibile ai conferimenti di capitale.

Valutazione del fatturato e conclusione sulla mancanza di lesione sostanziale

Il Tribunale osserva infine che il fatturato della ricorrente tra il 2018 e il 2019 era diminuito di meno del 3%, circostanza che non corrisponde a una perdita di quota di mercato del 30% e che, anzi, depone contro l’idea di una lesione sostanziale della posizione concorrenziale. Pertanto, anche supponendo che Post Danmark avesse beneficiato dei conferimenti e fosse in concorrenza con Danske Fragtmænd, la ricorrente non ha provato che la misura fosse idonea a ledere in modo sostanziale la sua posizione sul mercato.

Decisione e spese

Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per mancanza di legittimazione ad agire, senza dover esaminare l’eventuale incidenza diretta. In materia di spese, condanna Danske Fragtmænd a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, di Post Danmark e di PostNord Group; Danimarca e Svezia sopportano le proprie spese; UPS Europe e Dansk Avis Omdeling, intervenute a sostegno della ricorrente, sopportano le proprie spese.

Principio affermato

In un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, un concorrente deve dimostrare con elementi concreti che la decisione incide individualmente su di esso perché la misura contestata è idonea a ledere sostanzialmente la sua posizione concorrenziale. La mera perdita di alcuni clienti, l’esistenza di rapporti concorrenziali o la partecipazione al procedimento amministrativo non sono sufficienti se non emerge un nesso plausibile con la misura contestata.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statolegittimazione ad agireconcorrenza nel settore postalericevibilità del ricorsospese processuali

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