Corte di giustizia, Sentenza C-511/23
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2025. — Caronte & Tourist SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Conferimento alle autorità nazionali garanti della concorrenza di poteri per applicare le norme in materia di concorrenza – Direttiva (UE) 2019/1 – Indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Articolo 4, paragrafo 5 – Definizione dell’ordine di priorità dei procedimenti ai fini dell’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE – Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese – Articolo 13 – Procedure d’infrazione alle norme del diritto in materia di concorrenza – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l’obbligo dell’autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell’autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese. — Causa C-511/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione la disciplina italiana che, nei procedimenti AGCM per abuso di posizione dominante, impone la comunicazione degli addebiti entro 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito, pena l’annullamento integrale della decisione e l’impossibilità di riaprire il caso. Pur riconoscendo la legittimità di termini procedurali ragionevoli a tutela della certezza del diritto e dei diritti di difesa, la Corte ha valorizzato l’indipendenza operativa dell’autorità antitrust e la necessità di sanzioni efficaci e dissuasive. Spetta al giudice nazionale interpretare il diritto interno in conformità con tali principi.
Articolo 102 TFUE e direttiva 2019/1 ostano a una disciplina nazionale che impone all’autorità antitrust di contestare l’addebito entro 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito, con decadenza automatica e preclusione di una nuova procedura in caso di ritardo.
La questione giuridica
Se l’articolo 102 TFUE, letto alla luce dei principi di tutela della concorrenza ed effettività dell’azione amministrativa, osti a una normativa nazionale che impone all’autorità nazionale garante della concorrenza di avviare la fase istruttoria in contraddittorio entro 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’infrazione, con annullamento integrale del provvedimento finale e preclusione di una nuova procedura per gli stessi fatti in caso di inosservanza del termine.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1, nonché l’articolo 102 TFUE letti alla luce del principio di effettività, ostano a una normativa nazionale che imponga all’autorità nazionale garante della concorrenza di avviare la fase istruttoria in contraddittorio entro 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito, quando il superamento del termine comporti l’annullamento automatico del provvedimento finale e la perdita definitiva del potere di riaprire una procedura sui medesimi fatti. Una simile disciplina compromette l’indipendenza operativa dell’autorità, ostacola la gestione delle priorità investigative e crea un rischio sistemico di impunità, pur dovendo il giudice nazionale interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione.
Norme richiamate
- Articolo 102 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 4, paragrafo 5, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 5, paragrafi 1 e 2, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 13, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 29, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 34, paragrafo 1, direttiva (UE) 2019/1
- Articolo 36 direttiva (UE) 2019/1
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Abuso di posizione dominante e termine di 90 giorni per la comunicazione degli addebiti
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in una controversia tra Caronte & Tourist SpA e l’AGCM in merito a un’ammenda per abuso di posizione dominante nel servizio di traghettamento nello Stretto di Messina. La questione attiene alla compatibilità con il diritto dell’Unione di una disciplina nazionale che impone un termine decadenziale di 90 giorni per avviare la fase istruttoria in contraddittorio.
Fatti e procedimento principale
L’AGCM ha ricevuto nel 2018 una segnalazione su presunti prezzi eccessivi. Dopo attività istruttoria preliminare, ha notificato alla società l’avvio del procedimento solo il 4 agosto 2020 e, con provvedimento dell’11 aprile 2022, ha accertato l’abuso di posizione dominante, ordinando la cessazione della pratica e irrogando una sanzione di EUR 3.719.370.
La società ha impugnato il provvedimento deducendo la tardività dell’avvio della fase istruttoria in contraddittorio. Il giudice del rinvio ha spiegato che, secondo il diritto vivente nazionale, l’AGCM deve notificare la comunicazione degli addebiti entro 90 giorni da quando conosce gli elementi essenziali della violazione; il superamento del termine comporta l’annullamento integrale della decisione e, per effetto del ne bis in idem, preclude una nuova procedura sui medesimi fatti.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato:
- l’articolo 102 TFUE;
- la direttiva (UE) 2019/1, in particolare i considerando 1, 2, 6, 8, 23 e 40;
- l’articolo 3, paragrafi 1-3, della direttiva, sui principi generali, i diritti di difesa e la comunicazione degli addebiti;
- l’articolo 4, paragrafo 5, sulla definizione delle priorità investigative;
- l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, sulle risorse e sui poteri delle autorità nazionali garanti della concorrenza;
- l’articolo 13, paragrafo 1, sulle ammende efficaci, proporzionate e dissuasive;
- l’articolo 29, paragrafo 1, sui termini di prescrizione;
- le disposizioni italiane della legge n. 287/90 e della legge n. 689/81.
Ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità. Ha osservato che, se il diritto nazionale rinvia ai principi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza, esiste un interesse certo dell’Unione all’interpretazione uniforme dell’articolo 102 TFUE anche quando la sanzione è formalmente fondata sulla norma nazionale. Inoltre, il fatto che la questione riguardi una disposizione procedurale nazionale non esclude il collegamento con il diritto UE, poiché l’autonomia procedurale degli Stati membri deve comunque essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ha ricordato che, in mancanza di una disciplina UE specifica sui termini procedurali, spetta agli Stati membri fissare norme nazionali, purché rispettino il principio di effettività e non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
Ha riconosciuto che termini ragionevoli possono essere legittimi, perché servono alla certezza del diritto e alla tutela dei diritti di difesa. Tuttavia, nel diritto della concorrenza, tali termini devono essere calibrati sulle peculiarità dei casi, spesso complessi sul piano materiale ed economico, e non devono impedire all’autorità di stabilire le proprie priorità investigative.
In questo quadro, l’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2019/1 attribuisce alle autorità nazionali il potere di definire le proprie priorità; l’articolo 5 impone che esse dispongano di risorse adeguate per indagini, decisioni e cooperazione nella rete europea della concorrenza. La Corte ha quindi ritenuto che un termine rigido di 90 giorni, decorrente da una nozione non sufficientemente precisa degli "elementi essenziali" dell’infrazione, possa costringere l’AGCM a trattare i casi in modo meramente cronologico, senza adeguata selezione delle priorità, e a iniziare indagini incomplete o premature.
La Corte ha inoltre osservato che la sanzione prevista dal diritto nazionale è particolarmente grave: non solo annulla automaticamente la decisione finale, ma impedisce anche ogni nuova azione sui medesimi fatti. Questo meccanismo può generare un rischio sistemico di impunità, incompatibile con l’obbligo di assicurare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1.
Quanto ai diritti della difesa, la Corte ha ricordato che la comunicazione degli addebiti rappresenta la garanzia essenziale, ma ha escluso che il solo superamento del termine nazionale comporti automaticamente una lesione dei diritti difensivi: tali diritti possono essere pienamente esercitati nella fase istruttoria in contraddittorio, prima dell’adozione della decisione finale.
Decisione
La Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2019/1, nonché l’articolo 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, ostano alla normativa nazionale descritta dal giudice del rinvio.
Ha aggiunto che il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno, in particolare l’articolo 31 della legge n. 287/90 e l’articolo 14 della legge n. 689/81, in modo conforme al diritto dell’Unione, disapplicando se necessario l’interpretazione nazionale incompatibile con tali principi.
Principi affermati
- Le autorità nazionali garanti della concorrenza devono poter definire le priorità investigative e organizzare efficacemente le proprie risorse.
- Termini procedurali nazionali sono ammissibili solo se ragionevoli e compatibili con l’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.
- Una disciplina che produce annullamento automatico e preclusione definitiva della nuova azione sanzionatoria può creare un rischio sistemico di impunità.
- Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in conformità con il diritto dell’Unione, anche rispetto a un orientamento giurisprudenziale nazionale consolidato.
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