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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-510/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2025. — Trenitalia SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Direttiva 2005/29/CE – Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche – Articoli 11 e 13 – Procedure d’infrazione alle norme del diritto del consumo – Rispetto del termine ragionevole – Normativa nazionale che prevede l’obbligo dell’autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione – Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell’autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine – Principio del ne bis in idem – Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione per gli stessi fatti – Principio di effettività – Diritti della difesa delle imprese. — Causa C-510/23

Giurisprudenza europea62023CJ0510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la compatibilità con la direttiva 2005/29 di una norma italiana che impone all’AGCM di contestare gli addebiti entro 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione, pena la nullità integrale della decisione e il divieto di riaprire il caso. Ha ritenuto che, pur potendo gli Stati membri fissare termini procedurali ragionevoli, la disciplina italiana in questione eccede l’autonomia procedurale nazionale perché limita l’indipendenza dell’autorità e rischia di generare impunità sistemica. La Corte ha quindi dichiarato tale normativa incompatibile con gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29, letti alla luce del principio di effettività.

Tutela dei consumatori: compatibilità con la direttiva 2005/29 di un termine nazionale di 90 giorni per avviare la fase istruttoria e delle sanzioni automatiche in caso di tardività dell’AGCM

La questione giuridica

Se gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE, letti alla luce dei principi di tutela dei consumatori ed effettività, ostino a una normativa nazionale che impone all’autorità nazionale competente di avviare la fase istruttoria in contraddittorio entro 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione e che, in caso di inosservanza, prevede l’annullamento integrale del provvedimento finale e la decadenza dal potere di avviare una nuova procedura per la medesima pratica.

Principio di diritto

Gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una disciplina nazionale che obblighi l’autorità competente ad avviare la fase istruttoria entro 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione, quando tale termine, applicato in modo rigido, sia accompagnato dall’annullamento automatico del provvedimento finale e dalla preclusione assoluta a riavviare il procedimento sulla stessa pratica: una siffatta disciplina compromette l’indipendenza operativa dell’autorità e può creare un rischio sistemico di impunità, pur restando gli Stati membri liberi di fissare termini ragionevoli che non rendano impossibile o eccessivamente difficile l’effettiva applicazione della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 1 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 11 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 13 direttiva 2005/29/CE
  • Regolamento (CE) n. 2006/2004
  • Articolo 1 regolamento (CE) n. 2006/2004
  • Articolo 3 regolamento (CE) n. 2006/2004
  • Articolo 9 regolamento (CE) n. 2006/2004
  • Articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo)
  • Articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Regolamento (UE) 2017/2394

Tutela dei consumatori: termine di 90 giorni per l’AGCM e incompatibilità con la direttiva 2005/29

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nell’ambito di una controversia tra Trenitalia SpA e l’AGCM relativa a una pratica commerciale sleale contestata nella vendita online di biglietti ferroviari. La Corte è stata chiamata a verificare se il diritto dell’Unione consenta una disciplina nazionale che imponga un termine decadenziale molto breve per avviare la fase istruttoria e che colleghi alla sua inosservanza conseguenze particolarmente severe.

Fatti e procedimento principale

L’AGCM aveva ricevuto segnalazioni sul sistema di vendita online di Trenitalia e, dopo attività istruttoria e ispezioni, aveva accertato nel 2017 una pratica commerciale scorretta, irrogando una sanzione di 5 milioni di euro e ordinando la cessazione della pratica. Trenitalia ha impugnato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che l’avvio della fase istruttoria in contraddittorio fosse tardivo rispetto al termine di 90 giorni previsto dall’articolo 14 della legge n. 689/81, come interpretato dalla giurisprudenza nazionale.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 11 della direttiva 2005/29, che impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci contro le pratiche commerciali sleali;
  • l’articolo 13 della medesima direttiva, che richiede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che vieta le pratiche commerciali sleali;
  • il regolamento n. 2006/2004, allora applicabile, che disciplina cooperazione e coordinamento tra autorità nazionali; nonché il successivo regolamento (UE) 2017/2394, richiamato nel ragionamento della Corte come evoluzione del medesimo sistema di cooperazione.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 11 della direttiva 2005/29 ostasse a una normativa nazionale che impone all’autorità di avviare il procedimento istruttorio entro 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito, potendo tali elementi coincidere con la prima segnalazione. La Corte ha riformulato la questione includendo anche l’articolo 13, poiché la disciplina nazionale incideva non solo sui tempi del procedimento, ma anche sul regime sanzionatorio e sulla possibilità di riaprire il caso.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva 2005/29 mira ad assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e che gli Stati membri dispongono di un margine di scelta quanto agli strumenti procedurali, purché questi siano adeguati ed efficaci e le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. In mancanza di una disciplina armonizzata dei termini procedurali, la fissazione di termini nazionali è in linea di principio ammessa, ma deve rispettare il principio di effettività e non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione.

La Corte afferma che termini procedurali ragionevoli possono essere legittimi, anche per singole fasi del procedimento, purché siano sufficientemente chiari, prevedibili e adeguati alla complessità dei casi. Tuttavia, la disciplina italiana oggetto del rinvio era caratterizzata da tre elementi problematici: il termine di 90 giorni decorreva già dalla prima conoscenza degli elementi essenziali dell’illecito; il suo superamento determinava l’annullamento integrale del provvedimento finale; inoltre, l’AGCM non poteva più avviare una nuova procedura sui medesimi fatti.

Secondo la Corte, una simile disciplina rischia di costringere l’autorità a trattare i casi in modo meramente cronologico, impedendole di stabilire priorità e di prendere in considerazione la complessità delle indagini, specie quando sono necessarie valutazioni materiale ed economiche articolate o cooperazione con altre autorità nazionali e con la Commissione. Ciò comporta un’ingerenza nell’indipendenza operativa dell’autorità e può compromettere la rete di cooperazione prevista dal regolamento n. 2006/2004 e poi dal regolamento 2017/2394.

La Corte osserva inoltre che i diritti della difesa non risultano compromessi per il solo fatto del superamento del termine: essi possono essere pienamente garantiti purché nessuna decisione sanzionatoria sia adottata senza una fase istruttoria in contraddittorio. Al contrario, la sanzione automatica dell’annullamento totale e della preclusione a riaprire il procedimento può creare un rischio sistemico di impunità per le infrazioni alla direttiva 2005/29, rendendo ineffettiva l’azione di contrasto alle pratiche commerciali sleali.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una normativa nazionale siffatta. Spetta al giudice nazionale interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al diritto dell’Unione; se necessario, deve discostarsi anche da un’interpretazione giurisprudenziale interna consolidata incompatibile con gli obiettivi della direttiva.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori e i difensori, la sentenza chiarisce che gli Stati membri possono disciplinare i tempi del procedimento amministrativo in materia consumeristica, ma non possono trasformare un termine procedurale in un meccanismo che paralizzi l’efficace repressione delle pratiche sleali. La tutela dei diritti della difesa va assicurata nella fase contraddittoria, senza introdurre barriere che producano impunità sistematica o sottraggano all’autorità il necessario margine di valutazione e priorità.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoripratiche commerciali slealisanzioni amministrativeprincipio di effettivitàcooperazione tra autorità nazionali

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