Corte di giustizia, Sentenza C-205/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 gennaio 2025. — Engie România SA contro Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Energia – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Obblighi degli Stati membri nei confronti delle imprese di gas naturale – Tutela dei consumatori – Articoli 40 e 41 – Competenze dell’autorità di regolazione – Violazione, da parte di un’impresa di gas naturale, del proprio obbligo di trasparenza nei confronti dei clienti – Cumulo di sanzioni per lo stesso comportamento illecito – Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato – Ne bis in idem – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni all’esercizio di tale diritto fondamentale – Principio di proporzionalità. — Causa C-205/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva 2009/73 la misura con cui l’autorità energetica rumena ha imposto a Engie di mantenere il prezzo inizialmente convenuto nei contratti, dopo aver accertato una carenza di trasparenza verso i clienti. Ha inoltre chiarito che il ne bis in idem della Carta non osta, in linea di principio, al cumulo di due sanzioni per i medesimi fatti se i procedimenti sono coordinati e il complesso sanzionatorio resta proporzionato. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, le sanzioni abbiano natura penale e se ricorrano effettivamente le condizioni richieste dalla Carta.
Mercato interno del gas: legittimità di una misura nazionale che impone al fornitore di mantenere il prezzo contrattuale e compatibilità del cumulo di sanzioni amministrative con il ne bis in idem
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/73 osta a che l’autorità nazionale di regolazione, accertata una violazione dell’obbligo di trasparenza del fornitore verso i clienti, gli imponga di mantenere il prezzo inizialmente pattuito; e se l’articolo 50 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, consenta il cumulo di due sanzioni per i medesimi fatti irrogate da autorità diverse sulla base di normative nazionali diverse attuative della direttiva 2009/73 e della direttiva 2005/29, verificando in particolare la natura penale delle sanzioni, la sussistenza di un idem e le condizioni di proporzionalità della limitazione del ne bis in idem.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/73 non osta a che l’autorità nazionale di regolazione dell’energia imponga a un fornitore di gas naturale, che abbia violato l’obbligo di trasparenza verso i clienti nella modifica del prezzo, di mantenere il prezzo originariamente pattuito nei contratti, poiché tale misura rientra nei poteri di tutela dei consumatori e di vigilanza sulla trasparenza attribuiti agli Stati membri e alle autorità di regolazione. Inoltre, l’articolo 50 della Carta, letto alla luce dell’articolo 52, paragrafo 1, non vieta il cumulo di due sanzioni di natura penale per gli stessi fatti irrogate sulla base di normative diverse attuative della direttiva 2009/73 e della direttiva 2005/29, purché il cumulo sia previsto da norme chiare e prevedibili, vi sia coordinamento e vicinanza temporale tra i procedimenti e l’insieme delle sanzioni sia proporzionato alla gravità delle infrazioni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2009/73/CE
- Articolo 3 della direttiva 2009/73/CE
- Articolo 40 della direttiva 2009/73/CE
- Articolo 41 della direttiva 2009/73/CE
- Allegato I della direttiva 2009/73/CE
- Direttiva 2005/29/CE
Mercato interno del gas naturale, trasparenza e cumulo sanzionatorio
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunalul Bucureşti, riguarda da un lato i poteri dell’autorità nazionale di regolazione nel settore del gas ai sensi della direttiva 2009/73/CE e, dall’altro, l’applicazione del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 50 della Carta in presenza di due procedimenti amministrativi paralleli.
Fatti e procedimento principale
Engie România SA, fornitore di gas naturale, era stata sanzionata dall’ANPC per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive nei confronti dei consumatori, con ordine di cessare tali pratiche e di mantenere il prezzo originario. Successivamente, l’ANRE aveva accertato una violazione dell’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 143, paragrafo 1, lettera k), della legge n. 123/2012, di recepimento della direttiva 2009/73, infliggendo un’ammenda complessiva di RON 800000 e ordinando alla società di comunicare ai clienti il mantenimento del prezzo fisso inizialmente pattuito.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto:
- se, in caso di violazione dell’obbligo di trasparenza, l’autorità di regolazione possa imporre al fornitore di mantenere il prezzo contrattuale iniziale, nonostante il principio di libera formazione del prezzo nel mercato del gas;
- se il fatto che due autorità diverse sanzionino i medesimi fatti sulla base di normative diverse costituisca una violazione dell’articolo 50 della Carta oppure una limitazione giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1;
- se un tale cumulo di atti sanzionatori rispetti il principio di proporzionalità.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2009/73/CE, che combina liberalizzazione del mercato, obblighi di servizio pubblico e tutela dei consumatori;
- gli articoli 40 e 41 della direttiva 2009/73/CE, relativi ai compiti e ai poteri dell’autorità di regolazione;
- l’allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2009/73/CE, sulla trasparenza delle informazioni ai clienti;
- l’articolo 50 della Carta e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta;
- la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, richiamata nel contesto del secondo procedimento nazionale.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che la direttiva 2009/73 mira a realizzare un mercato interno del gas pienamente aperto e concorrenziale, nel quale il prezzo risulta normalmente dall’incontro tra domanda e offerta. Tuttavia, la stessa direttiva consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico e impone misure adeguate per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare attenzione alla trasparenza contrattuale.
Su tale base, l’autorità di regolazione deve poter vigilare sul rispetto degli obblighi di trasparenza e adottare decisioni vincolanti, indagini e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La misura che impone al fornitore di ripristinare il prezzo inizialmente concordato non equivale, secondo la Corte, a una fissazione amministrativa di un nuovo prezzo di mercato; si tratta invece di far rispettare un prezzo che le parti avevano già liberamente pattuito.
Decisione sulla prima questione
La Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/73 non osta a che l’autorità nazionale di regolazione, accertata una violazione dell’obbligo di trasparenza nella modifica del prezzo di fornitura, imponga al fornitore di mantenere il prezzo stabilito nei contratti iniziali.
Ragionamento sulla seconda questione: natura del ne bis in idem
La Corte ricorda che l’articolo 50 della Carta si applica non solo alle sanzioni formalmente penali secondo il diritto nazionale, ma anche a quelle che, per natura dell’illecito o grado di severità, presentano carattere penale. La valutazione spetta al giudice nazionale, che deve considerare sia la finalità repressiva della sanzione sia la sua gravità massima.
Per l’applicazione del ne bis in idem occorre inoltre:
- una decisione definitiva anteriore ( "bis");
- l’identità dei fatti materiali ( "idem").
La Corte sottolinea che conta l’identità concreta dei fatti, non la loro qualificazione giuridica in diritto nazionale né il bene giuridico tutelato. Se i fatti sono solo analoghi, la tutela dell’articolo 50 non opera.
Limitazioni ammissibili del ne bis in idem ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1
La Corte ammette che il diritto fondamentale garantito dall’articolo 50 possa subire limitazioni, purché previste dalla legge, rispettose del contenuto essenziale del diritto e proporzionate a finalità di interesse generale. Nel caso di specie, il contenuto essenziale è in linea di principio rispettato, poiché il cumulo deriva da normative nazionali diverse attuative di direttive diverse.
Quanto alla proporzionalità, la Corte ribadisce che il cumulo può essere giustificato se:
- le norme sono chiare e prevedibili quanto agli atti sanzionabili e al coordinamento tra autorità;
- i procedimenti sono sufficientemente coordinati e condotti in un lasso di tempo ravvicinato;
- la severità complessiva delle sanzioni non supera quanto necessario rispetto alla gravità delle infrazioni.
La Corte richiama anche la possibilità di risposte giuridiche complementari quando due autorità perseguono scopi diversi ma coerenti, in particolare tutela del mercato e tutela dei consumatori.
Dispositivo sulla seconda questione
La Corte afferma che l’articolo 50 della Carta, letto in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, al cumulo di due sanzioni di natura penale per gli stessi fatti, imposte sulla base di normative nazionali diverse che recepiscono rispettivamente la direttiva 2009/73 e la direttiva 2005/29, purché ricorrano condizioni di prevedibilità, coordinamento, vicinanza temporale e proporzionalità complessiva.
Verifiche demandate al giudice nazionale
La Corte precisa che spetta al giudice del rinvio verificare nel caso concreto:
- se le sanzioni inflitte dall’ANPC e dall’ANRE abbiano effettivamente natura penale;
- se la decisione dell’ANPC sia divenuta definitiva dopo una valutazione nel merito, oppure sia stata annullata per incompetenza;
- se i fatti sanzionati siano realmente identici;
- se i due procedimenti siano stati coordinati e se l’insieme delle sanzioni sia proporzionato.
Principi affermati
La sentenza conferma che la tutela dei consumatori e la trasparenza contrattuale nel mercato del gas possono giustificare misure regolatorie incisive, anche di natura correttiva, purché non si trasformino in una fissazione amministrativa del prezzo di mercato. Sul piano dei diritti fondamentali, il ne bis in idem non esclude automaticamente un doppio binario sanzionatorio settoriale, ma richiede regole chiare, coordinamento effettivo e proporzione del carico sanzionatorio complessivo.
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