Sentenza n. 4439/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del provvedimento Prot. n. 7910 del 15.12.2025, notificato in pari data, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Campania ha respinto l’istanza di voltura del patentino n. 203244, con conseguente cessazione immediata dell’autorizzazione alla vendita provvisoria e soppressione del patentino stesso; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di voltura del patentino per la vendita di generi di monopolio, con cessazione immediata dell'autorizzazione alla vendita provvisoria e soppressione del patentino
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di bar)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente contestava il provvedimento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto l'istanza di voltura del patentino, ritenendo insussistente il requisito della "rilevante frequentazione" dell'esercizio. Deduceva, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, poiché l'Amministrazione aveva ricondotto il concetto di rilevante frequentazione al solo numero degli scontrini fiscali emessi nel biennio 2023-2024, senza considerare le ulteriori attività svolte nel locale, tra cui una sala slot e un punto vendita di ricariche per conti di gioco online. Contestava inoltre la comparazione con altri esercizi commerciali e la mancata considerazione dei volumi di attività e degli altri elementi rappresentati nelle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. In secondo luogo, deduceva la lesione del legittimo affidamento, rilevando che il requisito della frequentazione non era stato contestato in occasione dei precedenti rinnovi del patentino. L'Amministrazione sosteneva invece che la rilevante frequentazione dovesse essere verificata con riferimento all'attività principale dichiarata, ossia la somministrazione di alimenti e bevande, e che la media giornaliera di circa 47-49 scontrini dimostrasse la scarsa frequentazione del bar.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondata la censura di difetto di istruttoria, richiamando il precedente della stessa sede secondo cui il numero degli scontrini fiscali costituisce soltanto uno dei possibili indici di redditività e non può essere utilizzato come parametro esclusivo per valutare la rilevante frequentazione dell'esercizio. Il riferimento normativo alla verifica del numero di scontrini o biglietti di accesso mediante l'avverbio "anche" impone una valutazione non ridotta a un mero calcolo aritmetico, dovendo l'Amministrazione considerare la redditività complessiva dell'esercizio e gli ulteriori elementi rilevanti, comprese le attività complementari rappresentate dall'interessato. Il Collegio ha quindi annullato il provvedimento, facendo salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. La censura relativa alla lesione dell'affidamento non risulta specificamente esaminata come autonoma ragione decisoria. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, rimborso spese generali e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, lett. e), D.M. n. 38/2013
la redditività dell’esercizio prodotta negli ultimi ventiquattro mesi
La redditività dell'esercizio deve essere valutata complessivamente; il numero degli scontrini fiscali o dei biglietti di accesso costituisce soltanto uno degli indici utilizzabili e non un parametro esclusivo.
art. 10-bis l. 241/1990
La società ha presentato osservazioni al preavviso di rigetto; il giudice ha rilevato che l'Amministrazione non aveva adeguatamente considerato gli elementi rappresentati, pur senza fondare autonomamente la decisione su una specifica violazione partecipativa.
Massime di principio
- Nella valutazione del requisito della rilevante frequentazione di un esercizio commerciale ai fini della voltura di un patentino per la vendita di generi di monopolio, l'Amministrazione deve valutare la redditività complessiva dell'esercizio e non può fondare il diniego esclusivamente sul numero degli scontrini fiscali emessi.
- Quando la disciplina individua il numero degli scontrini fiscali o dei biglietti di accesso come elemento da verificare "anche" ai fini della redditività, tale dato ha natura di indice concorrente e non di parametro esclusivo o automaticamente decisivo.
- Il difetto di istruttoria ricorre quando l'Amministrazione, per valutare la frequentazione e la redditività di un esercizio, omette di considerare attività complementari e ulteriori elementi economici rappresentati dall'interessato, limitandosi a un confronto numerico tra scontrini e quelli emessi da altri esercizi.
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