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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21706/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Vicenza per il reato di furto pluriaggravato. I motivi principali del ricorso erano: (1) vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con contestazione della valutazione del quadro probatorio e dell'attendibilità del riconoscimento vocale effettuato da un teste di polizia giudiziaria; (2) vizio di motivazione relativamente all'applicazione delle circostanze aggravanti e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti (artt. 114 e 62-bis c.p.), nonché censure sulla recidiva. Inoltre è intervenuta durante il giudizio la remissione di querela, accettata dall'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non emergono manifeste illogicità o incongruenze nella motivazione dei giudici di merito, i quali hanno adeguatamente valutato gli elementi indizianti e l'affidabilità del riconoscimento vocale. Il secondo motivo è stato, nella parte relativa alle aggravanti/attenuanti, dichiarato inammissibile per indeterminatezza e, nella parte concernente la recidiva, manifestamente infondato (la recidiva non era stata applicata a Habibi ma ad altro imputato). La Corte ha poi rilevato che è stata tempestivamente prodotta la remissione di querela, accettata, e ha richiamato il principio secondo cui la remissione intervenuta in corso di giudizio di cassazione estingue il reato anche se il ricorso fosse inammissibile, con travolgimento delle statuizioni civili collegate. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per remissione di querela. Nonostante l'annullamento, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013 (Tiana)

    Usata per sottolineare i criteri logici di valutazione degli elementi indizianti e per affermare che la motivazione dei giudici di merito deve essere esente da manifeste illogicità per essere censurabile

  • Sez. U, n. 11 del 22/3/2000 (Audino)

    Richiamata come principio di legittimità per il sindacato sulla motivazione in materia di prova indiziaria

  • Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006 (Casula)

    Confermato il principio che la mera contrapposizione alla ricostruzione dei fatti non è sufficiente a dimostrare la carenza di logica nella motivazione

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1, lett. c)

    Richiamato per motivare l'inammissibilità del motivo generico/indeterminato, poiché il gravame deve contenere l'esposizione chiara e pertinente delle ragioni di doglianza

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo)

    Usata per ricordare che la valutazione delle circostanze attenuanti è discrezionale del giudice di merito e solo l'arbitrarietà o illogicità consentono il sindacato di legittimità

  • Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)

    Stabilisce il principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in corso di cassazione estingue il reato e travolge le statuizioni civili collegate

  • art. 114 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generali; la sua applicazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Prevede le circostanze attenuanti comuni; la mancata applicazione è stata ritenuta dal giudice di legittimità frutto di corretta valutazione discrezionale

Massime di principio

  • La valutazione della responsabilità penale basata su riconoscimenti o elementi indizianti è in larga parte devoluta al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo se emergono manifesta illogicità, contraddizioni o palese arbitrarietà nella motivazione
  • I motivi di ricorso generici, indeterminati o privi dei requisiti di cui all'art. 581 cpp sono inammissibili: il ricorso deve indicare con chiarezza le doglianze e i punti della motivazione censurati
  • La valutazione dell'applicabilità di circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la decisione è frutto di arbitrio o di ragionamento illogico
  • La remissione di querela, se tempestivamente presentata e accettata dall'imputato, estingue il reato anche se il giudizio di legittimità è in corso e determina l'annullamento della sentenza penale per estinzione del reato, con travolgimento delle statuizioni civili connesse
  • La semplice contrapposizione della ricostruzione dei fatti operata dal giudice non è sufficiente a impugnare la motivazione: occorre dimostrare vizi logico-giuridici specifici

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