Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1653/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dei provvedimenti prot. n. 0133181 in data 03 ottobre 2025 e 0136066 in data 08 ottobre 2025, notificati in data 10 ottobre 2025, tramite i quali il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera al termine del mandato quinquennale come Titolare di Ufficio Minore a Lavagna (GE), ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente agli Uffici marittimi della sede di Paola (CS), all’esito della PROCEDURA ORDINARIA D’IMPIEGO ANNUALE PER SOTTUFFICIALI E GRADUATI - ANNO 2025; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti del ricorrente, ivi compresi i criteri anagrafici che consentono al personale con 52 anni di età, al netto dell’anzianità di servizio di scegliere la sede d’impiego senza prendere parte alle procedure ordinarie;

Giustizia amministrativa202601847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: trasferimento d'autorità dalla sede di Lavagna agli Uffici marittimi della sede di Paola, disposto all'esito della procedura ordinaria d'impiego annuale per sottufficiali e graduati anno 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con i quali, al termine del mandato quinquennale quale titolare di un Ufficio marittimo minore a Lavagna, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ne ha disposto il trasferimento d'autorità agli Uffici marittimi di Paola, all'esito della procedura ordinaria d'impiego annuale 2025. Sono stati contestati anche gli atti presupposti e i criteri anagrafici che consentirebbero al personale con almeno 52 anni di età, indipendentemente dall'anzianità di servizio, di scegliere la sede senza partecipare alle procedure ordinarie. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contrapponeva all'anzianità anagrafica il criterio dell'anzianità di servizio; lamentava inoltre di essere stato trasferito in una sede non indicata e che la sede di Ancona, da lui ritenuta disponibile, fosse stata assegnata a un altro militare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In particolare, sulla base della relazione depositata dal Comando Generale, ha ritenuto che il criterio dell'anzianità anagrafica, anziché quello dell'anzianità di servizio prospettato dal ricorrente, fosse conforme al Disciplinare di impiego applicabile e fosse stato costantemente utilizzato nei procedimenti di trasferimento degli anni precedenti. Ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva indicato nella domanda soltanto due sedi, Pesaro e Fano, accettando così il rischio che, in caso di incapienza, fosse destinato ad altra sede mediante provvedimento d'autorità. Quanto alla sede di Ancona, il TAR ha ritenuto che l'assegnazione a un altro militare fosse giustificata dal possesso, da parte di quest'ultimo, della specialità di Furiere Contabile (NP/Frc), non risultata posseduta dal ricorrente. Il periculum non è stato esaminato autonomamente, essendo stata esclusa la sussistenza del fumus. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nella fase incidentale secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il rigetto è stato fondato sulla carenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce degli atti e della relazione dell'amministrazione, non emergano apprezzabili motivi di fondatezza della pretesa, anche se il giudice non proceda a un'autonoma valutazione del periculum in mora.
  • È legittimo applicare, nelle procedure di impiego e trasferimento del personale militare, il criterio dell'anzianità anagrafica anziché quello dell'anzianità di servizio quando tale criterio sia previsto dal disciplinare di impiego applicabile e risulti costantemente utilizzato dall'amministrazione.
  • La scelta dell'interessato di indicare soltanto un numero limitato di sedi nella domanda di partecipazione a una procedura di impiego può giustificare l'assegnazione d'autorità a una sede diversa, qualora le sedi indicate risultino incapienti e la disciplina della procedura renda prevedibile tale eventualità.
  • L'assegnazione di una sede a un altro militare non determina, di per sé, l'illegittimità del trasferimento del ricorrente quando il destinatario possieda una specialità professionale non dedotta come posseduta dal ricorrente e rilevante per l'assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.