Sentenza del 27/11/2020 n. 2799 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale di Milano, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l'appello del contribuente, annullato gli avvisi di liquidazione relativi a imposta di registro e imposta sostitutiva (con sanzioni e interessi) e condannato l'Ufficio alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 4.850,00 oltre accessori di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava due avvisi di liquidazione (imposta di registro e imposta sostitutiva su mutuo) emessi per la presunta decadenza dalle agevolazioni "prima casa" a causa del trasferimento tardivo della residenza rispetto al termine di 18 mesi dalla registrazione dell'atto (registrato il 6/05/2015). L'Ufficio sosteneva che la residenza non risultava perfezionata nei termini e che una prima richiesta di trasferimento sarebbe stata fatta decadere, obbligando a una nuova istanza successiva al termine. Il ricorrente provava invece di aver presentato il 7/10/2016 una dichiarazione di trasferimento di residenza (con attestazione comunale dell'11/10/2016) e che il Comune aveva poi rilasciato le tessere elettorali il 4/11/2016. La CTR ha ritenuto prevalenti i principi di legittimità secondo i quali, ai fini delle agevolazioni "prima casa", la decorrenza della nuova residenza si ancorA alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato (art. 18, comma 2, DPR 223/1989 e giurisprudenza di Cassazione), e che il contribuente non può essere penalizzato per ritardi dell'amministrazione. Pertanto la documentazione prodotta dimostrava la tempestiva presentazione della dichiarazione entro il termine dei 18 mesi e l'affidamento legittimo del contribuente sulla conferma dell'iscrizione anagrafica.
Norme richiamate
DPR n. 601/1973
Norma citata quale fondamento per la richiesta di imposte complementari in caso di decadenza dalle agevolazioni; la CTR però annulla la riliquidazione perché la decadenza non è stata provata alla luce della tempestiva dichiarazione di trasferimento.
DPR n. 223/1989
La decorrenza della nuova residenza va ancorata alla dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza, anche se la pratica amministrativa non è ancora conclusa; tale principio è determinante per riconoscere la sussistenza del requisito entro il termine di legge.
Cassazione (giurisprudenza)
Cass. n. 110/2015; Cass. ord. n. 18187/2015; richiamate anche Cass. nn. 28860/2017 e 2527/2014
La Corte di legittimità ha affermato che il giudice del merito deve valutare la prova della tempestiva presentazione della richiesta di variazione anagrafica e che la dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato può ancorare la decorrenza della residenza ai fini fiscali; non è imputabile al contribuente il ritardo della pubblica amministrazione nell'effettuare la registrazione anagrafica.
Massime di principio
- La decorrenza della residenza ai fini delle agevolazioni "prima casa" può essere ancorata alla data della dichiarazione di trasferimento presentata dall'interessato, anche se l'iscrizione anagrafica formale è successiva o in corso di perfezionamento.
- La tempestiva presentazione della dichiarazione di trasferimento entro il termine (18 mesi dalla registrazione dell'atto) è elemento decisivo per escludere la decadenza dalle agevolazioni; il contribuente non è tenuto a garantire il risultato amministrativo (la tempestiva annotazione comunale).
- Documenti quali l'attestazione comunale di avvenuta presentazione della dichiarazione, il rilascio di tessere elettorali o altra documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nelle liste elettorali costituiscono prove rilevanti e spesso decisive per dimostrare l'effettivo trasferimento o l'affidamento legittimo del contribuente.
- In caso di contestazione dall'Ufficio, il contribuente dovrebbe conservare e produrre ricevute, attestazioni comunali, protocollo/pec, estratti anagrafici, rilascio di tessere elettorali e ogni documento che dimostri la tempestiva iniziativa verso l'amministrazione.
- Gli orientamenti giurisprudenziali recenti privilegiano un approccio sostanziale e probatorio rispetto a una lettura formale che graverebbe ingiustificatamente sul contribuente per ritardi dell'amministrazione.
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