Sentenza del 27/11/2020 n. 27185 - Corte di Cassazione
IRAP - Accertamento - Indeducibilità costi per lavoro dipendente - Superamento limiti de minimis - Onere di prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento che ha disconosciuto la deduzione IRAP per costi del lavoro dipendente ritenuti come aiuto di Stato eccedente il limite de minimis; il ricorrente deduce che la contribuente non ha provato che, nel triennio rilevante, non abbia beneficiato di altri aiuti tali da far superare il massimale previsto dal Regolamento (CE) n.1998/2006.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla CTR della Sicilia in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non abbia compiuto l'accertamento richiesto dal Regolamento (CE) n.1998/2006: non si è verificato il rispetto del limite di 200.000 euro sul periodo di tre esercizi finanziari decorrenti dal primo aiuto, con conseguente necessità di accertamento in merito alla prova fornita dalla contribuente.
Norme richiamate
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a)
Norma fiscale richiamata in relazione alla deducibilità ai fini IRAP dei costi del lavoro; citata nella doglianza ma la questione è stata ricondotta alla disciplina degli aiuti de minimis.
Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, art. 2, par. 2
l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; il periodo è determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa
Stabilisce il limite di 200.000 euro su un periodo di tre esercizi finanziari e che il calcolo deve tener conto di tutti gli aiuti qualificabili come de minimis; la Corte conferma che la prova del rispetto del limite grava sul beneficiario e che il controllo deve essere effettuato sul triennio.
Codice Civile, art. 2697
Richiamato in relazione all'onere della prova: secondo la giurisprudenza, il beneficiario dell'aiuto deve dimostrare che il cumulo degli aiuti nel triennio non supera il massimale.
Trattato CE/TFUE (artt. 87-88 TCE / 107-108 TFUE)
Riferimento alla disciplina generale degli aiuti di Stato dalla quale il regolamento de minimis dispone l'esenzione per aiuti di modesta entità; la qualificazione di alcuni benefici come aiuti di Stato è al centro della controversia.
Massime di principio
- L'onere di provare il rispetto del regime de minimis grava sul beneficiario e non riguarda il singolo aiuto ma il cumulo nel triennio decorrente dal primo aiuto.
- Il periodo di riferimento per il calcolo è determinato in base agli esercizi finanziari adottati dall'impresa; occorre verificare tutti gli aiuti pubblici riconducibili al regime de minimis nel triennio.
- La documentazione che il contribuente dovrebbe fornire include attestazioni/comunicazioni degli aiuti ricevuti, notifiche delle autorità eroganti, scritture contabili e dichiarazioni fiscali utili a ricostruire il cumulo triennale.
- Se il giudice d'appello non compie un accertamento espresso e motivato sul cumulo triennale, la decisione è vulnerabile in sede di legittimità e può essere cassata con rinvio.
- Questioni tecniche come l'inclusione o esclusione di specifiche voci (es. contributi previdenziali/assicurativi) nel calcolo del valore dell'aiuto vanno determinate concretamente nel merito e documentate dalle parti; la Corte di Cassazione richiede che venga effettuato il corretto accertamento fattuale sul triennio.
- In fase preventiva, il contribuente dovrebbe conservare e produrre un quadro sintetico degli aiuti de minimis percepiti con date, importi e riferimenti normativi per poter agevolmente dimostrare la non eccedenza del massimale.
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