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Sentenza

Sentenza del 27/11/2020 n. 3237 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società A. impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia aveva rideterminato maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP per l'anno 2008, ritenendo inesistenti le operazioni poste in essere con la F. s.r.l. (fornitore) e recuperando a tassazione costi/ricavi per operazioni ritenute fittizie. L'appello criticava in particolare la valutazione degli elementi indiziari raccolti dagli verificatori e chiedeva l'applicazione dell'art. 8 del d.l. 16/2012 (conteggio simmetrico di ricavi e costi) nonché la nullità del recupero a tassazione di costi per mancata specificazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata l'inesistenza delle operazioni sulla base di plurimi e concordanti elementi indiziari (assenza di documentazione, F. priva di sede/struttura/dipendenti, fatture saldate in contanti, incoerenze reddituali, rapporti quasi esclusivi tra A. e F., elementi emersi anche dalle verifiche sulla A. Trasporti s.r.l.). Ha inoltre ritenuto inammissibile la dedotta applicazione automatica dell'art. 8 dl 16/2012 perché la contribuente non ha provato la diretta afferenza tra i costi recuperati e i ricavi dichiarati; ha respinto la doglianza di nullità dell'avviso, ritenendo il PVC e l'avviso motivati e corredati delle copie delle fatture contestate. Condanna alle spese del grado a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Testo unico IVA), art. 21

    La fattura, ai sensi della disciplina contenuta nell'art. 21, è idonea a rappresentare un costo d'impresa, ma la sua mera esibizione non esaurisce l'onere probatorio se l'Amministrazione dimostra, con presunzioni gravi, precise e concordanti, l'inesistenza dell'operazione.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 (richiami alla lett. sulle presunzioni)

    L'accertamento può fondarsi su presunzioni e su atti di ispezione effettuati anche nei confronti di altri contribuenti; gli esiti di verifiche su terzi sono utilizzabili per dimostrare l'inesistenza delle operazioni.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 40

    art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40

    Consentono all'Amministrazione di fondare l'accertamento su presunzioni e di utilizzare elementi acquisiti in verifiche, trasferendo poi l'onere al contribuente di fornire prova contraria quando le presunzioni risultano gravi, precise e concordanti.

  • decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2 (convertito, legge 26 aprile 2012, n. 44)

    "Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi"

    Stabilisce che, in tema di imposte sui redditi, i ricavi direttamente afferenti a costi non effettivamente sostenuti non concorrono al reddito rettificato entro certi limiti; tuttavia il contribuente ha l'onere di provare la fittizietà dei componenti positivi e la diretta afferenza tra costi e ricavi invocata.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA è fondamentale, ma l'Amministrazione può negarlo se prova l'inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni: tale prova può essere costituita da presunzioni gravi, precise e concordanti (es. mancanza di struttura, fatturato incoerente, pagamenti in contanti, assenza di dichiarazioni del fornitore).
  • Se l'Amministrazione dimostra l'inautenticità delle operazioni (per esempio che il fornitore è una 'cartiera' o 'fantasma'), l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni con elementi concreti e non con la sola fattura o con la regolarità formale delle scritture.
  • Ai fini delle imposte sui redditi, l'art. 8 d.l. 16/2012 prevede che i ricavi direttamente afferenti a costi inesistenti non concorrono al reddito, ma il contribuente deve provare la diretta afferenza tra i costi recuperati a tassazione e i ricavi che si pretende siano stati prodotti grazie a quei costi; non c'è automatismo tra costo irregolare e esclusione del corrispondente ricavo.
  • Gli esiti delle verifiche effettuate su terzi (fornitori) sono utilizzabili dall'Amministrazione contro il contribuente senza necessità di un precedente contraddittorio con il terzo, purché tali risultati siano acquisiti e documentati nel procedimento.
  • La semplice regolarità formale di fatture e registri non è sufficiente a neutralizzare elementi indiziari forti: serve una prova di segno contrario adeguata (documentazione, evidenze operative, testimonianze, mezzi di pagamento tracciabili) per ritenere valide le operazioni.

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