Sentenza del 27/11/2020 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Finanza locale - Irap - Promotore finanziario - Domanda di rimborso - Silenzio rifiuto - Promotore finanziario - Assenza di dipendenti - Autonoma organizzazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha accolto il ricorso: è stato ritenuto che il semplice elevato ammontare di ricavi e dei relativi costi non dimostra l'esistenza di una "autonoma organizzazione"; tali elementi sono considerati componenti economici dell'attività professionale e non prova dell'organizzazione produttiva. Pertanto il promotore finanziario privo di dipendenti e di autonoma organizzazione non è tenuto al pagamento dell'IRAP e ha diritto al rimborso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il promotore finanziario ha impugnato il presunto obbligo di versamento dell'IRAP sostenendo di non avvalersi di dipendenti e di svolgere l'attività in regime di lavoro autonomo senza "un'autonoma organizzazione", perciò non soggetta all'IRAP. Ha chiesto il rimborso dei versamenti effettuati; l'Amministrazione non ha risposto (silenzio-rifiuto ai sensi della normativa procedurale).
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 17-bis
La norma sul silenzio-rifiuto consente al contribuente di proporre ricorso giurisdizionale quando l'Amministrazione non risponde; in pratica il mancato riscontro è equiparato a rifiuto impugnabile.
d.lgs. n. 58/1998, art. 31, n. 2
Norma richiamata per la qualificazione della figura del promotore finanziario e per il contesto normativo della sua attività autonoma; utilizzata per definire l'ambito soggettivo del contribuente interessato.
Massime di principio
- L'IRAP grava solo su soggetti che esercitano attività con "autonoma organizzazione"; l'assenza di dipendenti è elemento rilevante ma non assoluto: è necessario valutare la concreta struttura organizzativa.
- Un elevato volume di ricavi e l'esistenza di costi rilevanti collegati all'attività non sono di per sé prova di autonoma organizzazione: sono, invece, elementi economicamente passivi della prestazione professionale.
- In situazioni analoghe, il contribuente privo di dipendenti e senza strutture organizzative (personale, uffici strutturati, unità operative autonome) ha buone possibilità di ottenere il riconoscimento dell'esclusione dall'IRAP.
- La prova dell'esistenza dell'autonoma organizzazione grava in pratica sull'Amministrazione: per resistere a un ricorso deve dimostrare l'effettiva presenza di una struttura organizzativa autonoma.
- Se l'Amministrazione non risponde a una richiesta di rimborso, si deve valutare l'uso dell'azione prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992 per impugnare il silenzio-rifiuto, portando la questione in sede giurisdizionale.
- Per difendersi da contestazioni IRAP, il professionista dovrebbe documentare chiaramente la mancanza di elementi organizzativi (assenza di dipendenti, outsourcing di servizi, uso prevalente di mezzi propri limitati, mancanza di strutture operative) oppure, se esistono strutture, fornire evidenze della loro dimensione e funzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 nov 2020Sentenza del 27/11/2020 n. 376 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 27 nov 2020Sentenza del 27/11/2020 n. 2530 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 27 nov 2020Sentenza del 27/11/2020 n. 2799 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 27 nov 2020Sentenza del 27/11/2020 n. 3237 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 27 nov 2020Sentenza del 27/11/2020 n. 27185 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 nov 2020Sentenza del 26/11/2020 n. 523 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →