Sentenza del 07/03/2018 n. 1473 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Plusvalenza immobiliare - Esistenza di un maggior corrispettivo - Maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro - Non basta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo incassato per la vendita del terreno edificabile soltanto perché, ai fini dell'imposta di registro, il bene era stato dichiarato, accertato o definito per un valore superiore a quello indicato nell'atto di cessione. Il contribuente contestava l'accertamento induttivo della plusvalenza, sostenendo che il maggior valore accertato ai fini del registro non dimostrasse, da solo, l'effettivo maggior prezzo percepito ai fini delle imposte sui redditi.
La decisione
La presunzione non è stata ritenuta legittima se fondata esclusivamente sul maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro. L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, qualificato come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente, esclude infatti che il valore di mercato accertato ai fini del registro possa costituire, da solo, prova dell'esistenza di un maggior corrispettivo ai fini della determinazione della plusvalenza. L'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare il prezzo effettivamente percepito.
Norme richiamate
Art. 68 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Disciplina la determinazione delle plusvalenze immobiliari rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. La base imponibile deve riflettere il corrispettivo effettivamente conseguito, non un valore automaticamente desunto dalla stima fiscale del bene ai fini dell'imposta di registro.
Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015
La presunzione di corrispondenza tra il corrispettivo della cessione e il valore normale non opera più, ai fini delle imposte sui redditi, sulla sola base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica, si applica retroattivamente e impedisce di fondare l'accertamento della plusvalenza esclusivamente sul maggior valore attribuito al bene ai fini dell'imposta di registro.
Art. 1, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Rileva per la qualificazione della disposizione del d.lgs. n. 147/2015 come norma di interpretazione autentica e, conseguentemente, per la sua applicazione anche a periodi d'imposta anteriori.
Massime di principio
- Il maggior valore di un immobile accertato ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente che il venditore abbia incassato un prezzo maggiore rispetto a quello dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.
- Per accertare una maggiore plusvalenza, l'Amministrazione finanziaria deve indicare e dimostrare ulteriori elementi concreti, gravi, precisi e concordanti relativi all'effettivo corrispettivo della vendita.
- La definizione o l'accertamento del valore ai fini dell'imposta di registro non determina, da solo, un analogo obbligo tributario ai fini delle imposte sui redditi, perché le due imposte hanno presupposti e basi imponibili differenti.
- La regola interpretativa introdotta dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 ha portata retroattiva e può essere invocata anche in controversie relative ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare l'accertamento se l'unico elemento utilizzato dall'Amministrazione è la differenza tra il prezzo dichiarato nell'atto e il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.
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