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Ordinanza

Ordinanza n. 2229/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia sull’istanza di VIA presentata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico e delle relative opere di connessione alla RTN

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto un’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, sull’istanza del 5 settembre 2023 volta al rilascio della VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 152/2006, relativa a un impianto agrivoltaico inizialmente progettato con potenza di 83,051 MW e successivamente rimodulato a 76,70 MW, da realizzare nei Comuni di Gela e Butera. La ricorrente ha chiesto anche la condanna dell’amministrazione a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 152/2006, nonché il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. Il Ministero costituito ha eccepito che la controversia dovesse essere trattata dalla sede centrale del TAR Sicilia, con sede a Palermo, poiché gli effetti dell’attività amministrativa si producono esclusivamente nei territori di Gela e Butera, appartenenti al libero Consorzio comunale di Caltanissetta. La ricorrente ha aderito all’eccezione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l’azione avverso il silenzio. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 47, comma 1, c.p.a., salvo i casi di competenza funzionale inderogabile di cui all’art. 14 c.p.a., la ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR regionale e una sezione staccata non costituisce questione di competenza in senso tecnico, ma una specificazione organizzativa interna della competenza generale. Ha inoltre richiamato l’art. 47, comma 2, c.p.a., secondo cui l’eccezione relativa alla sede competente deve essere proposta dalla parte diversa dal ricorrente nell’atto di costituzione o entro il termine previsto dalla disposizione, e viene decisa dal Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile, sentite le parti che ne facciano richiesta. Ritenendo che la questione dovesse essere sottoposta al Presidente del TAR Sicilia, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo per le determinazioni di competenza, senza pronunciarsi sull’illegittimità dell’inerzia, sull’obbligo di provvedere o sul rimborso dei diritti di istruttoria.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Individuato quale base normativa dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione alla richiesta della ricorrente di condanna dell’amministrazione a provvedere.

  • art. 33 d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Richiamato dalla ricorrente, insieme all’art. 33, a fondamento della richiesta di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    “non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata”

    La ripartizione tra sede centrale e sezione staccata, fuori dai casi di competenza funzionale inderogabile, ha natura di specificazione organizzativa interna e non integra una questione di competenza in senso tecnico.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    “Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1”

    L’eccezione sulla sede centrale o sulla sezione staccata deve essere proposta nei termini stabiliti ed è rimessa alla decisione del Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile.

  • art. 14 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa ai casi di competenza funzionale inderogabile, esclusi dall’ambito dell’art. 47, comma 1, c.p.a.

  • art. 46, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dall’art. 47, comma 2, c.p.a. per individuare il termine entro cui deve essere formulata l’eccezione sulla ripartizione tra sede centrale e sezione staccata.

Massime di principio

  • Fuori dai casi di competenza funzionale inderogabile, la ripartizione delle controversie tra la sede centrale di un TAR regionale e una sua sezione staccata non costituisce questione di competenza in senso tecnico, ma attiene alla distribuzione organizzativa interna della competenza generale.
  • La parte diversa dal ricorrente che intenda contestare l’assegnazione della controversia alla sede centrale anziché alla sezione staccata, o viceversa, deve proporre l’eccezione nell’atto di costituzione o entro il termine previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a.; la decisione spetta al Presidente del TAR con ordinanza motivata non impugnabile.
  • Quando nel giudizio emerge una questione sulla ripartizione interna tra sede centrale e sezione staccata, il fascicolo deve essere trasmesso al Presidente del TAR per le determinazioni previste dall’art. 47, comma 2, c.p.a., senza che il collegio debba definire nel merito la domanda principale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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