Sentenza del 23/02/2017 n. 1603 - Comm. Trib. Prov. Milano
FUSIONE INVERSA CON INDEBITAMENTO - Elusività - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che una fusione inversa con indebitamento può essere disconosciuta fiscalmente quando, valutata nella sua concreta struttura e nelle sue finalità, risulti priva di adeguate ragioni economiche e il principale obiettivo perseguito sia l'ottenimento di un vantaggio fiscale. La disciplina civilistica dell'art. 2501-bis c.c. non impedisce, quindi, una diversa valutazione dell'operazione sotto il profilo tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una fusione inversa con indebitamento, operazione disciplinata dall'art. 2501-bis del codice civile sotto il profilo civilistico. Il punto centrale era stabilire se l'operazione, pur formalmente lecita e civilisticamente prevista, fosse stata realizzata principalmente per conseguire un vantaggio fiscale. Secondo l'impostazione accolta, la prevalenza della finalità fiscale può rendere l'operazione elusiva e consentirne il disconoscimento ai fini tributari.
Norme richiamate
Art. 2501-bis del codice civile
La norma disciplina civilisticamente la fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, ma la sua applicabilità e liceità sul piano societario non escludono che l'operazione possa essere valutata come elusiva sotto il profilo fiscale.
Massime di principio
- La conformità di un'operazione alle norme civilistiche non esclude automaticamente il rischio di contestazioni fiscali: occorre valutarne anche la sostanza economica e le finalità concrete.
- Una fusione inversa con indebitamento può essere considerata elusiva quando il vantaggio fiscale costituisce l'elemento principale della scelta e non emergono valide ragioni extrafiscali.
- Per ridurre il rischio di disconoscimento è opportuno documentare preventivamente le ragioni economiche, organizzative e finanziarie dell'operazione, dimostrando che il beneficio fiscale non rappresenta la finalità prevalente.
- La valutazione dell'elusività dipende dalla concreta struttura dell'operazione e dal suo risultato complessivo, non dalla sola qualificazione formale o dalla legittimità civilistica dell'atto.
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