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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25631/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pronunciate dalla Corte d'appello di Milano. Rosselli deduce insufficiente, contraddittoria e apodittica motivazione e travisamento della prova quanto alla destinazione del mutuo (sostenendo si trattasse di manovra per garantire liquidità al gruppo e non di distrazione) e contesta la responsabilità per bancarotta documentale per non essere titolare della gestione operativa. Verna contesta l'applicazione delle norme fallimentari (sostenendo si sia trattato di regolare operazione infragruppo e/o di riparazione della distrazione mediante contratto di affitto e successiva compensazione) e chiede la rideterminazione della pena per il mancato riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto aspecifica la censura di Rosselli in parte e inammissibile per travisamento della prova, ha confermato la correttezza della valutazione di merito circa la natura distrattiva delle operazioni (mutuo non acquisito nel patrimonio della fallita e indebitamento senza corrispettivo concreto) e la responsabilità per tenuta/omessa consegna delle scritture contabili, richiamando la responsabilità dell'amministratore anche se abbia delegato la gestione. Ha rigettato i motivi di Verna: l'operazione infragruppo è stata ritenuta distrattiva per mancanza di benefici certi, la presunta riparazione non risultava provata e la richiesta di rideterminazione della pena è inammissibile perché questione di merito. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Regola la materia dei motivi di ricorso per cassazione; qui invocata per dedurre vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha richiamato i limiti di specificità del motivo in cassazione.

  • art. 216, comma 1, n. 1 L.F. (legge fallimentare)

    Definisce la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione; la Corte ha interpretato la norma richiedendo un giudizio ex ante sulla idoneità della condotta a compromettere la garanzia dei creditori.

  • art. 223, comma 1 I. fall.

    Richiamato in rapporto all'art. 216 per questioni applicative in tema di responsabilità e fattispecie; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione nella fattispecie.

  • artt. 2214 e 2241 cod. civ.

    Stabiliscono gli obblighi dell'imprenditore in materia contabile; la Corte ha richiamato il principio per affermare la responsabilità dell'amministratore anche quando abbia delegato la tenuta delle scritture.

  • art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate per la declaratoria di inammissibilità per aspecificità dei motivi di ricorso; la Corte le ha applicate per censurare motivi formulati in modo cumulativo e non specifico.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi di impugnazione devono essere specifici: lamentele generiche su mancanza o contraddittorietà della motivazione sono spesso dichiarate inammissibili se non individuano puntualmente le parti contestate.
  • Il giudice di legittimità non riesamina i fatti né riefà la valutazione probatoria: chi denuncia travisamento della prova deve riprodurre integralmente gli elementi ritenuti travisati per permettere il controllo.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale si valuta ex ante se l'operazione fosse idonea a compromettere la garanzia dei creditori; trasferimenti a società correlate sono illeciti se mancano benefici concreti, certi e proporzionati per la fallita.
  • L'amministratore è responsabile della regolare tenuta delle scritture contabili anche se delega la gestione: opera una presunzione iuris tantum che può essere superata solo con prova rigorosa contraria.
  • La 'bancarotta riparata' richiede prova che il reintegro sia avvenuto prima della dichiarazione di fallimento e che sia esattamente commisurato agli atti distrattivi: l'onere probatorio grava sull'autore della distrazione.
  • Le richieste di rideterminazione della pena basate su valutazioni meramente discrezionali dei giudici di merito sono inammissibili in cassazione se non fondate su specifici profili di diritto.

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