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Legge

L.R. Sicilia 3/2010

Disciplina dell'agriturismo in Sicilia

Normativa regionaleL.R. Sicilia 3/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola in Sicilia l’attività agrituristica: definisce soggetti, attività ammesse, requisiti di locali e igiene, procedure di avvio e certificazione, controlli e sanzioni. Prevede anche norme transitorie per le autorizzazioni già rilasciate e abroga la previgente disciplina regionale, con effetti dal 26 febbraio 2010 e con alcuni adempimenti entro termini specifici (30, 45, 60, 90, 180 giorni, un anno, quattro anni).

Disciplina dell’agriturismo in Sicilia

Disciplina dell’agriturismo in Sicilia

La legge detta la disciplina regionale dell’agriturismo in Sicilia, in coerenza con la normativa statale e con i programmi di sviluppo rurale. Regola finalità, attività ammesse, requisiti strutturali e igienico-sanitari, procedura di avvio, controlli, sanzioni, norme transitorie e rapporti con il turismo rurale.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione sostiene l’agricoltura anche attraverso la promozione dell’agriturismo e di altre forme di turismo rurale nelle campagne. L’obiettivo è valorizzare le risorse dei territori agricoli, favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, sostenere la multifunzionalità e il reddito agricolo, recuperare il patrimonio edilizio rurale, promuovere produzioni tipiche e cultura rurale, e incentivare lo sviluppo agricolo e forestale.

Definizione di attività agrituristiche e soggetti abilitati

Sono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità svolte dagli imprenditori agricoli, anche in forma societaria, mediante l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con coltivazione, silvicoltura e allevamento. Possono operare l’imprenditore, i familiari e i lavoratori dipendenti, con richiamo alla disciplina statale. Il ricorso a soggetti esterni è ammesso solo per attività e servizi complementari, nei limiti non impugnati della norma.

Attività agrituristiche ammesse

Rientrano nell’agriturismo:

  • l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati al campeggio;
  • la somministrazione di pasti e bevande prevalentemente con prodotti propri e di aziende agricole regionali, con preferenza per biologico, tipico e di qualità;
  • degustazioni e iniziative promozionali di prodotti aziendali o regionali;
  • attività ricreative, culturali, didattiche, sportive, escursionistiche e ippoturistiche, anche all’esterno dei fondi, se connesse alla valorizzazione del territorio rurale.

Sono considerati di propria produzione i prodotti lavorati e trasformati in azienda, quelli ottenuti da materie prime aziendali anche con lavorazioni esterne e le carni di animali allevati in azienda.

Locali, edifici e recupero del patrimonio rurale

Per l’attività agrituristica possono essere usati edifici o parti di essi già esistenti nel fondo e asserviti all’azienda da almeno 36 mesi al momento della richiesta del certificato di abilitazione; possono essere anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione, se regolarmente assentite. È ammesso un limitato ampliamento volumetrico solo per volumi tecnici e servizi igienici di ridotta dimensione, nonché nelle ipotesi previste dalla normativa urbanistica richiamata.

L’ospitalità in campeggio può avvenire anche in strutture prefabbricate in legno o in altri materiali a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono disciplinati da decreto regionale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali.

Criteri di connessione con l’attività agricola e limiti operativi

L’attività agrituristica deve rimanere connessa all’attività agricola, che deve restare prevalente. La prevalenza si valuta in base al rapporto tra tempo di lavoro necessario per l’attività agricola e quello assorbito dall’agriturismo, tenendo conto anche delle lavorazioni connesse alla PAC e delle superfici a bosco o vincolate.

L’ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con i fabbricati aziendali e restare distinta dall’offerta turistico-alberghiera, mantenendo un carattere rurale autentico. La somministrazione di pasti e bevande è consentita nei limiti della disponibilità di materia prima aziendale e deve essere rivolta preferibilmente agli ospiti.

I menu devono essere coerenti con le tradizioni gastronomiche del comprensorio rurale. Le attività ricreative e culturali possono svolgersi autonomamente solo se connesse alle risorse agricole e al patrimonio storico-ambientale; altrimenti restano servizi accessori riservati agli ospiti, senza corrispettivo autonomo.

Requisiti igienico-sanitari, sicurezza e dotazioni

Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati all’agriturismo devono rispettare i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza vigenti, tenendo conto della ruralità degli edifici. Per gli edifici agrituristici è consentita una deroga ai limiti di altezza, volume e superficie aero-illuminante, purché siano garantite le condizioni minime richieste.

Per la preparazione e somministrazione di alimenti si applicano la disciplina sanitaria statale e quella sul controllo ufficiale degli alimenti. L’autorità sanitaria deve valutare le specificità dell’attività, la limitata quantità delle produzioni, i metodi tradizionali e l’uso di prodotti propri, ammettendo l’uso polifunzionale della cucina con separazione temporale delle fasi.

Per fino a 10 coperti basta il rispetto dei requisiti previsti per i locali abitativi; in tal caso è autorizzato l’uso della cucina domestica. Per l’alloggio entro 10 posti letto è sufficiente il requisito di abitabilità. Sono previsti standard minimi per servizi igienici, docce e lavanderia, con parametri specifici per ospitalità in camere/appartamenti e per l’agricampeggio. Le piscine sono classificate come proprietà privata a uso collettivo e destinate ai soli ospiti, secondo la disciplina interregionale richiamata. È possibile il congelamento degli alimenti previa autorizzazione sanitaria; se autorizzata la somministrazione di pasti, è anche consentita la macellazione in azienda degli animali allevati, nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli edifici destinati all’attività agrituristica la conformità alle norme sull’accessibilità può essere garantita anche con opere provvisionali; le stanze accessibili ai soggetti disabili possono essere ridotte al 5% dei posti letto, con minimo di una stanza.

Procedura di avvio e certificato di abilitazione

Per esercitare attività agrituristiche è necessaria la comunicazione di inizio attività al comune, corredata della documentazione prevista, e il rilascio dell’autorizzazione comunale sui limiti e sulle modalità di esercizio, inclusa la durata minima di apertura annuale.

Il comune effettua gli accertamenti e, entro 45 giorni, può formulare rilievi indicando i tempi di adeguamento; per carenze lievi l’attività non è sospesa, mentre per carenze gravi può essere disposta l’immediata sospensione fino alla rimozione delle irregolarità. I tempi concessi per l’adeguamento non possono essere inferiori a 30 giorni.

L’Assessorato regionale competente rilascia il certificato di abilitazione entro 90 giorni dalla domanda; decorso il termine, la domanda si intende accolta salvo espresso diniego. Il certificato può essere richiesto nuovamente per fatti nuovi o sopravvenuti. Per le attività didattiche può essere richiesto un accreditamento specifico, con salvezza degli accreditamenti già rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge.

Aperture, tariffe, variazioni e subentro

Ogni anno, entro il 31 ottobre, l’operatore comunica al comune e all’Assessorato calendario di apertura e tariffe per alta e bassa stagione dell’anno successivo. Per esigenze aziendali è possibile sospendere l’attività fino a 15 giorni continuativi, previa comunicazione al comune, fermo restando il periodo minimo annuo di apertura.

In caso di trasferimento dell’azienda agricola, il nuovo titolare può proseguire l’attività agrituristica per non oltre 90 giorni sulla base di autocertificazione e previa comunicazione agli uffici competenti; il subentro definitivo richiede il certificato di abilitazione e l’aggiornamento della comunicazione o dell’autorizzazione.

Ogni variazione delle attività autorizzate o delle superfici coltivate va comunicata entro 60 giorni all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura e al comune.

Denominazione, classificazione ed elenchi regionali

L’uso delle denominazioni “agriturismo” e “agrituristico” è riservato alle aziende agricole che esercitano legittimamente l’attività. La legge prevede un sistema di classificazione regionale delle aziende agrituristiche demandato a decreto; fino all’adozione del nuovo sistema continua ad applicarsi quello vigente.

L’Assessorato redige annualmente l’elenco regionale delle aziende agrituristiche e quello delle aziende e fattorie didattiche accreditate, pubblicandoli nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Programmazione e competenze amministrative

La competenza per l’attuazione della legge è attribuita al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura, salve le competenze sul controllo e sulle sanzioni. La competenza territoriale dei comuni si individua in base alla localizzazione del centro aziendale dove si svolge l’attività.

L’Assessorato può emanare le disposizioni applicative della legge, con esclusione delle materie disciplinate dall’articolo 5 e dal comma 4 richiamato nelle note. È previsto un programma regionale agrituristico triennale, da approvare dalla Giunta regionale, con salvezza del programma previgente fino alla nuova approvazione. Sono possibili azioni promozionali anche da parte degli assessorati competenti per agricoltura e turismo.

Vincoli di destinazione e controlli

Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse finanziate con contributi pubblici non possono essere distolti dalla destinazione agrituristica per 10 anni dalla data di accertamento finale delle opere; il vincolo deve essere indicato nella concessione e trascritto.

La vigilanza è affidata ai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento competente, con controllo del rispetto dei limiti dell’attività e della riserva di denominazione. I controlli in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare spettano all’autorità sanitaria regionale. Il Dipartimento agricolo effettua controlli a campione sui requisiti aziendali, sul vincolo di destinazione e sugli obblighi relativi a obblighi di apertura e tariffe.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere definito un piano annuale dei controlli, comprensivo della modulazione delle sanzioni, con aggiornamento annuale. I comuni devono trasmettere ogni anno, entro il 31 gennaio, una relazione sui controlli effettuati nell’anno precedente.

Sanzioni e provvedimenti interdittivi

L’esercizio dell’attività senza autorizzazione o senza comunicazione di inizio attività comporta una sanzione da 5.000 a 10.000 euro e la chiusura dell’esercizio. L’uso abusivo della denominazione agrituristica è punito con sanzione da 4.000 a 8.000 euro e con obbligo di pubblicare a proprie spese un avviso di rettifica su quotidiani regionali e nazionali.

La violazione dei limiti e delle modalità di esercizio, nonché degli obblighi su aperture e tariffe, è punita con sanzione da 1.000 a 10.000 euro. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di reiterazione nei tre anni successivi alla prima violazione. Le somme affluiscono al comune o alla Regione a seconda dell’autorità accertatrice.

In caso di violazione degli obblighi su aperture e tariffe, il comune può disporre la sospensione da 2 a 30 giorni; in caso di reiterazione, da 15 a 30 giorni. L’attività può essere sospesa anche per consentire adeguamenti strutturali o organizzativi. È previsto il divieto di esercizio temporaneo o definitivo, parziale o totale, se l’operatore non avvia l’attività entro un anno dalla notifica delle modalità di esercizio, perde requisiti soggettivi, subisce più sospensioni per oltre 60 giorni in un anno solare o viola il vincolo di destinazione. Il certificato di abilitazione è revocato in caso di venir meno dei presupposti, di divieto di esercizio o di mancato avvio entro quattro anni dal rilascio; l’accreditamento per le attività didattiche è revocato secondo le procedure del dipartimento competente.

Modifiche ad altre discipline

La legge estende alcune previsioni in materia di formazione di scorte in agricoltura anche alle imprese agricole che esercitano attività agrituristica relativamente alla stessa attività. Prevede inoltre incrementi di stanziamento per l’esercizio 2010 a favore del fondo gestito presso la C.R.I.A.S. e un intervento per l’acquisto di prodotti agrumicoli destinati alla trasformazione in succhi, con relativa copertura finanziaria tramite riduzione del fondo di rotazione IRFIS e riversamento della somma al bilancio regionale.

In materia di turismo rurale, la nozione di ospitalità/ristorazione è riferita a immobili già esistenti e classificati come edifici rurali, con prova catastale specifica della categoria D/10.

Norme transitorie e abrogazioni

Restano valide le autorizzazioni già rilasciate, purché gli interessati si adeguino entro il dodicesimo mese successivo all’entrata in vigore della legge; in difetto, le autorizzazioni non conformi si intendono revocate di diritto.

Gli operatori già autorizzati possono trasformare l’agriturismo in turismo rurale; per gli agricampeggi è ammessa, in alternativa all’adeguamento, la trasformazione in complesso turistico ricettivo all’aria aperta. È anche possibile la trasformazione del turismo rurale in agriturismo, se sussistono i requisiti. Le trasformazioni vanno comunicate agli assessorati competenti e ai comuni e restano soggette alle autorizzazioni previste. Se vi sono contributi pubblici con vincolo non ancora scaduto, la trasformazione non viola il vincolo purché la richiesta sia presentata entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Sono abrogate la legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, salvo i vincoli già imposti, e l’articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

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