L.R. Sicilia 7/2010
Ordinamento della professione di maestro di sci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sicilia l’abilitazione, l’albo, i corsi di formazione e aggiornamento, le commissioni d’esame, le scuole di sci e le sanzioni per l’esercizio abusivo. Prevede anche regole per maestri provenienti da altre regioni o Stati e una disciplina transitoria per la prima iscrizione all’albo. Applicazione territoriale: Regione Siciliana.
Ordinamento della professione di maestro di sci in Sicilia
Ordinamento della professione di maestro di sci in Sicilia
La legge disciplina, per il solo territorio della Regione Siciliana, l’organizzazione della professione di maestro di sci in attuazione della legge statale n. 81 del 1991. Regola l’abilitazione, l’albo professionale, il collegio regionale, le scuole di sci, la vigilanza amministrativa e il regime sanzionatorio.
Ambito professionale e iscrizione all’albo
L’esercizio stabile della professione in Sicilia è riservato ai maestri iscritti nell’albo professionale regionale, istituito senza oneri per il bilancio regionale. L’iscrizione richiede il conseguimento dell’abilitazione professionale e il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina statale richiamata.
Collegio regionale dei maestri di sci
È istituito il collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, nella composizione e con le competenze previste dalla legge statale. Il collegio opera senza oneri per il bilancio regionale ed è oggetto di vigilanza da parte dell’Assessore regionale competente.
Formazione, aggiornamento e specializzazione
I corsi di qualificazione professionale, propedeutici all’esame di abilitazione, e i corsi di aggiornamento necessari per il rinnovo dell’iscrizione sono istituiti dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, senza oneri per la Regione. Possono inoltre essere attivati corsi di specializzazione, d’intesa con il collegio regionale.
I corsi sono definiti per durata, programmi, organizzazione, sede, prove finali e prove selettive dall’Assessore regionale, in coerenza con i contenuti e i criteri della FISI. La formazione è articolata, per le discipline alpino, fondo e snowboard, in tre moduli: didattico, tecnico e culturale.
L’ammissione ai corsi di formazione è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale. Il mancato superamento della prova didattica o di quella culturale comporta solo la ripetizione della singola prova nella sessione successiva. La frequenza ai corsi è obbligatoria.
Se il maestro non può frequentare il corso di aggiornamento per malattia o forza maggiore, deve frequentare quello immediatamente successivo; l’iscrizione all’albo resta valida fino a tale frequenza e comunque per non più di tre anni, ferma restando l’idoneità psico-fisica.
Gli oneri per organizzazione dei corsi, esami e rilascio dei titoli sono integralmente a carico dei frequentanti.
Commissione d’esame
La commissione esaminatrice per l’abilitazione è nominata dall’Assessore regionale competente, d’intesa con il collegio regionale. Se l’intesa non interviene entro 90 giorni dalla proposta, l’Assessore procede comunque alla nomina.
La commissione è composta da un presidente esperto designato dall’Assessore, tre maestri di sci scelti su proposta del collegio regionale, tre istruttori nazionali scelti su proposta della FISI e tre esperti nelle materie culturali previste dai programmi d’esame. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale dell’Assessorato competente.
Scuole di sci e autorizzazione all’apertura
Le scuole di sci alpino, fondo e snowboard sono unità organizzative che riuniscono più maestri per esercitare l’attività in modo coordinato e continuativo. L’apertura è autorizzata dall’Assessore regionale, sentito il collegio regionale, dopo verifica di specifici requisiti organizzativi, logistici, professionali e assicurativi.
Tra i requisiti figurano: organico minimo di tre maestri, sede adeguata e autorizzata, località idonea all’attività sciistica, finalità di qualificazione professionale, regolamento interno con forme democratiche di partecipazione, continuità operativa per tutta la stagione, presenza di un direttore interno all’organico, impegno a collaborare in operazioni di soccorso e con le autorità scolastiche, copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
Se nella stazione invernale esistono già altre scuole autorizzate, la nuova autorizzazione può essere concessa solo previa verifica delle reali esigenze di qualificazione della stazione sciistica e sentito il collegio regionale. Con l’atto autorizzativo possono essere imposte prescrizioni ulteriori.
L’autorizzazione è revocata se vengono meno i requisiti, se si verificano ripetute infrazioni alla legge o se non sono rispettate le prescrizioni contenute nel provvedimento.
Tariffe professionali
Le scuole di sci devono esporre nelle proprie sedi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.
Vigilanza, aree sciistiche e competenze amministrative
La Giunta regionale individua e delimita le aree sciistiche e descrive le caratteristiche degli itinerari sciistici, dei percorsi fuori pista e delle escursioni sciistiche in cui è prevista l’attività dei maestri di sci.
L’Assessore regionale competente vigila sul collegio regionale, approva i relativi regolamenti interni e disciplina le modalità di vigilanza sull’albo professionale, sul collegio e sulle scuole di sci. Stabilisce anche le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione all’albo.
Maestri di sci provenienti da altre regioni o da Stati esteri
Per i maestri iscritti ad albi di altre regioni o province autonome che intendano esercitare stabilmente in Sicilia, è prevista la comunicazione al collegio regionale e la successiva iscrizione nell’albo siciliano, previa verifica dei requisiti di legge.
Per l’esercizio temporaneo in Sicilia da parte di maestri iscritti ad albi di altre regioni o province autonome, è richiesta una preventiva comunicazione al collegio con indicazione delle località e del periodo di attività.
Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea non iscritti in albi italiani, l’esercizio temporaneo è soggetto alla disciplina del decreto legislativo n. 206 del 2007. Per l’esercizio stabile, si applica la procedura di iscrizione all’albo regionale, con verifica del titolo riconosciuto dall’autorità statale competente e degli altri requisiti previsti.
Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, l’esercizio stabile o temporaneo è regolato dal testo unico sull’immigrazione e dalle relative disposizioni attuative; per l’esercizio stabile si applica inoltre la disciplina dell’iscrizione all’albo regionale.
Norme transitorie di prima applicazione
In prima applicazione, possono essere iscritti a domanda all’albo regionale i residenti in Sicilia che possiedano certificazioni FISI antecedenti alla legge statale n. 81 del 1991, equipollenti al titolo di maestro di sci, purché in regola con gli aggiornamenti e con i requisiti previsti dalla normativa statale richiamata. Possono inoltre iscriversi i cittadini residenti in Sicilia già iscritti ad altri albi regionali, purché producano l’attestazione di cancellazione dall’albo di provenienza.
Regime sanzionatorio
Chi esercita in Sicilia come maestro di sci, pur essendo abilitato, senza iscrizione all’albo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria. È altresì punito l’esercizio abusivo di scuola di sci, o l’apertura e l’esercizio senza autorizzazione regionale: in tal caso sono previste sanzioni sia per ciascuna persona che svolge insegnamento nell’organizzazione abusiva sia per il responsabile della scuola abusiva.
L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni spettano ai competenti uffici regionali.
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