L.R. Sicilia 1/2010
Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce, nelle aziende del Servizio sanitario regionale siciliano, unità operative di staff per le professioni infermieristiche-ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della prevenzione e per il servizio sociale professionale. Definisce funzioni, criteri di eventuale trasformazione in strutture complesse, modalità di direzione e conferimento temporaneo degli incarichi, senza nuovi oneri e con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione.
Istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale nelle aziende del SSR siciliano
Istituzione delle unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale
La legge disciplina l’organizzazione interna delle aziende del Servizio sanitario regionale della Sicilia, introducendo specifiche unità operative di staff dedicate alle professioni sanitarie e al servizio sociale professionale. L’intervento mira a rafforzare il coordinamento professionale, la programmazione delle attività e la gestione delle risorse umane, nel quadro dell’atto aziendale e della normativa sanitaria vigente.
Ambito di applicazione e unità operative istituite
Le aziende del Servizio sanitario regionale devono istituire, in seno alla direzione aziendale e come strutture di staff, le seguenti unità operative:
- unità operativa delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
- unità operativa delle professioni sanitarie di riabilitazione;
- unità operativa delle professioni tecnicosanitarie;
- unità operativa delle professioni tecniche di prevenzione, vigilanza e ispezione;
- unità operativa del servizio sociale professionale.
L’istituzione avviene tramite l’atto aziendale previsto dalla normativa regionale sul servizio sanitario. Nello stesso atto devono essere determinati anche i criteri e le modalità per l’eventuale trasformazione di tali unità in strutture complesse.
Assetto organizzativo e possibilità di trasformazione
Le unità operative sono collocate nell’ambito della direzione aziendale come strutture di staff e devono essere rese funzionali con apposito atto dei direttori generali, nel rispetto delle competenze e responsabilità previste dalle disposizioni normative e contrattuali applicabili alle rispettive professioni.
Qualora l’azienda ravvisi esigenze organizzative derivanti da una maggiore complessità, una o più unità operative possono essere trasformate in strutture complesse, sempre nel rispetto dei criteri fissati dall’atto aziendale. La trasformazione non altera la suddivisione nelle cinque aree professionali previste dalla legge.
Funzioni e obiettivi delle unità operative
Le unità operative devono curare l’espletamento delle funzioni proprie dei relativi profili professionali, assicurando anche il rispetto dei codici deontologici e degli ordinamenti didattici. L’attività deve essere orientata mediante metodologie di pianificazione al raggiungimento di obiettivi di assistenza e prevenzione, secondo i principi della legge n. 251 del 2000.
Inoltre, le unità partecipano alla definizione e realizzazione degli obiettivi dell’azienda sanitaria di appartenenza e concorrono in particolare a:
- programmare le attività;
- dirigere le attività;
- gestire le risorse umane delle rispettive aree professionali.
I criteri operativi per tale partecipazione devono essere stabiliti con decreto dell’Assessore regionale per la salute, da adottare previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
Direzione degli incarichi e regime temporaneo
L’accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale avviene secondo la procedura concorsuale e i requisiti previsti dalla normativa vigente, nei limiti dei posti indicati nella dotazione organica di ciascuna azienda.
Il conferimento dell’incarico di direzione delle unità operative deve avvenire nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigenti in materia di incarichi di struttura per i dirigenti del ruolo sanitario e per il profilo degli assistenti sociali.
Nelle more dell’espletamento delle procedure selettive, e purché tali procedure siano state previamente indette, è consentito il conferimento temporaneo dell’incarico di direzione secondo la disciplina vigente sugli incarichi dirigenziali.
Aspetti economici e organizzativi
Per l’attuazione della legge le aziende del Servizio sanitario regionale devono operare mediante modificazioni compensative delle rispettive piante organiche, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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