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Legge

L.R. Sicilia 5/2010

Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio

Normativa regionaleL.R. Sicilia 5/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana disciplina una proroga automatica, entro limiti temporali precisi, delle autorizzazioni di cava non ancora completate, con regole speciali per aree SIC/ZSC/ZPS e per la messa in sicurezza. Prevede inoltre l’aggiornamento almeno triennale dei piani regionali dei materiali da cava e dei lapidei di pregio e alcune modifiche alla normativa regionale del settore.

Proroga delle autorizzazioni di cava e aggiornamento dei piani regionali dei materiali da cava e lapidei di pregio

Proroga delle autorizzazioni di cava e aggiornamento della pianificazione regionale

La legge della Regione Siciliana interviene sulla disciplina delle cave, introducendo proroghe automatiche delle autorizzazioni in corso e fissando un aggiornamento periodico dei piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio. Contiene inoltre alcune modifiche puntuali alla normativa regionale previgente in materia estrattiva e di recupero ambientale.

Proroga delle autorizzazioni all’esercizio di cava

Le autorizzazioni rilasciate dal Distretto minerario sono prorogate di diritto, fino al completamento del programma di coltivazione autorizzato, quando questo non sia ancora stato ultimato, con alcuni limiti temporali e territoriali.

Per le cave ordinarie, la proroga opera:

  • sino all’approvazione del Piano regionale del materiale da cava;
  • e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni;
  • non si applica alle isole Eolie.

Per le cave ricadenti in siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), la proroga opera:

  • sino all’approvazione dei relativi piani di gestione;
  • e, in ogni caso, per un periodo non superiore a due anni;
  • restano ferme le valutazioni di incidenza previste dalla normativa regionale richiamata.

La proroga è subordinata a una comunicazione del titolare al Distretto minerario, da inviare entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dell’autorizzazione, con allegata relazione tecnica sul programma di utilizzazione del giacimento residuo. Il Distretto decide entro 60 giorni dalla ricezione, verificando i requisiti di legge. La proroga è ammessa solo se è già stato estratto almeno il 60% del volume assentito con la prima autorizzazione.

Messa in sicurezza e attività conseguenti

Ai soli fini dell’abbandono in sicurezza delle cave, e per quelle non rilasciate in sicurezza, sono consentite le attività conseguenti, da completare entro 12 mesi dalla comunicazione di inizio lavori. L’autorizzazione amministrativa relativa è rilasciata su richiesta corredata da perizia asseverata di tecnico abilitato, di concerto tra gli assessorati regionali competenti, entro 60 giorni. Se tecnicamente indispensabile, il piano di messa in sicurezza può interessare anche le aree contermini.

Aggiornamento dei piani regionali dei materiali da cava e dei lapidei di pregio

Il piano regionale dei materiali da cava e il piano regionale dei materiali lapidei di pregio devono essere aggiornati, congiuntamente o separatamente, con periodicità non superiore a tre anni.

All’aggiornamento provvede l’Assessorato regionale dell’industria, sentiti:

  • il Consiglio regionale delle miniere;
  • i comuni territorialmente interessati;
  • le organizzazioni di categoria;
  • i consorzi di settore;
  • il distretto produttivo regionale dei lapidei di pregio.

Gli aggiornamenti sono adottati con decreto dell’Assessore regionale per l’industria, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla disciplina statale richiamata in materia ambientale.

Modifiche alla normativa previgente sulle cave

La legge elimina, nella normativa regionale del 1980 sul settore estrattivo, i riferimenti al Comitato regionale per la programmazione, sopprimendo l’espressione ovunque ricorra.

Viene inoltre precisato che, nei casi di sconfinamento accidentale dal progetto di coltivazione autorizzato, le sanzioni o disposizioni richiamate dalla norma originaria si applicano solo in caso di recidiva.

Recupero ambientale di aree di cava dismesse o storiche

Per siti già oggetto di attività estrattiva esauritasi prima dell’entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, nonché per quelli autorizzati esclusivamente ai sensi dell’articolo 66 della stessa legge, sono ammesse opere di recupero ambientale ai sensi della normativa regionale, purché finalizzate anche alla divulgazione e preservazione dei valori ambientali tipici del territorio.

Le iniziative relative a tali opere possono essere proposte, previa dimostrazione della disponibilità dei luoghi interessati, da:

  • enti competenti per territorio;
  • associazioni pubbliche e private;
  • privati specializzati nel settore ambientale e nell’assetto del territorio.

Nuove autorizzazioni e ampliamenti di cave

La mancata redazione, da parte dei comuni interessati, dei progetti previsti dalla disciplina regionale richiamata, oppure la mancata approvazione degli stessi da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, non impedisce il rilascio di nuove autorizzazioni né l’ampliamento di cave già in esercizio.

Abrogazioni e regime vigente

La legge abroga l’articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127. Le restanti modifiche incidono sulla disciplina regionale del settore cave come risultante dalle integrazioni e soppressioni introdotte dalla presente legge.

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