L.R. Sicilia 4/2010
Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce l’ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in Sicilia, adeguandolo alla legge statale n. 580/1993 e abrogando gran parte della l.r. n. 29/1995. Disciplina vigilanza, scioglimento dei consigli, commissariamento e collegio dei revisori, oltre a prevedere un regolamento attuativo entro 120 giorni dall’entrata in vigore.
Nuovo ordinamento delle camere di commercio siciliane
Nuovo ordinamento delle camere di commercio siciliane
La legge regionale disciplina l’assetto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti in Sicilia, coordinandolo con la normativa statale e con alcune specifiche deroghe regionali. Interviene soprattutto su vigilanza, scioglimento degli organi camerali, commissariamento e revisione contabile.
Ambito di applicazione e rapporto con la normativa previgente
Le camere di commercio sono qualificate come enti pubblici dotati di autonomia funzionale. Alla disciplina regionale si applicano, in quanto compatibili, la legge statale n. 580 del 1993 e le relative disposizioni transitorie e finali, con le modifiche introdotte dalla legge regionale e con alcune esclusioni espressamente indicate.
Resta ferma, per le materie non richiamate o non compatibili, la nuova disciplina regionale; vengono inoltre abrogate le residue disposizioni della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, non più mantenute in vigore.
Rappresentanza del settore della pesca
La norma amplia la composizione e la rappresentanza camerale, prevedendo l’inserimento del settore della pesca tra quelli considerati nell’ambito della disciplina delle camere di commercio. Se nessun membro della giunta è eletto in rappresentanza della pesca, la giunta viene integrata con un rappresentante di tale settore, purché presente nel consiglio.
Il rappresentante aggiuntivo ha funzioni consultive sulle materie di propria competenza e non comporta oneri per la camera di commercio.
Regolamento attuativo e individuazione degli organi regionali competenti
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento, su proposta dell’assessore regionale per le attività produttive e previo parere della competente commissione dell’Assemblea regionale siciliana.
Il regolamento deve:
- definire le disposizioni applicative della legge;
- individuare gli organi regionali competenti, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.
Vigilanza sul sistema camerale e gestione patrimoniale-finanziaria
La vigilanza sul sistema camerale è attribuita all’assessorato regionale delle attività produttive, con riferimento a:
- bilanci;
- attività amministrativa e contabile;
- funzionamento degli organi;
- svolgimento dei compiti di interesse generale.
La gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio è disciplinata da apposito decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’assessore regionale per le attività produttive di concerto con l’assessore regionale per l’economia.
È inoltre prevista una collaborazione istituzionale tra assessorato alle attività produttive e assessorato all’economia per coordinare le attività ispettive sulle camere di commercio, anche con il supporto di Unioncamere.
Scioglimento dei consigli camerali e commissariamento
I consigli delle camere di commercio sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, nei casi di:
- gravi e persistenti violazioni di legge;
- impossibilità di assicurare il normale funzionamento;
- mancata approvazione nei termini del preventivo economico o del bilancio di esercizio;
- decadenza per mancata elezione del presidente della camera di commercio.
Quando il dissesto riguarda la mancata approvazione dei documenti contabili, se decorre il termine senza che la giunta abbia predisposto il relativo progetto, l’assessore regionale per le attività produttive nomina un commissario ad acta per predisporlo e sottoporlo al consiglio. Se il consiglio non approva nei termini il progetto, gli viene assegnato un ulteriore termine non superiore a 20 giorni, con lettera notificata ai singoli consiglieri.
Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Il commissario deve avviare entro 90 giorni dalla nomina le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, altrimenti decade dall’incarico.
Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio camerale ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall’assessore regionale per le attività produttive e dall’assessore regionale per l’economia. Il collegio elegge al proprio interno il presidente.
I componenti devono essere iscritti all’albo dei revisori dei conti, salvo il caso di dirigenti o funzionari pubblici, e devono risiedere nel territorio della Regione. La composizione deve rispettare il vincolo previsto dal d.lgs. n. 286/1999.
Durata, limiti di rinnovo e sostituzioni nel collegio dei revisori
Il collegio dura in carica 4 anni. I suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
Se si sostituisce un singolo componente, il nuovo revisore resta in carica solo per la parte residua del quadriennio, calcolata dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell’intero collegio.
Poteri e funzioni del collegio dei revisori
I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.
Il collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione camerale e attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture contabili. A tal fine redige una relazione da allegare al progetto di bilancio d’esercizio predisposto dalla giunta.
Le modalità di redazione della relazione e, in generale, le modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive.
Obsolescenza
La disciplina ha contenuto ordinamentale ancora astrattamente rilevante per le camere di commercio siciliane, ma parte delle disposizioni richiama termini ormai trascorsi e il previgente assetto camerale. Ai fini applicativi pratici restano soprattutto utili le regole strutturali su vigilanza, organi e revisione, mentre il rinvio al regolamento attuativo assume rilievo solo se e nella misura in cui sia stato adottato.
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