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Legge

L.R. Sicilia 6/2010

Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la

Normativa regionaleL.R. Sicilia 6/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana disciplina misure straordinarie, a tempo, per ampliamenti e demolizioni-ricostruzioni di edifici esistenti, con riduzioni degli oneri concessori e obblighi di controllo comunale. Gli interventi riguardano immobili ultimati entro il 31 dicembre 2009; le istanze vanno presentate entro 24 mesi dal termine fissato dalla legge per la decorrenza applicativa. Previste limitazioni urbanistiche, antisismiche e ambientali.

Sostegno all’attività edilizia e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in Sicilia

Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

La legge introduce, per la Regione Siciliana, misure straordinarie e urgenti di rilancio dell’edilizia, orientate alla messa in sicurezza degli edifici, alla riduzione del rischio sismico e idrogeologico e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche in chiave energetica e ambientale. La disciplina opera con riferimento al territorio regionale e si applica entro un quadro temporale limitato.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento persegue il sostegno dell’attività edilizia attraverso:

  • interventi di miglioramento della sicurezza statica e antisismica;
  • riduzione del rischio idrogeologico;
  • miglioramento della qualità architettonica;
  • incremento dell’efficienza energetica;
  • uso di fonti rinnovabili e tecniche di bioedilizia.

Le misure si riferiscono al patrimonio edilizio esistente della Regione Siciliana e devono essere coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche, ambientali e urbanistiche dei luoghi.

Ampliamento degli edifici esistenti

È consentito l’ampliamento di edifici esistenti a uso residenziale e/o uffici, di tipologia unifamiliare o bifamiliare, oppure comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, purché:

  • siano ultimati entro il 31 dicembre 2009;
  • siano stati realizzati con regolare titolo abilitativo edilizio, ove previsto;
  • siano stati dichiarati al catasto;
  • risultino in regola, alla data di presentazione dell’istanza, con TARSU/TIA e ICI.

L’ampliamento è ammesso fino al 20% del volume esistente per ogni unità immobiliare, con inserimento in un progetto unitario con il restante edificio. I nuovi volumi non possono superare complessivamente 200 metri cubi per l’intero corpo di fabbrica esistente al 31 dicembre 2009, da ripartire proporzionalmente tra le singole unità immobiliari.

Gli interventi sono consentiti in deroga agli strumenti urbanistici comunali, ma nel rispetto:

  • delle distanze minime previste dalla normativa vigente;
  • della normativa antisismica.

Possono riguardare solo edifici legittimamente realizzati. Sono esclusi gli immobili già oggetto di condono edilizio, salvo quelli sottoposti ad accertamento di conformità. L’ampliamento può avvenire in aderenza o in sopraelevazione; in quest’ultimo caso è ammesso solo per recupero ad uso abitativo o uffici, anche con ampliamento di volumi accessori o pertinenziali già regolarmente realizzati al 31 dicembre 2009.

Gli interventi sono subordinati alla verifica delle condizioni statiche dell’intero edificio e, se necessario, all’adeguamento strutturale per rispettare i criteri di sicurezza antisismica.

Demolizione e ricostruzione con rinnovamento del patrimonio edilizio

Per edifici residenziali ultimati entro il 31 dicembre 2009 è consentita la demolizione e ricostruzione, purché:

  • siano stati realizzati con regolare titolo abilitativo edilizio, ove previsto;
  • siano stati dichiarati al catasto;
  • siano in regola con TARSU/TIA e ICI alla data dell’istanza.

La ricostruzione può avvenire anche su area di sedime diversa, purché all’interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle catastalmente contigue e senza soluzione di continuità, appartenenti allo stesso proprietario. Restano esclusi i casi che interessano aree per attrezzature previste dallo strumento urbanistico vigente o adottato, nonché aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla normativa statale o regionale.

Gli interventi possono comportare aumenti volumetrici fino al 25% per gli edifici residenziali, con obbligo di impiego di tecniche costruttive di bioedilizia. Il limite può salire di un ulteriore 10%, fino al 35% complessivo, se sono adottati sistemi a fonti rinnovabili tali da garantire l’autonomia energetica dell’edificio.

Gli interventi sono ammessi in deroga agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle distanze minime e della normativa antisismica. Se la ricostruzione avviene in area di sedime diversa, la superficie originariamente occupata dal fabbricato demolito deve essere sistemata a verde privato e/o a parcheggi di servizio, con vincolo di inedificabilità; in ogni caso, deve essere sistemata con materiali e tecniche che garantiscano la permeabilità del terreno. La destinazione urbanistica preesistente resta invariata, salvo cambi di destinazione d’uso autorizzabili dai comuni.

Bioedilizia ed energia rinnovabile

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione che beneficiano dell’incremento volumetrico, è obbligatorio l’uso di tecniche di bioedilizia. Inoltre, l’ulteriore incremento fino al 35% è subordinato all’adozione di sistemi alimentati da fonti energetiche rinnovabili che consentano l’autonomia energetica dell’edificio. Le caratteristiche tecniche di tali interventi devono essere definite con decreto dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge.

Oneri concessori e agevolazioni economiche

Per gli ampliamenti ex articolo 2, gli oneri concessori sono calcolati sul solo ampliamento e ridotti del 20%. La riduzione sale al 30% se l’immobile o l’unità immobiliare è destinato a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. Per nuclei familiari composti, al 31 dicembre 2009, da più di cinque persone o con una o più persone a carico con disabilità riconosciuta, la riduzione è del 50%.

Per demolizione e ricostruzione, gli oneri concessori sono ridotti del 50%. Se l’intervento riguarda la prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a 35 anni e sposate da non più di cinque anni, la riduzione è ulteriormente incrementata del 50%.

I comuni devono istituire nel proprio bilancio un capitolo di spesa vincolato in cui far confluire le somme incassate a titolo di oneri concessori in applicazione della legge. Tali risorse sono destinate esclusivamente a:

  • riqualificazione del patrimonio edilizio comunale;
  • messa in sicurezza;
  • risparmio idrico ed energetico;
  • realizzazione di aree verdi pubbliche;
  • realizzazione di parcheggi;
  • eliminazione di superfetazioni.

Ogni anno, in sede di bilancio di previsione, i comuni devono predisporre e realizzare appositi progetti distinti per le diverse categorie di intervento indicate.

Controlli comunali, elenchi e limiti di utilizzo

I comuni devono istituire e aggiornare l’elenco degli interventi autorizzati. Per l’intero periodo di vigenza degli effetti della legge, devono inoltre effettuare e documentare un controllo a campione di almeno il 20% degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, con relazione annuale da inviare all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente entro il mese di febbraio. Il controllo a campione deve essere svolto ogni semestre.

In caso di omissione, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente può intervenire in via sostitutiva nominando un commissario ad acta, incaricato di selezionare i casi da verificare.

La mancata o omessa vigilanza costituisce elemento negativo di giudizio per il dirigente responsabile ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

Entro 60 giorni dal 31 dicembre 2011, i comuni devono inoltre verificare, con apposito atto deliberativo, gli ampliamenti volumetrici richiesti ai sensi della legge, al fine di integrare il quadro conoscitivo della pianificazione urbanistica e valutare eventuali esigenze di dotazioni territoriali e servizi pubblici.

Gli interventi possono essere autorizzati una sola volta sul medesimo immobile.

Procedura, istanze e poteri comunali di esclusione

Gli interventi sono subordinati al rilascio della concessione edilizia prevista dall’articolo 36 della legge regionale n. 71/1978 ovvero alla denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 22 del d.P.R. n. 380/2001.

Le istanze devono essere presentate entro 24 mesi dal termine fissato dal comma 4 dell’articolo 6 e devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo edilizio relativo all’immobile, già rilasciato o comunque perfezionato prima della presentazione.

Devono inoltre essere accompagnate dalla quietanza del pagamento delle spese di istruttoria, determinate da ciascun comune con apposita determinazione sindacale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, i comuni possono, con delibera consiliare motivata, escludere o limitare l’applicazione degli articoli 2 e 3 a immobili o zone del proprio territorio, oppure introdurre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali.

Misure di prevenzione sismica

L’adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica comporta una riduzione del 20% degli oneri concessori, aggiuntiva rispetto alle altre riduzioni previste dalla legge. La riduzione si applica sia alle nuove costruzioni sia agli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Regime temporale e attualità della disciplina

La disciplina è costruita per favorire interventi relativi a edifici esistenti ultimati entro il 31 dicembre 2009. Le istanze sono soggette a un termine di presentazione collegato al termine previsto dal comma 4 dell’articolo 6. Inoltre, diversi adempimenti sono concentrati nei 60, 90, 120 giorni e nel controllo entro febbraio, oltre alla verifica comunale successiva al 31 dicembre 2011.

Per il carattere straordinario, la limitazione agli immobili già esistenti e i termini ormai ampiamente spirati, la legge risulta oggi sostanzialmente non più operativa nella pratica.

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