Sentenza del 31/03/2017 n. 214 - Comm. Trib. Prov. Varese
RISCOSSIONE - Società in concordato preventivo - Esecutività dei ruoli e notificazione della cartella di pagamento successive all'avvio della procedura - Illegittimità cartella.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la legittimità dell'emissione e della notificazione di una cartella di pagamento relativa a importi iscritti a ruolo dopo il deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo. Secondo la ricorrente, trattandosi di crediti anteriori all'avvio della procedura, l'articolo 168 della legge fallimentare impediva ai singoli creditori di agire esecutivamente sul patrimonio della debitrice. Gli importi, pertanto, non erano immediatamente esigibili secondo le modalità ordinarie, ma avrebbero dovuto essere soddisfatti esclusivamente nei termini e nella misura previsti dalla proposta concordataria.
La decisione
La cartella di pagamento è stata ritenuta illegittima. Dal deposito della domanda di concordato preventivo opera il divieto di azioni esecutive individuali per i crediti anteriori, con nullità degli atti compiuti in violazione. Le obbligazioni originarie sono sostituite dagli obblighi derivanti dalla proposta di concordato; di conseguenza, gli importi iscritti a ruolo dopo l'inizio della procedura non possono essere richiesti mediante una cartella ordinaria né considerati immediatamente esigibili. Il creditore potrà contestare il mancato o insufficiente pagamento soltanto dopo la scadenza dei termini previsti dal concordato o in presenza di un suo inadempimento.
Norme richiamate
Articolo 168 della legge fallimentare
Dal momento della presentazione del ricorso e fino al decreto di omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
La norma impedisce ai creditori anteriori di procedere individualmente contro il patrimonio della società durante la procedura di concordato preventivo. Il divieto rende illegittimi gli atti esecutivi o di riscossione incompatibili con la procedura, inclusa la cartella emessa per rendere immediatamente esigibile un credito che deve essere soddisfatto secondo il concordato.
Massime di principio
- Per i crediti sorti anteriormente al deposito della domanda di concordato preventivo, il creditore non può procedere individualmente con azioni esecutive o strumenti di riscossione incompatibili con la procedura.
- La presentazione della domanda non estingue il credito, ma ne modifica le modalità di soddisfacimento: il pagamento deve avvenire nei tempi e nella misura stabiliti dalla proposta e dal decreto di omologazione.
- L'iscrizione a ruolo o la notifica di una cartella successiva all'avvio della procedura non rende automaticamente esigibile il credito anteriore e può risultare illegittima se aggira il divieto di azioni esecutive individuali.
- L'eventuale mancato pagamento deve essere valutato dopo la scadenza prevista dal concordato; solo allora il creditore potrà far valere l'inadempimento secondo gli strumenti applicabili.
- La regola riguarda i crediti anteriori alla procedura: per i crediti sorti successivamente occorre verificare la disciplina dei crediti prededucibili o delle obbligazioni contratte durante il concordato.
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