Regolamento (UE) 2022/1220
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220 della Commissione del 14 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce i modelli standard con cui le succursali di imprese di paesi terzi devono trasmettere annualmente alle autorità nazionali le informazioni richieste dalla MiFID II. Inoltre, individua i campi informativi che le autorità competenti devono inoltrare all’ESMA quando quest’ultima ne faccia richiesta. La disciplina distingue tra il caso ordinario e l’ipotesi in cui esista una decisione di equivalenza ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, prevedendo un set aggiuntivo di dati per i servizi transfrontalieri. Sono fissati anche il formato linguistico, il termine annuale del 30 aprile e il periodo di riferimento dell’anno civile precedente.
Stabilisce il formato tecnico uniforme per le comunicazioni annuali delle succursali di imprese di paesi terzi e per le richieste di informazioni delle autorità competenti all’ESMA ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Ambito di applicazione
Si applica alle succursali di imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE che prestano servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori in uno Stato membro. Si applica anche alle comunicazioni delle autorità competenti all’ESMA su richiesta, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE. In caso di decisione di equivalenza adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, è previsto un formato aggiuntivo per le succursali che prestano anche servizi e attività transfrontalieri nell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per espressa indicazione, riguarda anche il SEE.
Formato delle informazioni per le succursali di imprese di paesi terzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220 della Commissione attua l’articolo 41 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) fissando un formato uniforme per le comunicazioni periodiche delle succursali di imprese di paesi terzi. La finalità è consentire a ESMA e alle autorità competenti di ricevere dati comparabili, completi e tempestivi per la vigilanza sulle attività svolte nell’Unione tramite succursale.
I considerando evidenziano inoltre che, per ragioni di efficienza e armonizzazione, le informazioni devono essere fornite in una lingua comunemente utilizzata nella finanza internazionale e che occorre disciplinare anche la tempistica annuale di invio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle succursali di imprese di paesi terzi autorizzate conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, che prestano servizi di investimento, attività di investimento e servizi accessori nello Stato membro in cui sono stabilite.
Si applica anche alle autorità competenti quando trasmettono all’ESMA, su richiesta di quest’ultima, le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 4, della direttiva.
È prevista una disciplina integrativa per il caso in cui la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014: in tale ipotesi le succursali che operano anche transfrontalmente nell’Unione devono utilizzare il formato aggiuntivo dell’allegato II per i servizi e le attività rientranti nel regime di equivalenza.
Termine, periodo di riferimento e lingua delle comunicazioni
Le informazioni annuali devono essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno.
- Il periodo di riferimento va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno civile precedente.
- I dati comunicati devono essere esatti al 31 dicembre dell’anno precedente.
- Le informazioni devono essere presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Comunicazioni delle autorità competenti a ESMA
L’articolo 2 stabilisce che, ai fini dell’articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti devono comunicare all’ESMA, su richiesta, le informazioni contenute in specifici campi degli allegati I e II.
I campi richiesti riguardano in particolare:
- il periodo di riferimento;
- l’identità dell’impresa del paese terzo e della succursale;
- i servizi di investimento, le attività di investimento e i servizi accessori prestati;
- il numero di clienti, controparti e membri del personale;
- il fatturato e il valore aggregato degli attivi della succursale.
Contenuto dell’allegato I: informativa annuale nello Stato membro di stabilimento
L’allegato I contiene il formulario base per le succursali che operano nello Stato membro in cui sono stabilite. I campi richiesti coprono un perimetro molto ampio di informazioni, finalizzate alla vigilanza prudenziale e comportamentale.
Tra i principali blocchi informativi figurano:
- dati identificativi della succursale, dell’impresa del paese terzo, del referente e dell’autorità di vigilanza del paese terzo;
- servizi e attività svolti, con indicazione delle categorie di strumenti finanziari interessate;
- indicatori economici e operativi, inclusi valori totali e medi degli attivi gestiti o detenuti, fatturato, numero di clienti e controparti, composizione del personale;
- attività di trading e collocamento, inclusa l’esposizione per negoziazione per conto proprio e il valore degli strumenti assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile;
- governance e presìdi interni, come composizione dell’organo di gestione, funzioni chiave, compliance, audit interno e risk management;
- tutela della clientela, comprendente informative, linguaggio utilizzato con i clienti, adeguatezza e appropriatezza, best execution, regole di esecuzione e gestione degli ordini, product governance, gestione dei conflitti di interesse e procedura di reclamo;
- marketing e presenza commerciale, con indicazione di strategie promozionali, denominazioni commerciali, agenti, siti web;
- sistemi di indennizzo e salvaguardia degli attivi, incluse le tutele disponibili per i clienti e i dispositivi di custodia dei fondi e degli strumenti finanziari;
- esternalizzazioni e infrastrutture tecnologiche, comprese le funzioni esternalizzate e i presìdi per negoziazione algoritmica, negoziazione ad alta frequenza e accesso elettronico diretto.
L’allegato contempla anche una clausola residuale che consente alla succursale di trasmettere ogni altra informazione ritenuta pertinente.
Contenuto dell’allegato II: informazioni ulteriori in caso di equivalenza
L’allegato II si applica quando la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e la succursale presti anche servizi e attività di investimento nell’Unione avvalendosi del relativo regime.
In questo caso le informazioni devono coprire anche l’attività svolta in altri Stati membri dell’Unione diversi da quello di stabilimento, includendo:
- i servizi e le attività prestati in ciascuno Stato membro;
- i dati sui clienti e sulle controparti nell’Unione;
- il fatturato dell’impresa del paese terzo nel complesso e quello riferito all’Unione;
- le esposizioni derivanti dalla negoziazione per conto proprio;
- i dati su assunzione a fermo e collocamento su base di impegno irrevocabile;
- i reclami ricevuti nell’Unione;
- le attività di marketing nell’Unione, compresi marchi, agenti e siti web;
- i dispositivi di protezione degli investitori, i sistemi di indennizzo, la salvaguardia dei fondi e degli attivi;
- gli accordi di esternalizzazione e i presìdi informatici per negoziazione algoritmica, high frequency trading e accesso elettronico diretto.
L’allegato II richiede inoltre qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dall’autorità competente per un monitoraggio completo delle attività della succursale nell’Unione.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Formato unico delle comunicazioni annuali delle succursali
Le succursali di imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE devono utilizzare il formato dell’allegato I per comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafo 3. Se l’impresa del paese terzo è coperta da una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, per i servizi e le attività oggetto di tale decisione si utilizza il formato dell’allegato II.
Lingua e termine di trasmissione
Le informazioni devono essere presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. Devono essere trasmesse entro il 30 aprile di ogni anno e riguardare il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno civile precedente; i dati devono essere esatti al 31 dicembre dell’anno precedente.
Comunicazioni delle autorità competenti all’ESMA
Ai fini dell’articolo 41, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti trasmettono all’ESMA, su richiesta, i dati contenuti in specifici campi degli allegati I e II, relativi al periodo di riferimento, all’identificazione dell’impresa e della succursale, ai servizi prestati, ai clienti e al personale, nonché al fatturato e al valore aggregato degli attivi.
Contenuto dettagliato dell’allegato I
L’allegato I elenca in modo analitico i campi informativi da comunicare per l’attività della succursale nello Stato membro di stabilimento: dati identificativi della succursale, dell’impresa del paese terzo, del referente e dell’autorità di vigilanza del paese terzo; servizi e strumenti finanziari trattati; dati su gestione di portafoglio, consulenza, custodia e detenzione di fondi; numero di clienti, controparti e personale; fatturato e attivi; negoziazione per conto proprio e assunzione a fermo/collocamento; composizione dell’organo di gestione e delle funzioni chiave; reclami; marketing; tutela degli investitori; informativa ai clienti; adeguatezza e appropriatezza; best execution; gestione ordini; product governance; conflitti di interesse; reclami; sistemi di indennizzo; salvaguardia di fondi e attivi; esternalizzazioni; negoziazione algoritmica, high frequency trading e accesso elettronico diretto; attività di compliance, audit interno e risk management; e ogni altra informazione ritenuta pertinente.
Contenuto aggiuntivo in caso di equivalenza
L’allegato II integra l’allegato I per le imprese di paesi terzi che, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, prestano anche servizi e attività di investimento nell’Unione avvalendosi del regime di equivalenza del paese terzo. In tale ipotesi le informazioni devono includere dati ulteriori sui servizi prestati in ciascuno Stato membro diverso da quello di stabilimento, sui clienti e controparti nell’Unione, sul fatturato complessivo dell’impresa del paese terzo, sulle esposizioni di trading, sui collocamenti e assunzioni a fermo, sui reclami, sul marketing e sui presidi di protezione della clientela, oltre alle informazioni su esternalizzazioni, negoziazione algoritmica e altra informativa necessaria al monitoraggio completo delle attività nell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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