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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1221

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1221 della Commissione del 14 luglio 2022 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco

Normativa europea32022R1221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle ruote di alluminio provenienti dal Marocco, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il danno subito. La Commissione ha ritenuto che i prezzi marocchini, in particolare nel canale OEM, abbiano esercitato una forte pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, impedendole di trasferire gli aumenti dei costi di produzione. Vengono inoltre disciplinati obblighi doganali specifici, inclusa la presentazione di fattura commerciale valida per beneficiare dell’aliquota individuale, la prestazione di garanzia e la cessazione della registrazione delle importazioni.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di determinate ruote di alluminio per veicoli a motore originarie del Marocco.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci SA da 8701 a 8705, con o senza accessori e con o senza pneumatici, attualmente classificate ai codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050), originarie del Marocco. Incide su importatori, produttori esportatori marocchini e autorità doganali degli Stati membri; prevede un trattamento differenziato per HANDS 8 SA e per tutte le altre società. L’articolo 1 si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, che è il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Dazio antidumping provvisorio sulle ruote di alluminio originarie del Marocco

Il regolamento introduce un dazio antidumping provvisorio nell’ambito del procedimento avviato dalla Commissione nei confronti delle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie del Marocco. La misura si fonda sul regolamento (UE) 2016/1036 e, in particolare, sull’articolo 7, dopo un’istruttoria che ha esaminato dumping, pregiudizio, nesso di causalità, interesse dell’Unione e livello delle misure.

Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato

L’inchiesta riguarda ruote di alluminio per veicoli a motore classificate alle voci SA da 8701 a 8705, con o senza accessori e con o senza pneumatici, attualmente ricomprese nei codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 e nei corrispondenti codici TARIC indicati nel dispositivo. Il prodotto marocchino è venduto esclusivamente nel canale OEM, mentre la Commissione descrive il mercato dell’Unione come prevalentemente concentrato su tale canale, con una quota limitata del mercato aftermarket (AM).

Procedura, parti interessate e campionamento

La Commissione ha aperto l’inchiesta il 17 novembre 2021, a seguito di una denuncia presentata da EUWA per conto dell’industria dell’Unione. È stata disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/934. Nel corso del procedimento sono stati sentiti soggetti interessati, tra cui ACEA, EUWA, Dika Morocco Africa S.A.R.L. e Hands 8 SA; per ragioni di riservatezza, alcuni nomi sono stati mantenuti anonimi per evitare ritorsioni. È stato effettuato il campionamento dei produttori dell’Unione, con un campione definitivo di tre imprese rappresentativo di circa il 20 % della produzione totale dell’Unione; non vi è stato invece campionamento degli importatori, poiché nessuno ha collaborato, mentre per i produttori esportatori marocchini non è stato necessario campionare, in quanto hanno collaborato solo due operatori che rappresentavano praticamente tutte le importazioni dal Marocco.

Analisi del dumping

Per Dika, a causa delle gravi incoerenze riscontrate nelle liste di vendita e dell’impossibilità di verificarle in modo affidabile, la Commissione ha applicato l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha fatto ricorso ai dati disponibili, senza calcolare un margine di dumping individuale. Per Hands, invece, la Commissione ha determinato il valore normale in assenza di vendite interne remunerative e rappresentative sul mercato marocchino, calcolandolo sul costo di produzione maggiorato di SGAV e profitto, usando come metodo alternativo i dati dei produttori brasiliani di ruote di alluminio con un limite massimo del profitto ricavato da altri prodotti in alluminio. Il prezzo all’esportazione è stato determinato secondo gli articoli 2, paragrafi 8 e 9, e i confronti sono stati effettuati a livello franco fabbrica con vari adeguamenti. I margini di dumping provvisori sono stati fissati all’8,0 % per Hands e al 16,5 % per tutte le altre società.

Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione

La Commissione ha individuato circa trenta produttori dell’Unione costituenti l’industria dell’Unione. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito, la produzione è calata, l’utilizzo degli impianti si è ridotto, le vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione sono peggiorate e la redditività è passata da utili a perdite nel periodo dell’inchiesta. Anche il flusso di cassa, l’utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale hanno mostrato un deterioramento sensibile. La Commissione ha ritenuto che le importazioni marocchine abbiano esercitato una forte pressione sui prezzi, con un undercutting medio ponderato del 26,9 % rispetto ai prezzi dell’Unione e con effetti di compressione dei prezzi che hanno impedito all’industria dell’Unione di coprire l’aumento dei costi di produzione.

Nesso di causalità e fattori diversi

La Commissione ha concluso che l’aumento delle importazioni dal Marocco, effettuate a prezzi di dumping, è stato concomitante al deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione e ne ha costituito la causa principale. Sono stati esaminati e separati altri fattori potenzialmente rilevanti: importazioni da paesi terzi, pandemia di COVID-19, aumento dei costi di produzione, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, contratti pluriennali e contrazione della domanda. La Commissione ha ritenuto che nessuno di tali fattori, singolarmente o complessivamente, abbia attenuato il nesso causale tra dumping e pregiudizio notevole.

Livello delle misure e interesse dell’Unione

Per definire il livello del dazio, la Commissione ha effettuato il test del dazio inferiore, stimando un margine di pregiudizio del 44,0 % per Hands e del 51,6 % per tutte le altre società. Ha però ritenuto sufficiente, in questa fase, il dazio provvisorio corrispondente ai margini di dumping accertati. Quanto all’interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso che le misure avrebbero un effetto positivo sull’industria dell’Unione, consentendole di adeguare i prezzi per coprire i costi e programmare investimenti futuri, mentre l’impatto sugli utilizzatori sarebbe limitato, considerata la disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento e il peso contenuto delle ruote di alluminio sui loro costi di produzione.

Dispositivo e adempimenti doganali

Il dispositivo impone ai produttori esportatori individuati l’uso di una fattura commerciale valida per beneficiare dell’aliquota individuale; in mancanza, si applica il dazio per tutte le altre società. È inoltre richiesta una garanzia pari al dazio provvisorio al momento dell’immissione in libera pratica. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta in precedenza, pur conservando i dati relativi alle importazioni effettuate entro 90 giorni prima dell’entrata in vigore fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento. Il regolamento si applica per sei mesi dalla sua entrata in vigore ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio provvisorio

È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote di alluminio per veicoli a motore originarie del Marocco. Le aliquote sono fissate all’8,0 % per HANDS 8 SA (codice addizionale TARIC C873) e al 16,5 % per tutte le altre società (codice addizionale TARIC C999), calcolate sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Condizioni per l’aliquota individuale e documentazione doganale

L’applicazione dell’aliquota individuale per HANDS 8 SA è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata che identifichi il volume del prodotto, il fabbricante in Marocco e il relativo codice addizionale TARIC. In mancanza della fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.

Garanzia all’importazione e formalità dichiarative

L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve inoltre essere indicato il numero di unità importate, oltre all’unità supplementare prevista dalla nomenclatura combinata.

Durata di applicazione

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Osservazioni delle parti interessate

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore. Le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore.

Cessazione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/934. I dati relativi ai prodotti entrati nell’Unione per consumo non oltre 90 giorni prima dell’entrata in vigore del regolamento sono conservati fino all’eventuale entrata in vigore di misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingunione doganalepolitica commercialemercato interno

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